Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2218 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2218 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Associazione Professionale Studio Atzei-Pantano, nelle persone degli associati Paolo Atzeri e Giuseppe Pantano, Pantano Giuseppe in proprio con il
coniuge dichiarante Paoluzzi Simonetta, tutti elettivamente domiciliati in
Roma, via dei Gracchi 29/B, presso l’avv. Stefano Pellegrini„ che unitamente all’avv. Gregorio Troilo, li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti —
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 10, n. 20/10/05, del 31 gennaio 2005, depositata il 14 febbraio
2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gregorio Troilo per le parti ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa ad un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1993;

Oggetto:
IRPEF. Condono.
Cessata materia del
contendere.

Data pubblicazione: 31/01/2014

Preso atto che l’amministrazione non si è costituita;
Letta l’istanza con la quale la parte ricorrente chiede sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione
dell’intervenuta definizione della lite fiscale;
Vista la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Roma 1, con la quale si chiede sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere essendo risultata regolare l’istanza di definizione della lite ai
zione di documentazione essenziale al perfezionamento della posizione
d’interesse della parte privata, attivata in seguito al ricevimento di tempestivo diniego sulla domanda presentata;
Ritenuto che in ragione della definizione agevolata della lite sia giustificata
la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013.

sensi del D.L. n. 98 del 2011, regolarità concessa solo in seguito alla produ-

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