Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2218 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26136-2018 proposto da:

MILANO EST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 468/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 5 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dalla Milano Est s.r.l. contro l’avviso di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune di Peschiera Borromeo. Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società contribuente il 14 dicembre 2014 e che il 4 febbraio 2015 la società aveva presentato istanza di accertamentocon adesione, rigettata dall’Ufficio con provvedimento notificato il 24 febbraio 2015. Poichè la contribuente poteva impugnare l’atto impositivo entro sessanta giorni detraendo il periodo già maturato prima della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, e cioè entro il 4 marzo 2015, il ricorso proposto il 23 aprile 2015 risultava tardivo.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 4/10 settembre 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Peschiera Borromeo non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 449 del 1997, art. 50,D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 21, per non avere la CTR ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo della società contribuente nonostante la sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione dell’atto impositivo conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

Il ricorso è fondato.

Va ribadito che:

– In tema di accertamento con adesione, la sospensione per 90 giorni del temine ordinario di impugnazione dell’atto impositivo, conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poichè tale atto, in considerazione delle finalità del procedimento, come evidenziate dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 2011 in relazione al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, diretto a favorire una soluzione concordata della controversia, ed in mancanza di un’espressa disposizione normativa, non può essere equiparato nè ad una definitiva rinuncia all’istanza, nè a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del medesimo procedimento (Cass. n. 3762 del 2012);

– Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicchè allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, connesso alla presentazione dell’istanza di accertamento suddetta (Cass. n. 20362 del 2017);

– In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni, previsto per impugnare dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, essendo volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento stesso (Cass. n. 3278 del 2019).

La CTR non si è uniformata ai suddetti principi, avendo erroneamente considerato, in assenza di rinuncia da parte della società contribuente all’istanza di accertamento con adesione, il periodo di sospensione limitatamente a quello compreso tra la data di presentazione dell’istanza sino alla data del provvedimento di rigetto dell’ente comunale, cioè dal 4 febbraio 2015 al 24 febbraio 2015, anzichè per l’intero periodo di 90 giorni. Consegue che il ricorso introduttivo del contribuente, proposto il 23 aprile 2015, risulta contrariamente all’assunto del giudice di appello – tempestivo, in quanto avanzato entro l’arco temporale di 150 giorni (60 + 90) dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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