Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2218 del 30/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 30/01/2018, (ud. 18/05/2017, dep.30/01/2018),  n. 2218

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La SPM S.r.l. Unipersonale (già Tutto Servizi S.p.A.) propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 68/15/10 con la quale la C.T.R. della Emilia Romagna, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di comunicazione-ingiunzione relativo al recupero – ai fini ILOR ed IRPEG per l’anno d’imposta 1999 – dei benefici concessi alla società, qualificati come aiuti di Stato e, quindi, illegittimi a seguito della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2003/193/CE.

2. Riteneva il giudice di appello che la società contribuente avesse omesso di dimostrare l’asserita sussistenza dei presupposti per la deroga al divieto ex art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, non avendo inviato la prescritta documentazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’ingiunzione, così come previsto del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi 9 e 10.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, D.M. 21 luglio 2006, artt. 2 e 4 e del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 10, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile retroattivamente il D.L. n. 10 del 2007, avendo la società contribuente già puntualmente adempiuto alle attività previste dalla normativa all’epoca vigente (D.M. 21 luglio 2006) inviando al Ministero competente la documentazione necessaria per valutare la sussistenza delle condizioni di esenzione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 10, nonchè dell’art. 97 Cost. e della L. n. 241 del 1990, per non avere la C.T.R. considerato che con il precedente invio all’amministrazione della prescritta documentazione era stato comunque raggiunto lo scopo previsto dalla legge, ossia quello di procedere al recupero solo degli aiuti che non fossero oggetto di deroga; osserva, inoltre, che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi 9 e 10, non prevedeva che l’invio della documentazione dovesse avvenire nel termine di decadenza di quindici giorni, nè qualificava tale termine come perentorio.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

3.1. Il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi 9 e 10, prevede che “Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti “de minimis” ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell’esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina pro tempore vigente. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all’ufficio che ha adottato l’atto”.

La C.T.R., preso atto che la società contribuente non aveva inviato all’Agenzia delle entrate la documentazione probatoria prescritta e che quella inviata al Ministero prima della notifica dell’atto di ingiunzione non assumeva rilievo ai fini dell’ottemperanza al disposto dell’art. 1 cit., ha escluso che la ricorrente fosse esente dal recupero dei contributi in quanto rientranti nella regola “de minimis”.

3.2. Tale decisione risulta conforme alle norme di diritto invocate dalla ricorrente nonchè sufficientemente motivata.

3.3. Non sussiste, anzitutto, la asserita violazione del principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 preleggi, posto che, una volta notificata la comunicazione-ingiunzione volta al recupero dei benefici concessi, in applicazione del disposto del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi 9 e 10, il contribuente può ottenere l’esenzione dal recupero dei benefici concessi esclusivamente attivando la procedura prevista dalla citata norma. Non assume, pertanto, rilievo, una volta emesso l’atto di recupero, la circostanza che la società contribuente, sulla base del D.M. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto altresì conto che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 11, ha abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per l’esenzione, in precedenza previste dalla L. n. 62 del 2005 (commi da 2 a 6).

3.4. Al termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione, previsto dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 10, per l’invio della prescritta documentazione, deve riconoscersi natura perentoria.

Ed invero, poichè la procedura dettata dalla norma suddetta si inserisce nell’ambito di esenzioni e agevolazioni correlate agli aiuti di Stato, la relativa disciplina, derogatoria della regola generale in materia d’imposizione fiscale, deve ritenersi connotata dal carattere della straordinarietà e non può, pertanto, tollerare che le condizioni poste per fruire dei benefici siano dilazionabili. Ne discende che essa deve essere interpretata nel senso che stabilisce un termine perentorio. Costituisce, del resto, jus receptum che la natura perentoria di un termine, ancorchè non dichiarata espressamente dal legislatore, possa desumersi anche in via interpretativa.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Stante la peculiarità della vicenda, le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

PQM

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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