Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2218 del 30/01/2010

Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 158-2009 proposto da:

G.A. quale legale rappresentante della Ditta GAMBOZ

LIQUORI di Adriano Gamboz & C, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE Gianfranco,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OSTERIA L’ANGOLO DI BACCO di PEZ CLARA e FABIO SNC in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNARINI MARIO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2008 del TRIBUNALE di TRIESTE del 12.2.08,

depositata il 13/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 dicembre 2008 G.A., legale rappresentante della Gamboz Liquori di Adriano Gamboz & C. S.n.c., ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 28 ottobre 2008, depositata in data 28 maggio 2008 dal Tribunale di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva revocato il decreto ingiuntivo intimato all’Osteria L’Angolo di Bacco ed annullato il contratto per errore ostativo riconoscibile dalla controparte con l’obbligo per l’Osteria di restituire quanto ottenuto in forza di tale titolo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – Con l’unico motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lo precisa nella natura del locale della controparte: se si tratti di mera degustazione di vino ovvero di bar adibito al consumo di cibi e bevande varie. Ravvisa la contraddittorietà della motivazione nella circostanza che il Tribunale si sia dapprima richiamato alla necessità di avvalersi di elementi di fatto allegati e provati dalle parti e poi abbia utilizzato una pura deduzione soggettiva derivante dal nome di fantasia dell’esercizio commerciale e l’insufficienza della medesima nell’omessa menzione di fatti e prove dimostrativi dell’affermata natura di osteria attribuita all’esercizio commerciale.

3. – La censura, apparentemente tesa a stigmatizzare il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, rende in realtà indispensabile l’accesso agli atti e l’espressione di apprezzamenti di fatto, attività precluse al giudice di legittimità.

E’ noto (Cass. Sez. 3^ n. 9368 del 2006) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Il ricorrente trascura di riferire e di considerare che il Tribunale è pervenuto alle statuizioni contestate dopo avere valutato le risultanze processuali, come dimostra l’esplicito riferimento (pag. 7 della sentenza) a documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado al fine di stabilire la tipologia del locale ed ha considerato il modulo compilato dalla parti. In altri termini ha fatto leva sulla documentazione di cui disponeva (oltre che sulle affermazioni delle parti) per inferirne l’esistenza di errore ostativo. La motivazione della sentenza impugnata non risulta, dunque, nè contraddittoria, nè insufficiente e muove su considerazioni di fatto desunte dagli atti processuali per pervenire a conclusioni che debbono necessariamente poggiare su valutazioni di merito (la sussistenza, la riconoscibilità, la rilevanza dell’errore).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010

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