Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2218 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 25/01/2019), n.2218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON E. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI P. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 12388 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Euro Handling ‘93 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore e amministratore unico G.D., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv.to Francesco Manzon, domiciliata presso la cancelleria

della Corte;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 270/08/2012, depositata il 21 novembre

2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 gennaio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 270/08/2012, depositata il 21 novembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Euro Handling ‘93 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 238/8/2011 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla detta società avverso gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) con i quali l’Ufficio delle dogane di Napoli aveva richiesto a quest’ultima, nella qualità di titolare della procedura di domiciliazione, maggiori diritti doganali e maggiore IVA sul valore delle merci di importazione cinese rideterminato secondo i criteri di cui agli artt. 30 e 31 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (c.d. codice doganale comunitario), attraverso la consultazione del sistema denominato M.E.R.C.E., essendo emersa la falsità dei relativi certificati di origine presentati a corredo delle dichiarazioni doganali rese, nel 2006, dalla stessa Euro Handling ‘93, quale rappresentante indiretto delle società importatrici;

– la CTR- confermando la sentenza di primo grado, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che gli inviti di pagamento erano nulli per violazione del diritto di difesa, non essendo stato concesso, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 3, all’importatore, nella fase di revisione dell’accertamento doganale, prima dell’emissione dell’atto impositivo, un termine, non inferiore a quindici giorni, per fornire, anche a mezzo rappresentante, documenti, notizie, osservazioni inerenti le merci oggetto delle operazioni doganali; 2) stante il diritto del contribuente di contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo, era dovere dell’Amministrazione motivare l’atto impositivo, anche alla luce delle osservazioni fornite dal primo; 3) la Corte di giustizia, con sentenza del 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropè, aveva sancito, in materia doganale, il diritto del contribuente a contraddire nella fase amministrativa tributaria, prima dell’emissione del provvedimento, non potendo l’obbligo del contraddittorio essere soddisfatto dalla mera facoltà dello stesso di contestare successivamente l’atto in sede pregiurisdizionale di ricorso amministrativo; 4) anche alla luce delle norme nazionali (art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000) che prevedono la sussistenza del diritto al contraddittorio, la Corte di cassazione (sentenza n. 14105 del 2010) non aveva più distinto tra accertamenti pregressi o successivi alla sentenze Sopropè affermando l’obbligatorietà dello stesso nella fase amministrativa;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, la società contribuente articolando ricorso incidentale, in tre mezzi;

– Euro Handling ‘93 s.r.l., ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c., nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 36 c.p.c.0, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, per avere la CTR, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ritenuto, da un lato, erroneamente applicabile, in materia doganale, la L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e dall’altro, obbligatoriamente da garantire il termine (non inferiore a quindici giorni) per presentare documenti e osservazioni di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 2, ancorchè, trattandosi di un’attività di revisione dell’accertamento svolta su base documentale, senza alcuna verifica fiscale in loco, l’Ufficio avesse correttamente inviato l’avviso di rettifica alla società contribuente, ai sensi dell’art. 11, cit., comma 5, entro il termine di decadenza triennale, essendo, in ogni caso, assicurata la facoltà di difesa amministrativa mediante l’instaurazione di controversia doganale ex art. 11, cit. comma 7, ciò a garanzia del diritto al contraddittorio come sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, da ultimo, nella sentenza Sopropè, non essendo, peraltro, prevista da alcuna delle Disposizioni del Codice doganale comunitario una specifica forma di comunicazione da parte dell’autorità doganale al contribuente prima dell’adozione dell’atto impositivo;

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società contribuente nel controricorso, in quanto essendo fondata sull’assunta errata ricostruzione fattuale da parte della ricorrente (sia in ordine alla data di comunicazione della notizia di reato nel 2005, prima della data di presunta commissione dei fatti contestati che in ordine alla determinazione del valore della merce in base al sistema MERCE) essa non involge profili attinenti all’ammissibilità del ricorso per cassazione ma semmai alla fondatezza o meno della censura medesima;

– il motivo è fondato;

– giova ricordare, con specifico riferimento al contraddittorio in materia doganale- rilevante nel presente procedimento, nel quale l’Amministrazione delle dogane ha emesso nei confronti della società contribuente quattro avvisi di rettifica per la ripresa di dazi doganali che questa Corte si è più volte pronunziata, sulla scia dei precedenti resi dalla Corte di Giustizia;

– in particolare, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale comunitario), si evince dalle previsioni espresse del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo;

– ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale. Per altro verso, questa Corte ha ritenuto che, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile la L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del detto avviso (Cass. n. 23669 del 2018; Cass. 15032 del 2014). In particolare, da ultimo nella sentenza n. 23669 del 2018, questa Corte ha precisato come la disciplina di cui all’art. 11 cit. – nella versione ante novella del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012 – sia stata promossa dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-276/16, Preqù-Italia, secondo cui “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato” e “la violazione del diritto di essere ascoltati determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”;

– nella specie, la CTR non si attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto che, in materia doganale, dovesse essere assicurato alla contribuente il contraddittorio nella fase amministrativa tributaria, prima dell’adozione del provvedimento impositivo, non essendo, a tal fine, sufficiente la facoltà di contestazione dell’atto già emesso, in sede preprocessuale con il ricorso amministrativo;

– con il primo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia la violazione delle norme dettate dal codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992) e dalla decisione 94/800/CEE-decisione del Consiglio del 22.12.1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea per le materie di sua competenza, degli accordi negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986/1994)-in tema di valore in dogana, per avere l’Agenzia delle dogane, in violazione del preciso ordine sequenziale previsto dagli artt. 29, 30 e 31 del C.D.C., utilizzato direttamente, senza specificarne i motivi, il metodo del valore di transazione di merci similari (art. 30, par. 2, lett. b) C.D.C.), facendo riferimento ai valori medi invece che a quelli minimi come, invece, previsto dalla Decisione 94/800 CEE del Consiglio del 22.12.1994;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società denuncia la violazione del principio dell’affidamento dell’operatore di buona fede ex artt. 220 par. 2, lett. b) e 239 del C.D.C.;

– con il terzo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 221, par. 3, C.D.C. e del T.U.L.D., art. 84, comma 1, per avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei dazi, essendo stati gli inviti al pagamento notificati (2010) oltre il termine triennale decorrente dalla data di emissione delle bollette doganali (2006), senza che tale termine fosse rimasto sospeso per l’insorgenza dell’obbligazione doganale a seguito di “reato”, essendo state, peraltro, le notitiae criminis nei confronti dei soli importatori trasmesse oltre il detto termine;

– secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso incidentale (anche se qualificato come condizionato) deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 23548/2012; 19366/2007);

– nella specie, i motivi del ricorso incidentale vertono su questioni (violazione delle norme del C.D.C. in tema determinazione del valore in dogana; violazione del principio di affidamento; prescrizione del diritto di riscossione) dedotte dalla società contribuente in sede di gravame e non esaminate dalla CTR che ha rigettato l’appello dell’Ufficio sul rilievo assorbente della nullità degli atti impositivi per ritenuta violazione del diritto di difesa e al contraddittorio; da qui, stante la fondatezza del ricorso principale, l’inammissibilità di quello incidentale, potendo la società contribuente riproporre le medesime questioni dinanzi al giudice del rinvio;

– in conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione -quanto al ricorso principale accolto- della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè riesamini il merito della vicenda;

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa – quanto al ricorso principale accolto – la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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