Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22179 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 03/11/2016), n.22179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18412-2011 proposto da:
G.S., V.S., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’Avvocato GOFFREDO D’ANTONA giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA, in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– resistenti con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 155/2010 della COMM.TRIB.REG4SEZ.DIST. di
CATANIA, depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
V.S. e G.S. (coniugi codichiaranti) impugnano la sentenza della CTR della Sicilia (n. 155/31/10 dep. il 20 maggio 2010), che in relazione ad avviso notificato ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, art. 41 ha accertato, ai fini dell’Irpef per l’anno 1995, un maggior reddito da locazione di un complesso immobiliare sito in Adrano, per la differenza fra il reddito accertato (quale reddito di fabbricati) e quello dichiarato (tra i redditi diversi), riformando la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. In particolare la CTR, in base all’esame della documentazione, ha qualificato quale reddito di fabbricati il canone di locazione indicato nella dichiarazione nel quadro L (redditi diversi), quantificandolo nell’importo indicato nel contratto di locazione registrato il (OMISSIS), e non nel minore importo asseritamente convenuto fra le parti con scrittura privata stipulata il (OMISSIS), ritenuta non attendibile in quanto priva di data certa.
L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, artT. 22/40), per avere la CTR qualificato il reddito derivante dalla locazione del complesso immobiliare come reddito fondiario percepito e non dichiarato; DEL D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, per non avere la CTR considerato l’effettiva natura del reddito e l’inesistenza della presunta evasione; del D.P.R. n. 600 del 1973, at. 42 per difetto di motivazione della sentenza impugnata.
2. Il motivo è infondato.
Esso, a parte i dubbi sulla sua ammissibilità, data la genericità delle (plurime) doglianze in esso contenute e non specificamente riferite ad una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., non contesta adeguatamente la sentenza impugnata, limitandosi a ripercorrere quanto dedotto nei gradi di merito, senza tener conto della ratio decidendi della sentenza. Deve al riguardo premettersi che, in tema di determinazione di imposta basata su convenzione, la valutazione operata dai giudici di merito circa la natura della convenzione del reddito da essa derivante si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto, come tale, al sindacato di legittimità, se sorretto da congrua motivazione esente da vizi logici o giuridici. Sul punto la CTR, affermata la natura di reddito di fabbricati del canone di locazione in questione per l’anno 1995 (diversamente dall’anno 1993, nel quale costituiva bene dell’impresa, rientrante fra i suoi componenti positivi), ha coerentemente considerato l’ammontare dei canoni nella misura convenuta nel contratto di locazione regolarmente registrato (a (OMISSIS) il (OMISSIS)), escludendo qualsiasi valore di prova alla scrittura privata (“asseritamente sottoscritta (OMISSIS)”), con la quale è stato sensibilmente ridotto il detto canone “in quanto priva di data certa” (cfr. fra le tante Cass. n. 4709 del 28/03/2003).
I ricorrenti non hanno pertanto utilmente impugnato la sentenza della CTR, limitandosi a generiche doglianze sulla natura attribuita al reddito derivante dalla locazione del complesso immobiliare, sulla inesistenza di una presunta evasione e sul vizio di motivazione. Peraltro, sia la qualificazione del contratto, sia la valutazione delle prove e la scelta dei mezzi istruttori da utilizzare al fine di accertare i fatti rilevanti per la decisione costituiscono materia affidata al sovrano apprezzamento del giudice di merito che se, come nel caso in esame, congruamente motivato, è intangibile in sede di legittimità.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016