Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22178 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 869/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

Contro

B.F.S., B.L., B.G., rapp.ti e

difesi dall’avv. Mario Argenio, come da mandato a margine del

controricorso, con cui elett.te domiciliano in Roma alla via

Crescenzio n. 42, presso lo studio dell’avv. Claudia Cozzi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 215/27/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, depositata il

5/11/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 215/27/12, depositata il 5 novembre 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. distaccata di Foggia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 261/7/10 della CTP di Foggia, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione relativa alla dichiarazione di successione, presentata in data (OMISSIS) dagli eredi legittimi di B.V., di cui gli stessi avevano proposto istanza di annullamento in autotutela, rigettata dall’Ufficio, deducendo di aver appreso solo successivamente alla presentazione della dichiarazione dell’avvenuta pubblicazione di un testamento olografo del de cuius in favore della Casa Sollievo della Sofferenza di Padre Pio;

3. la CTP aveva accolto il ricorso, sul presupposto che, in presenza di un testamento olografo, unico soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta dovesse ritenersi l’erede testamentario;

4. la CTR, a sua volta, aveva condiviso le motivazioni della decisione di primo grado, ritenendo che l’imposta di successione dovesse liquidarsi sulla base della sola vocazione testamentaria, che l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva, di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, incombesse sull’erede testamentario e che l’esistenza del testamento fosse provata dalla sua avvenuta registrazione;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 23-12-2013, affidato ad un unico motivo; le parti contribuenti hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 5, comma 1, art. 7, comma 4, art. 28, commi 2 e 6, art. 33, comma 1, nonchè dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che ai fini dell’imposta di successione sono soggetti passivi di imposta coloro che, presentata la dichiarazione di successione, si siano qualificati chiamati all’eredità ed abbiano posto in essere atti quali la voltura degli immobili caduti in successione, senza presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa relativa alla sussistenza di un testamento olografo a favore di altro soggetto.

Osserva che:

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

1.1 Nella specie, risulta incontestato che, aperta inizialmente la successione legittima, gli attuali controricorrenti avessero non solo presentato la dichiarazione di successione in data (OMISSIS), ma anche proceduto alla voltura di un numero consistente di beni; pacifico anche che, avuta successivamente notizia della pubblicazione in data 13 giugno 2008 di un testamento olografo del de cuius, gli stessi avessero presentato in data 29 gennaio 2009 un’istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione oggetto della presente controversia.

1.2 Non risulta invece presentata da alcuno una denuncia di successione rettificativa e/o modificativa al competente ufficio finanziario, con le modalità del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6.

2. Tanto premesso, questa Corte ha da tempo chiarito che: “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perchè a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c. c. (…). In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c., “l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.(Vedi Cass. n. 2820 del 2005, conforme Cass. n. 10525 del 2010 e n. 21436 del 2018); si è quindi ritenuto che “In tema di successioni “mortis causa”, ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sè sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.” (Vedi Cass. n. 5247 del 2018).

2.1 Questo principio è stato esteso alla materia tributaria da Cass. n. 8053 del 2017, richiamata da Cass. n. 13639 del 2018, secondo cui: “In materia tributaria, l’assunzione delle obbligazioni del “de cuius” richiede l’accettazione dell’eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicchè, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l’Amministrazione finanziaria a notificare l’atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l’onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.”

2.2 Si ricorda poi che “L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. (Vedi 10796 del 2009; n. 22317 del 2014) e che “L’accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al “de cuius”, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal “de cuius” a se stesso.” (Cass. n. 5226 del 2002).

2.3 Ne consegue che i controricorrenti, avendo proceduto alla voltura dei beni, hanno accettato tacitamente l’eredità e quindi acquisito la qualità di eredi.

3. Per effetto del principio “semel heres semper heres”, chi abbia accettato l’eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l’accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, giusto il disposto dell’art. 475 c.c., non impugnabile neanche se affetto da errore ai sensi dell’art. 483 c.c., comma 1.

3.1 Lo stesso art. 483 c.c. prevede, tuttavia, al comma 2 che “se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta”; tale disposizione attribuisce rilievo ad un testamento che sia stato rinvenuto a distanza di tempo dall’apertura della successione in quanto, temperando il rigore di quanto sancito al comma 1, ne prevede l’efficacia, sia nell’ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell’ipotesi opposta, stabilendo il principio del limite dell’obbligo di soddisfare i legati entro il valore della dell’eredità, con l’effetto che l’accettazione sulla base della originaria delazione resta valida, ma alla prima successione si sovrappone quella testamentaria nei termini suddetti (Vedi Cass. n. 264 del 2013 in motivazione).

4. In applicazione di tali principi, ne deriva che l’Amministrazione finanziaria, provata l’accettazione tacita dell’eredità da parte dei ricorrenti che avevano proceduto anche alla voltura dei beni caduti in successione, ha legittimamente notificato agli stessi l’atto di liquidazione relativo alle imposte di successione.

4.1 Spettava dunque ai contribuenti provare la perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta, per il totale o per parte dell’asse ereditario, all’esito dell’apertura di una successiva successione testamentaria, prova che nella specie non è stata offerta in quanto la mera registrazione del testamento da parte della Casa Sollievo della Sofferenza non costituisce atto indicativo e sufficiente ai fini dell’accettazione dell’eredità da parte di tale ente.

4.2 Questa Corte ha infatti già affermato che “Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l’eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all’esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità” (vedi da ultimo Cass. n. 4843 del 2019).

5. Per le suesposte considerazioni, accolto l’unico motivo di ricorso, segue la cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.

5.1 Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico dei controricorrenti, con compensazione delle spese del giudizio di merito, attesa la controvertibilità e novità della fattispecie.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti;

pone a carico dei controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA