Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22178 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 29/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8295/2016 proposto da:

U.A. & C. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIAN CARLO PERONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CARAMELLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FAUSTO RAFFONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/02/2016 R.G.N. 765/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, S.M. chiese che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatole il 14 marzo 2014 dalla società U.A. & C. s.p.a. in relazione all’avvenuta violazione procedurale con riferimento alla L. n. 223 del 1991, art. 4 e dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della stessa legge. Il Tribunale in sede sommaria accoglieva il ricorso e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannava la società a risarcire il danno che quantificava in 15 mensilità di retribuzione.

1.1. Il Tribunale, investito dell’ opposizione principale da parte della società, che insisteva per l’infondatezza del ricorso, ed incidentale da parte della lavoratrice, che chiedeva di essere reintegrata nel posto di lavoro, confermava l’ordinanza resa in sede sommaria.

1.2. La Corte d’appello, invece, accoglieva il reclamo incidentale della lavoratrice e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato assorbito l’esame del reclamo incidentale.

1.3. La Corte territoriale riteneva che la società, nella procedura di licenziamento collettivo in esito alla quale la S. era stata collocata in mobilità, fosse incorsa nella violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, ed accertata illegittimità del recesso per violazione dei criteri di scelta disponeva la reintegrazione della lavoratrice ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la U.A. s.r.l. che ha articolato tre motivi cui ha resistito con controricorso S.M.. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con i motivi di ricorso è denunciato:

3.1. l’omesso esame fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la lavoratrice era stata posta in mobilità perchè portatrice di una professionalità inconciliabile con le esigenze tecnico produttive organizzative dell’azienda e ciò in esito alla comparazione con gli altri lavoratori. Sottolinea, infatti, che era stata ridotta l’attività editoriale ad un solo settore (la pubblicazione del periodico “(OMISSIS)”) e che i lavoratori da licenziare erano stati scelti, tra tutti i dipendenti, avendo riguardo alle professionalità compatibili con il settore conservato. Rammenta, allora, che in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, al datore di lavoro è consentito di valorizzare anche un solo criterio quando emerga che tale determinazione è dettata da ragioni oggettive, comprovate in giudizio. Sottolinea che nell’applicare i criteri di scelta non è necessario procedere alla dettagliata comparazione di tutti i lavoratori tra loro nè redigere una graduatoria.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. e con riguardo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, all’omessa esposizione nella sentenza delle ragioni di fatto. Sostiene la società ricorrente che la sentenza non avrebbe tenuto conto che in sede sommaria e nella fase dell’opposizione era stato accertato che l’attività era stata ridotta ad un solo settore e che la scelta del lavoratori da licenziare era stata effettuata sulla base della compatibilità delle attitudini di ciascuno all’attività residuata. Osserva che la mancanza di una professionalità specifica non poteva essere compensata dall’anzianità o dall’esistenza di carichi familiari e rileva che il Tribunale aveva accertato che la ricorrente, addetta al settore libri, non poteva essere adibita alle posizioni residuate estranee alla sua professionalità. Aggiunge poi che, in violazione dell’art. 5 citato, la sentenza non tiene conto del fatto che la comparazione dei criteri esige l’omogeneità e fungibilità delle professionalità, circostanza, questa, che nella specie era stata esclusa.

3.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, come modificata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, con riguardo all’art. 1, commi da 42 a 47 ed della stessa L. n. 92 del 2012, art. 5, anche in relazione ai principi di ragionevolezza ed all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4. Le censure per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente e sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

4.1. Va rammentato che se è vero che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (Cass. 21/10/2015 n. 21476, 09/03/2015 n. 4678, 12/01/2015 n. 203, 11/12/2012 n. 22655, 20/02/2012 n. 2429 e 03/05/2011 n. 9711). Ben può quindi il datore di lavoro circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. n. 4678 del 2015 cit.). Ove poi i lavoratori addetti al reparto o settore da sopprimere siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, è illegittima la scelta che, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, risulti ancorata al solo fatto che essi erano impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto (cfr. Cass. n. 203 del 2015 cit.).

4.2. A tali principi si è attenuta la Corte di appello che ha in primo luogo accertato che nella comunicazione iniziale di avvio della procedura non era stata addotta alcuna ragione tecnica organizzativa o produttiva che conducesse a delimitare l’ambito di scelta dei lavoratori ad un solo settore o area dell’impresa. Ha poi verificato che non era stato raggiunto un accordo in sede sindacale sui criteri di scelta dei lavoratori e, dunque, doveva trovare applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, che indica i criteri legali che devono operano in concorso tra loro. Ne consegue che non sono ravvisabili le violazioni legge denunciate.

4.3. Quanto alle censure formulate con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rammentato che al presente processo trova applicazione la disposizione novellata dal D.L. 22 giugno 2013, n. 83, art. 54, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Ne consegue che è denunciabile per cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Va altresì ricordato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 e moltissime altre successive). Tanto premesso rileva il Collegio che le censure formulate con riguardo ad un preteso vizio di motivazione sono inammissibili perchè non individuano il fatto decisivo omesso ma richiamano piuttosto una pluralità di circostanze, tutte doverosamente considerate dalla sentenza della Corte di appello, delle quali pretendono una diversa e più favorevole ricostruzione che è preclusa a questa Corte.

4.4. Con riguardo infine alle conseguenze della accertata illegittimità del recesso va ancora una volta condivisa la decisione della Corte di appello. In tema di licenziamenti collettivi la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4 e ss. modifiche (cfr. recentemente Cass. 02/02/2018. n. 2587).

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 20100 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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