Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22178 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4310-2018 proposto da:

G.O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. SISTINA

42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO GOZZI, CARLO

MELZI D’ERIL, SIMONE SCELSA, FILIPPO DANOVI;

– ricorrente –

contro

C.D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

L.A., CA.GI., GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2921/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso per cassazione notificato il 25 gennaio 2018 il convenuto G.O.F. (G.) impugna la sentenza n. 2921-2017 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 10 gennaio 2017, depositata il 26 giugno 2017 affidandolo a tre motivi di ricorso. La sentenza impugnata ha accertato la sussistenza dell’illecito di diffamazione a mezzo stampa commessa da G. in danno di C.d.M.L. (M.), unitamente ai giornalisti Ca.Gi. e L.A. che avevano riportato una notizia, ritenuta avere contenuto falso e diffamante della persona di (M.), in relazione a un articolo pubblicato su un quotidiano locale, in ragione del quale M. aveva agito nei confronti di tutti per ottenere il risarcimento del danno alla propria reputazione e immagine. Il ricorso è affidato a cinque motivi cui M. ha resistito con controricorso notificato. Le parti hanno presentato memorie.

2. In particolare, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. C.d.M.L. (M.) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano G.O.F. (G.), la Gruppo Editoriale Umbria 1819 Srl, Ca.Gi. e L.A. perchè venisse accertata la lesione del proprio onore e della propria reputazione conseguente alle dichiarazioni diffamatorie rese da G. a margine della conferenza politica tenutasi a Perugia in data 12 gennaio 2013, nel corso della sua campagna elettorale, nonchè alla pubblicazione dell’articolo del 13 gennaio 2013 che riportava e diffondeva le stesse, recante il titolo “M. mi ha detto: tu quanto costi?” e firmato dai giornalisti Ca. e L., pubblicato sul quotidiano il Giornale dell’Umbria, edito dal gruppo editoriale chiamato in giudizio, nonchè per ottenere il risarcimento del danno morale derivante da detta lesione. Si costituivano tutte le parti per chiedere il rigetto della domanda. Il giudice di primo grado, rigettate le istanze istruttorie formulate dai convenuti, pronunciava sentenza di rigetto, ritenendo che la notizia riportasse frasi non diffamatorie in quanto inerenti a un contesto politico finalizzato alla formazione delle liste elettorali.

3. Con atto notificato il 14 luglio 2015 M. proponeva appello in data 13 novembre 2015; si costituiva in giudizio solamente G. che chiedeva la conferma della sentenza. La Corte d’appello, ritenuto in definitiva il carattere inveritiero e diffamatorio, rispetto al prestigio all’onore e alla reputazione dell’attore appellante, delle espressioni pronunciate dal convenuto G. in quella sede di riunione politica, e riportate dai giornalisti senza fare alcun accertamento sulla loro natura veritiera, condannava solidalmente tutti i soggetti chiamati in giudizio a risarcire il danno, ritenendo integrata la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, tenuto conto dell’intrinseca potenzialità lesiva della diffusione di tale notizia in un’ occasione pubblica collegata allo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013, liquidandola nella misura di Euro 15.000, in considerazione della divulgazione contenuta del giornale dell’Umbria, essendo un quotidiano a tiratura limitata e circoscritta all’ambito regionale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il 10 motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del diritto in relazione agli artt. 2,21 e 27 Cost., artt. 6, 8 e 10 Cedu, art. 595 c.p. e artt. 2043,2055,2059 e 2697 c.c. e L. n. 47 del 1948, rt. 11 deducendo 5 errori di diritto desumibili dalle seguenti circostanze: 1) sotto il profilo lessicale, la Corte di merito avrebbe valutato atomisticamente l’espressione utilizzata, a prescindere dal contesto politico in cui si inseriva; 2) sotto il profilo giuridico, la Corte non avrebbe considerato il contesto politico pre – elettorale entro il quale si deve considerare la fattispecie giuridica della diffamazione, ove la critica ha per sua natura carattere congetturale ed è espressione di un’ opinione meramente soggettiva, potendo assumere carattere più pungente rispetto a quello interpersonale tra privati, come rilevabile in varie pronunce della Corte EDU e della Corte di cassazione; 3) al fine di accertare la verità o meno delle frasi pronunciate la Corte si sarebbe erroneamente concentrata sulla finzione giuridica della non contestazione della falsità della espressione e sulla mancata proposizione di un appello incidentale in merito, senza valutare la discriminante del diritto di critica in relazione a frasi dal contenuto intrinsecamente neutrale, come correttamente inteso dal tribunale di primo grado; 4) la Corte non avrebbe rilevato la carenza di un nesso causale tra le frasi pubblicate sul quotidiano e il contesto in cui sono state rilasciate dal G., durante un comizio pubblico che non può essere equiparato a una intervista; 5) sarebbe stata operata un’ inversione dell’onere della prova in ordine alla dimostrazione del carattere offensivo della condotta, poichè prima di verificare la verità storica la parte che agisce avrebbe dovuto quantomeno dimostrare il carattere offensivo della condotta e il danno che da ciò è derivato.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La Corte d’appello di Milano, riteneva che fosse definitivamente

accertata, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, nè oggetto di appello incidentale, la provenienza della frase non veritiera dallo stesso G.; che, di contro, mancava ogni prova che le frasi di G. riportate nell’articolo (“M. mi ha chiesto: tu quanto costi” seguita dalla dichiarazione con cui si chiude l’articolo “Io non mi sono venduto”), pronunciate durante la campagna elettorale del 2013,nel corso di un momento conviviale seguito da un pubblico comizio, presentino, a loro volta, un contenuto di verità intrinseco, non essendovi alcuna evidenza, fondata sulle risultanze processuali, che davvero M. abbia mai avanzato la suddetta richiesta al G., a prescindere dal significato attribuibile alla frase; che non è consentito ascrivere ad un soggetto comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporli a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili, costituendo la verità del fatto un presupposto ineludibile per l’operatività dell’esimente del diritto di critica, e ciò pur se si tratti, come nel caso di specie, di critica politica, che deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, non potendo rapportarsi al lecito esercizio del diritto in questione alcuna valutazione o interpretazione soggettiva, suscettibile di porsi come fonte di discredito per la persona che ne sia investita, che tragga le sue premesse da una prospettazione di circostanze non corrispondente a verità; che è fuor di dubbio che le espressioni utilizzate dal signor G. non siano prive di valenza intrinsecamente offensiva, non essendo condivisibile l’interpretazione data dal giudice di prime cure che la domanda attribuita all’attore appellante non possa che intendersi nel senso di quanti seggi posti in lista il G. avrebbe preteso per contribuire a rafforzare la formazione politica centrista che M., con la sua “Italia Futura”, aveva concorso a creare e per la quale stava lavorando; che, invece, la richiesta attribuita a M. era da intendersi di per sè sintomatica, nell’accezione più comune ed immediata, del pagamento di un prezzo e dunque si poneva come intrinsecamente allusiva allo svolgimento di pratiche sleali dal punto di vista politico, se non addirittura illegali, con il risultato di porre in cattiva luce, sì da destare sospetti sul soggetto che tali pratiche avrebbe posto in essere, e da gettare discredito sulla sua persona. Riteneva infine che nel caso in esame non poteva configurarsi l’esimente del diritto di critica in capo ai giornalisti, in quanto il legittimo esercizio del diritto di cronaca deve constare degli elementi di verità della notizia, oggettiva o anche solo putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca da parte di chi la riporta a livello giornalistico, della continenza, ovvero del rispetto dei requisiti minimi di forma civile nell’esposizione nella valutazione dei fatti, e nell’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza, verifica che era mancata in capo ai giornalisti, nonostante il G. avesse in precedenza dichiarato di non essere stato destinatario di simili offerte da parte del gruppo politico capeggiato da M..

1.3. Sotto il profilo della corretta applicazione dei principi che regolano il diritto di critica o di cronaca a mezzo stampa, e che sanzionano i comportamenti esorbitanti la sfera del lecito in quanto diffamatori, una volta appurato che il giudice di merito si sia posto nella giusta prospettiva di giudizio, non è certamente sindacabile il giudizio di merito in ordine al carattere denigratorio (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019: “il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione”). Ciò non toglie che, in sede di giudizio di legittimità, occorre comunque scrutinare se il giudice di merito, nel giungere a un giudizio di liceità o illiceità della critica o cronaca effettuata, abbia fatto corretta applicazione dei principi che sono stati via via affermati in tale materia, a seconda dei contesti in cui essa si manifesta.

1.4. L’esercizio del diritto di critica politica consente il ricorso anche ad espressioni forti, e persino suggestive, al fine di potenziare l’efficacia del discorso o del testo e di richiamare l’attenzione dell’interlocutore destinatario (Cass. pen. 35791/2018). Costituisce altresì ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale il discrimine tra il diritto di critica e l’insulto, l’invettiva, l’insolenza deve compiersi sul presupposto per cui la prima deve essere argomentata, in modo non futile nè palesemente pretestuoso (onde celare maldestramente una gratuita e ingiustificata aggressione verbale), attraverso un’ efficace spiegazione che renda manifesto, così al destinatario come ai terzi, le ragioni poste a fondamento delle espressioni usate (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015). La critica politica non è, invero, finalizzata a che il destinatario o i terzi condividano e facciano proprie le affermazioni espresse dal dichiarante, bensì a che esse, pur colorandosi di intensità espressiva, suggestiva ed evocativa, seguano un itinerario di pensiero improntato a logica e coerenza rispetto a quanto voluto esprimere in un preciso contesto politico.

1.5. Più in generale, il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca si attesta sul fronte della veridicità, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purchè non gratuiti o pretestuosi. L’assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (cfr. Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015).

1.6. Tradizionalmente la “prova della verità” nel diritto di critica e di cronaca fa perno sull’origine storica del delitto di diffamazione, ovvero su una concezione dell’onore propria della società cavalleresca, ereditata dai sistemi in funzione repressiva del dibattito pubblico, laddove quest’ultimo potesse estrinsecarsi in critiche all’autorità costituita. Essa è stata quindi mutuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, individuando nel diritto di cronaca costituzionalmente tutelato una scriminante invocabile in base all’art. 51 c.p. rispetto all’accusa di diffamazione, ha ritenuto che tale diritto debba rispettare il requisito della verità, oltre che della pertinenza e continenza, desumendo tali limiti dalla ratio delle eccezioni previste dall’art. 596 c.p.; pertanto si è data alla stampa e all’autore della dichiarazione la possibilità di avvalersi della exceptio veritatis per sottrarsi alla condanna per diffamazione, appellandosi al diritto di cronaca o di libera espressione del proprio pensiero. Il diritto di cronaca è stato quindi inteso nel senso che incontra limiti invalicabili, costituiti dall’oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l’opinione pubblica (principio della pertinenza), dalla correttezza con cui vengono esposti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni dell’altrui onorabilità (principio della continenza) e, soprattutto, dalla rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati (principio della verità) (Cassazione penale, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4555 del 15/01/1987 e ss.).

1.7. Purtuttavia, in riferimento all’esercizio del diritto di critica, in tema di diffamazione a mezzo stampa il rispetto della verità oggettiva del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. tra le tante, Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 26/09/2016: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’esimente di cui all’art. 51 c.p. in un’ipotesi in cui, un consigliere comunale, con frase poi riportata su un articolo di stampa, in un contesto di ricostruzione anche storica di vicende risalenti alla seconda guerra mondiale, aveva attribuito ad un esponente di un partito, in ragione di tale suo ruolo, la “responsabiità politica” di un reato, rispetto al quale era certo il mancato coinvolgimento di costui).

1.8. Tale approccio relativista risulta conforme non solo a una interpretazione secondo Costituzione delle leggi che regolano una libertà di rango costituzionale (art. 21 Cost.), ma anche a quanto sancito in sede convenzionale dall’art. 10 Conv. Edu, tramite il quale si tende a trattare i casi di diffamazione a mezzo stampa come ipotesi non tanto di legittima restrizione della libertà di espressione, quanto piuttosto di necessario bilanciamento fra l’art. 10 Conv. EDU e il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 Conv. Edu, nel quale rientra il diritto alla reputazione, enunciato quale naturale contrapposto del diritto di critica. Affinchè possa ritenersi che vi sia una violazione dell’art. 8 Conv. Edu, l’offesa alla reputazione deve quindi assurgere a un certo livello di gravità ed essere tale da compromettere il godimento personale del diritto alla vita privata (Soini e altri c. Finlandia (36404/97), 17 gennaio 2006).

1.9. In particolare, in questa materia ove sono in gioco libertà ritenute per lo più incomprimibili occorre distinguere il caso in cui l’interlocutore intende riportare un fatto da quello in cui intende esprimere un giudizio di valore. Con la pronuncia del 12 luglio 2016, Reichman c. Francia, la Corte EDU ha infatti sottolineato tale differenza, e ha pertanto ritenuto che la condanna per diffamazione di un giornalista, che aveva criticato duramente il comportamento del vicedirettore del Consiglio di amministrazione nel riportare i dati di un bilancio, fosse sproporzionata e ne violasse la libertà di espressione, poichè quanto da lui affermato aveva una sufficiente base fattuale, mentre per quanto riguarda i giudizi di valore è ammessa una certa dose di “esagerazione” e di “provocazione”.

1.10. Il bilanciamento tra questi due valori (libertà di espressione del pensiero e diritto alla riservatezza della persona), pertanto, si attua con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa ha ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocca la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorchè quest’ultima si inserisca in un contesto di agone politico – come quello qui in discussione – dove prevale l’interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Nel soppesare i due opposti valori, bisogna pertanto circoscrivere l’analisi di una “notizia diffamante”, nel contesto politico, ove il linguaggio ha sempre carattere salato, suggestivo e allusivo, poichè tende alla captatio benevolentiae, e pertanto ammette invasioni di campo nella sfera privata molto più ampie rispetto ad altri contesti di critica giornalistica. Affinchè il dibattito politico, inteso come il “cuore della democrazia”, possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate (v.Ct EDU Diugoiecki c. Polonia (23806/03), 24 febbraio 2009, par. 37).

1.11. La libertà di dibattito politico, in effetti, è la più ampia forma di manifestazione della libertà di espressione il cui esercizio – che avviene tradizionalmente attraverso il pubblico comizio, l’intervista, il mezzo della stampa, anche tramite l’uso di altri media e di Internet – misura il tasso di democrazia raggiunto in un paese, in quanto è precipuamente finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un’opinione sulle idee e le attitudini dei diversi soggetti che si confrontano nell’arena politica (cfr. Ct EDU Von Hannover v. Germany, 24 June 2004; Lingens v. Austria, 8 July 1986).

1.12. Il diritto di critica politica, soprattutto quando comporta giudizi di valore, è dunque idoneo a legittimare l’attività di cronaca giornalistica anche con l’uso di toni allusivi, accesi, graffianti e smodati, senza che con ciò necessariamente sfoci nell’ambito dell’illecito, fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la “figura morale del soggetto criticato”. Del resto, la contesa politica non potrebbe svolgersi sul piano della pura e gratuita invettiva e denigrazione personale, e non sarebbe quindi lecito diffondere in pubblico considerazioni di tal tipo solo per acquisire consensi in danno del contraddittore. In una recente pronuncia resa da questa Corte, in linea con tale indirizzo, si è sancito che “il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali” (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 35791/2018; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015).

1.13. In questa sede processuale occorre dunque considerare se nel caso concreto, così come ricostruito dai giudici di merito, sia stata fatta corretta applicazione dei principi sopra detti, e soprattutto un corretto bilanciamento tra quello che è l’espressione di un libero pensiero politico e il limite dell’invettiva che non può oltrepassare il confine della onorabilità della persona cui è indirizzata, dovendosi comunque accedere a una nozione ristretta di tale sfera di intangibilità, per il motivo che nell’ambito della critica politica la necessità di protezione individuale deve confrontarsi con l’interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico, e richiede perciò un ampio margine di tolleranza da parte del soggetto politico cui si indirizza la critica, come sopra detto (cfr. Ct EDU, 22 nov. 2016, Grebneva e Alimchik c. Russia; 13 settembre 2016; CtEDU Semir Guzel c. Turchia; C t EDU, Von Hannover v. Germany, 24 Giugno 2004).

1.14. Orbene, nel caso de quo la dichiarazione fatta nel corso di un comizio e riportata dalla stampa locale in questi termini “M. mi ha chiesto quanto costi” seguita dalla risposta di G. messa a chiusura dell’articolo “Io non mi sono venduto” è stata definitivamente accertata come non realmente pronunciata in quegli esatti termini dal soggetto politico cui è stata attribuita, e tale aspetto, come sopra visto, non acquista di per sè sufficiente rilievo nell’ambito della critica politica, tendente a trasmettere non solo una percezione soggettiva della realtà, ma soprattutto un giudizio di valore. La Corte di merito ha dato infatti peso al contenuto non veritiero e allusivo della notizia rilasciata, avente ad oggetto una frase effettivamente non pronunciata da M., senza però collocarla semanticamente nel contesto politico in cui è stata riferita, e ha dato peso alla mancanza di neutralità da parte dei redattori che l’hanno riportata senza verificarne la sua intrinseca veridicità, traendo da tali soli fattori, atomisticamente considerati e decontestualizzati, un giudizio di ingiustificato carattere falso e diffamatorio, lesivo dell’onore del candidato politico cui è stata attribuita la frase. Tuttavia, la valutazione svolta in tali termini non è stata espletata considerando l’ambito specifico dell’agone politico da cui promanava la dichiarazione e la sua successiva pubblicazione giornalistica, ove il riferimento più immediato andava alla trattativa effettivamente intercorsa, in quel contesto temporale, tra due differenti gruppi politici al momento della formazione delle liste elettorali, in relazione al peso politico di ciascun gruppo, mentre il riferimento relativo a un mercimonio tra seggi e voti era certamente più allusivo e mediato, collocabile in un contesto non riferibile ai due candidati politici attivamente coinvolti, sul piano personale, nella competizione elettorale, essendo il mercimonio di voti elettorali collegato a un illecito accordo di scambio tra voto e denaro tra l’elettorato attivo e passivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25722 del 28/03/2017).

1.15. Sotto il profilo della imputabilità del fatto al soggetto agente qui ricorrente, poi, il profilo del nesso causale tra comportamento illecito assunto dal ricorrente e l’illecito commesso a mezzo stampa dai giornalisti che hanno pubblicato il resoconto del dibattito politico ha carattere di problematicità, e comunque tale profilo, che grava sull’attore in termini di onere di prova, non è stato affatto considerato dalla Corte di appello: manca in effetti la considerazione se, sotto il profilo causale, il comizio politico che, come sopra detto, rappresenta il luogo classico ove pubblicamente si confrontano le diverse opinioni politiche, si possa ex se trasformare in un’attività mirata alla pubblicazione di una notizia a mezzo stampa, posto che al ricorrente è stata attribuita tout court la diffamazione a mezzo stampa pur non avendo egli rilasciato una vera e propria intervista, ed è stato indicato come il primo soggetto agente dell’attività diffamatoria perchè parlava col microfono in mano durante un comizio, mentre lo scritto è attribuibile ai giornalisti che hanno pubblicato la notizia, per come pronunciata da G., senza accertarne la effettiva attribuibilità a M.. Nella sequenza causale vi è quindi anche una cesura non considerata adeguatamente dalla Corte di merito.

1.16. La Corte di merito, soprattutto, non ha dimostrato di essersi posta nella giusta prospettiva di giudizio, operando un bilanciamento dei valori in gioco nell’ambito della critica politica e considerando il contenuto e il valore semantico della notizia, certamente graffiante e accattivante, ma non necessariamente inveritiera quanto al contenuto che intendeva veicolare (il mancato accordo con M. sulla distribuzione dei seggi elettorali), nel contesto di pubblico dibattito politico in cui è stata rilasciata la dichiarazione del ricorrente.

2. Gli ulteriori motivi di censura esposti dal ricorrente, inerenti all’omessa valutazione, come fatto decisivo, del contributo causale della condotta di G. alla diffamazione avvenuta mezzo stampa, alla violazione del diritto alla prova in relazione alla mancata valutazione di altri articoli di stampa attestanti il significato semantico da dare alle parole quanto costi e alla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono assorbiti da quanto sopra riferito in merito al primo motivo.

3. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo e, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Milano affinchè, in diversa composizione, giudichi il merito alla luce dei suesposti principi di diritto, liquidando le spese anche di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso in relazione al primo motivo e, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Milano affinchè, in diversa composizione, giudichi il merito della controversia alla luce dei suesposti principi di diritto e liquidi le spese anche di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA