Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22178 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 03/08/2021), n.22178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21404-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

FOLINO NICOLA VITTORIO;

– intimato –

nonché contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1040/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/09/2014 R.G.N. 780/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale ha accolto l’opposizione proposta da Folino Nicola Vittorio nei confronti dell’Inps e dell’Inail avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero degli sgravi ex lege n. 407 del 1990.

La Corte ha affermato, con riferimento alla denunciata scorrettezza commessa dagli ispettori per aver proceduto alla verifica senza instaurare il contraddittorio con l’imprenditore, che ciò che era rilevante era soltanto l’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo contributivo.

La Corte ha ritenuto che sussisteva il diritto del F. agli sgravi di cui L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, e che la pretesa azionata dall’Inps per il recupero non era fondata per mancanza di allegazione e prova della violazione di specifiche disposizioni del contratto collettivo di settore delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. L’Inail ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato. F. è rimasto intimato. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps denuncia violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 conv in L. n. 341 del 1995; della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9; del D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. a) e) conv in L. n. 389 del 1989; del D.L. n. 71 del 1993, art. 3 conv. L. n. 151 del 1993 sostitutivo dalla L. n. 30 del 2003, art. 10, comma 1, e dell’art. 2697 c.c..

Lamenta che la Corte non aveva tenuto conto degli accertamenti ispettivi e del mancato assoggettamento a contribuzione della retribuzione virtuale di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29 conv in L. n. 341 del 1995 sul minimale retributivo e dell’assenza di cause giustificative della sospensione del rapporto di lavoro che avrebbero potuto giustificare l’esenzione dall’applicazione del minimale contributivo, elencate nel citato art. 29 e dal D.M. n. 244 del 1995.

Osserva che con verbale ispettivo l’Inps aveva accertato la violazione della L. n. 341 del 1995, art. 29 non avendo il F. provveduto a versare la contribuzione sulla retribuzione virtuale tutte le volte che non aveva occupato i dipendenti per l’intero orario di 40 ore settimanale previsto dal CCNL del settore artigianato edile e che dunque, l’impresa non aveva osservato il CCNL di settore con conseguente insussistenza del diritto del F. di godere degli sgravi.

Rileva che non era contestato che la contribuzione non era stata versata dal datore di lavoro sulla base della retribuzione virtuale ma su quella effettivamente erogata, che nella specie non doveva essere fornita prova circa il CCNL applicabile, posto che la stessa sentenza dava atto che non vi era controversia fra le parti circa il CCNL applicabile e che, invece, vi era prova che il datore di lavoro non vi si era attenuto.

4. Il ricorso va accolto.

5.Devono essere confermati i principi affermati da questa Corte, consolidatisi dopo l’arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost. (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis da ultimo Cass. n. 15120/2019, n. 16859/2020, n. 21479/2020).

6. Si è affermato che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, ben potendo l’obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.

Tale principio opera sia con riferimento all’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.

E’ evidente, infatti, che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.

Anche con riferimento all’orario vale il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale “una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (e’) necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.

7. Nel settore dell’edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art6. 29 conv. in L. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690 del 18/2/2019).

8. La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti.

9. Va, altresì, precisato (cfr Cass. sent. n. 5233/2007, n. 15120/2019) che il minimale contributivo di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29 cit., non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, né alcuna prestazione lavorativa, né alcuna retribuzione-corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi tipiche di cui all’art. 29, cit. (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, nonché per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oltre quelle poi previste dal D.M. 16 dicembre 1996), sia che ricorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate.

E ipotesi di sospensione “necessitata” ascrivibili all’interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato questa Corte, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all’intervento della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purché le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni controlli.

10. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un’impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1 anche con riferimento all’orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa dell’obbligo, nel senso sopra individuato.

11. Nella fattispecie la Corte territoriale non si è attenuta a detti principi. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio, che si atterrà ai principi sopra fissati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA