Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22176 del 29/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22176 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 9626-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FRATELLI D’ANTRASSI DI SIMONE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 67, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
IMPRODA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARCO MAYR, BRUNETTO TELCHINI giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

CN

Data pubblicazione: 29/10/2015

avverso la sentenza n. 424/04/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 19/09/2013, depositata
1’11/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Telchini Brunetto difensore della controricorrente
che si riporta ai motivi scritti.
In fatto e in diritto
La CTR del Lazio, con sentenza n.424/2013/04, depositata 1’11.11.2013
accoglieva l’appello proposto dalla Fratelli D’Antrassi di Simone srl avverso la
sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto
contro l’avviso di accertamento che aveva rettificato le dichiarazioni doganali
di importazione di banane presentate presso la Dogana di Salerno nel periodo
marzo-dicembre 2004.
Secondo la CTR la Dogana di Roma che aveva emesso l’avviso di rettifica era
incompetente territorialmente, radicandosi inderogabilmente la competenza in
capo all’Ufficio doganale di Salerno ove era stata presentata la richiesta d
importazione. Da ciò derivava l’illegittimità dell’atto emesso da autorità
incompetente.
L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo al quale ha resistito la società intimata con controricorso.
La ricorrente deduce la violazione degli artt.11 d.lgs.n.374/1990, nonché
dell’art.78 reg.CE n.2913/1992. Prospetta l’erroneità della sentenza impugnata
in relazione alla specificità della vicenda nella quale non si era di fronte a
singole operazioni di importazione bensì ad un intero sistema fraudolento
architettato dalla Chiquita insieme alle società obbligate in solido, al fine di
importare a dazio agevolato un ingente quantitativo di banane pur non avendo
diritto a tale agevolazione. Ciò che rendeva inapplicabili i principi espressi da
Cass.n.14786/2011. Evidenzia in ogni caso l’opportunità di rimettere la
questione interpretativa dell’art.78 Reg.CE n.2913/92 all’esame della Corte di
giustizia.
La società intimata, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza del ricorso ed
ha depositato memoria.
La censura è manifestamente infondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che il sistema di accertamento delle violazioni
doganali, delineato dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dal Reg. (CEE) 12
ottobre 1992, n. 2913/92 presuppone una precisa articolazione della
competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata,
una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un
criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e
corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto,
ovvero è sorta un’obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che,
Ric. 2014 n. 09626 sez. MT – ud. 22-09-2015
-2-

CONTI;

ai

Ric. 2014 n. 09626 sez. MT – ud. 22-09-2015
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~-

in mancanza dell’enunciazione di uno specifico criterio di collegamento
territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul
territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della
competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla
legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui
l’Amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga
alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un
piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, né per
quest’ultimo, né per i giudici, non costituendo fonte di dirittocfr. Cass.n.14786/2011-.
Tale indirizzo si è consolidato con numerose sentenze-nn.20943/2013,
6236/13,5898/13, 5508/13, 5507/13,5186/13, 5185/13, da 5179 a 5184
chiarendosi ulteriormente che l’accentramento presso un unico Ufficio doganale
delle pratiche relative alla revisione di accertamenti doganali effettuati da uffici
diversi, deve intendersi possibile interpretando estensivamente il citato disposto
del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, ma soltanto in presenza di un apposito e
motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata o
dell’organo di vertice dell’amministrazione doganale -trattandosi della
competenza di Uffici situati in più circoscrizioni-, derogativo della competenza
territoriale dei singoli Uffici per ragioni di connessione, o per altre specifiche
ragioni, da comunicarsi ai soggetti interessati, in funzione del perseguimento di
un’azione amministrativa efficace, alla stregua del parametro sancito dall’art. 97
Cost.. Evenienza che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo
rappresentata dall’Agenzia.
Ora, detto indirizzo può dirsi ormai fermo, per di più risultando applicato anche
con specifico riferimento ad ipotesi di dazi all’importazione richiesti in
relazione alle importazioni di banane effettuate indebitamente a tasso agevolato
sulla base di certificazioni Agrim fraudolentemente artefatte presentate da
alcune ditte e con la compartecipazione della Chiquita Italiacfr. Cass. n. 8699/2013-.
Ciò consente di superare le prospettazioni difensive dell’Agenzia in ordine
tanto alla coerenza delle conclusioni espresse dalla sentenza del 2011, che alla
riferibilità dei criteri ivi fissati all’ipotesi esaminata dalla CTR, speculare a
quella definita da Cass.n.8699/2013.
Non ricorrono, peraltro, nemmeno le ragioni per investire della questione
pregiudiziale prospettata la Corte di giustizia. Nel caso di specie, invero,
l’Agenzia prospetta che l’interpretazione restrittiva delle norme nazionali si
porrebbe in contrasto con l’art.78 C.D.C. senza tuttavia avvedersi di due
circostanze decisive così rassegnate:a) l’art.78 non individua il concetto di
autorità doganale che, pertanto va riservato alla competenza degli Stati membri;
b) l’art.4 n.3 Reg.CE n.450/2008, in modo più specifico rispetto all’art.4 n.3 del
Reg.CEE n.2913/1992, individua la nozione di autorità doganale chiarendo
intendere per “…«autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati
membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità
che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme
doganali.. .”.E del resto, di ciò si ha conferma esaminando la norma del D.L. n.
16 del 2012, art. 9, comma 3 decies convertito nella L. n. 44 del 2012, che,
priva di efficacia retroattiva secondo la giurisprudenza sopra ricordata, prevede
– aggiungendo un ulteriore comma, all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 374 del

1990 – che “l’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni
doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio
doganale”.
Tanto consente di escludere che a livello UE possano designarsi le competenze
delle autorità doganali, invece riservate ai singoli Stati. Circostanza,
quest’ultima, che renderebbe irricevibile il rinvio pregiudiziale.
In conclusione, la CTR si è perfettamente uniformata ai principi sopra esposti.
Il ricorso va quindi rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore della parte controricorrente in euro 5.000,00 per compensi,
oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori.
Così deciso il 22.9.2015 nella camera di consiglio della sesta
wile in

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