Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22176 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4969-2010 proposto da:

ATAC SPA (OMISSIS), (già ATAC – Azienda delle Tranvie ed Autobus

del Comune di Roma), in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell’avvocato CANGIANO

FRANCESCA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA (già

Ascoroma) (OMISSIS), in persona del suo Dirigente, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 178, presso lo studio

dell’avvocato MANCUSI PIERO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del suo Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60 presso lo

studio dell’avvocato ENRICO CAROLI che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

-controricorrente –

e contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA (già

Ascoroma) (OMISSIS), in persona del suo Dirigente, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 178, presso lo studio

dell’avvocato MANCUSI PIERO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

V.G. (OMISSIS), V.C.

(OMISSIS), G.A.M. (OMISSIS),

V.M. (OMISSIS), V.E. (OMISSIS),

tutti in proprio e quali eredi di V.R. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LAMARMORA 8, presso lo studio dell’avvocato

PONTICIELLO EMILIO, che li rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 366/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Cangiano Francesca difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso ed in

subordine chiede la trattazione in P.U.;

udito l’Avvocato Ponticello Emilio (per V.) che si riporta agli

scritti;

è solo presente l’avvocato Caroli Enrico (per Unipol) perchè non

ritualmente costituito.

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 febbraio 2010 l’ATAC S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 gennaio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, modificativa della sentenza del Tribunale che aveva statuito sulle conseguenze risarcitorie del sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti un autobus e l’autovettura condotta da V.R., che aveva perso la vita, con a bordo la figlia V.E., nonchè della precedente sentenza non definitiva depositata dalla medesima Corte territoriale il 6 marzo 2007.

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicurazione Comunale Romana ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 29 marzo 2010, quindi oltre il termine di un anno prorogato per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 27 gennaio 2009).

Anche V.E. ha proposto ricorso incidentale autonomo e ricorso incidentale contro Le Assicurazioni di Roma, notificati, rispettivamente, il 30 marzo 2010 e il 26 aprile 2010, quindi tardivi per le vedute ragioni.

V.M., V.G., V.C., G. A.M. hanno resistito con controricorso.

Anche Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicurazione Comunale Romana ha resistito con controricorso all’avverso ricorso incidentale.

E.E. e Unipol S.p.A. non hanno espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso principale dell’ATAC risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40, art. 6 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo dei quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo l’ATAC denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p.. Assume che è stata trascurata la circostanza che i V. si erano costituiti parte civile nel giudizio penale promosso contro E.E. svolgendovi le rispettive pretese. La questione, nei limiti sopra definiti, non è stata trattata dalle sentenze impugnate, per cui, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, la ricorrente aveva l’onere – non adempiuto – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).

Inoltre risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 6 con riferimento alla sentenza penale e alla documentazione cui il motivo fa riferimento.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi uri documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Infine, il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma chiede una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata.

Il secondo motivo adduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 530 c.p.p., comma 2, art. 1294 e segg. c.c.; omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostanzialmente solleva la questione del rapporto tra giudicato penale e limiti alla libertà di apprezzamento del giudice civile, nonchè l’applicazione del principio di solidarietà passiva.

La censura, che in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

tratta questioni disomogenee tra loro, risulta inammissibile anche in forza di due degli argomenti esposti nella trattazione del primo motivo: mancata ottemperanza dell’onere processuale di cui all’art. 366 bis c.p.c. e omessa formulazione di quesito idoneo a postulare l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate e del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quale parte e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti omessa.

Il terzo motivo lamenta erronea liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c.; omessa motivazione. Si assume che la Corte territoriale non ha tenuto conto della graduazione di responsabilità.

La censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, il cui unico limite è il divieto di porre le spese di lite a carico della parte vittoriosa, circostanza certamente non verificatasi nella specie, e manca sia del quesito di diritto, sia del momento di sintesi.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

L’ATAC e i V. hanno presentato memorie; la ricorrente principale ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con le memorie non inducono a diversa statuizione; per quanto riguarda, in particolare, la memoria dell’ATAC si osserva: questa Corte ha numerose volte affermata la certa costituzionalità dell’art. 366 bis c.p.c. (confronta, ex multis, 26364 del 2009); La Corte di Cassazione non ha accesso diretto agli atti e, quindi, il relatore non poteva “prendere in considerazione la sentenza penale di secondo grado” nei confronti della quale la ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2 dei ricorsi incidentali tardivi; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nonchè quelle della inibitoria davanti alla Corte d’Appello considerati la obiettiva complessità delle questioni trattate, le tesi rispettivamente sostenute, l’esito ottenuto;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile e i ricorsi incidentali inefficaci.

Spese del giudizio di cassazione e della inibitoria compensate.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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