Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22176 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul procedimento per conflitto di competenza, iscritto al n.

4859/2017 R.G., sollevato dal Tribunale di Roma, con ordinanza

depositata in data 30/01/2017 nel procedimento vertente tra:

B.M., da una parte, ed ISTITUTO NAZIONALE DELLA

PREVIDENZA SOCIALE, dall’altra, ed iscritto al n. 23045/2016 R.G. di

quell’Ufficio;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Mastroberardino Paola, che, visto l’art. 380

ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del

ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Rieti in funzione

di giudice del lavoro.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

B.M. ha proposto opposizione ad avviso di addebito dell’INPS dinanzi al Tribunale di Rieti, nella cui circoscrizione rientra l’ufficio dell’ente che ha emesso l’avviso.

L’avviso concerne il mancato pagamento di contributi relativi agli anni 1993-2004 in favore di alcuni dipendenti della B., per l’importo complessivo di 15.441,48.

Il giudice di Rieti si è dichiarato incompetente per territorio, indicando la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la ricorrente ha riassunto il giudizio.

Il giudice di Roma, non condividendo la scelta del Tribunale di Rieti, con ordinanza del 27 gennaio 2017, ha proposto regolamento di competenza.

Il PG ha concluso affinchè la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Rieti.

La conclusione è condivisibile, perchè, considerata la natura dei crediti oggetto dell’avviso dell’INPS, la competenza territoriale non è quella indicata dall’art. 444 c.p.c., comma 1 bensì quella fissata dal comma 3 medesima norma. Competente è quindi il Tribunale di Rieti, nella cui circoscrizione rientra la sede dell’INPS che ha emesso l’avviso e che ha in carico la posizione contributiva della B..

Nulla sulle spese.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Rieti. Fissa il termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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