Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22176 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 29819-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PELAGIO I

10, presso studio dell’avvocato SANTINA MURANO, rappresentato difeso

dall’avvocato ANDREA DI LIETO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5134/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – B.E., sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 5134/15, depositata il 28 maggio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipocatastali e sulle donazioni emesso in relazione all’atto di devoluzione di immobili al Trust M. registrato in data 18 maggio 2011;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, alla L. n. 212 del 2000, art. 4, al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, deducendo, in sintesi, che, – integrando l’atto sottoposto a tassazione mera devoluzione di beni immobili nel costituito TRUST M., – lo stesso non poteva ricondursi nè alla nuova disciplina dell’imposta sulle donazioni nè, ad ogni modo, alla categoria degli atti traslativi, l’arricchimento patrimoniale allo stesso correlato potendosi, al più, prospettare solo in relazione alla posizione dei futuri beneficiari del TRUST (identificati nel disponente M.F. e/o nei suoi eredi), non anche in relazione alla posizione dei disponenti e del trustee;

– il secondo motivo, formulato in via subordinata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso il giudice del gravame di esaminare lo spiegato motivo di appello incidentale col quale esso esponente aveva dedotto il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato;

2. – il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, – è fondato e va accolto;

3. – in relazione alla fattispecie controversa, la Corte ha posto il principio di diritto, cui va data continuità, secondo il quale ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, di registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito nè dall’atto istitutivo del trust, nè da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21 giugno 2019, n. 16699; v., altresì, Cass., 17 luglio 2019, n. 19167 e Cass., 17 gennaio 2019, n. 1131, cui adde, ex plurimis, Cass., 18 dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass., 12 settembre 2019, n. 22758);

3.1 – si è, in particolare, rimarcato, quindi, che:

– la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;

– per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;

– nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo;

4. – la gravata sentenza, che ha pronunciato in difformità ai sopra riportati principi di diritto, va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio;

– le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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