Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22176 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 13/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8136/2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

S.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FIORAVANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA STEFANIZZO, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1025/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/04/2012, r.g.n. 2507/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/03/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Vincenzo Stumpo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Lecce con la sentenza n. 1025/2012 aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale locale aveva accolto la domanda proposta da S.M.C. nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la liquidazione della indennità di mobilità negata dall’Istituto.

La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito della durata occupazionale minima utile ad ottenere l’indennità in questione, valutando quale prestazione continuativa quella fornita dalla lavoratrice alle dipendenze prima della Selcom srl e in prosieguo della Nuova Adelchi Spa. Specificava in proposito che si era sostanzialmente trattato di prestazione fornita alle dipendenze del medesimo gruppo aziendale e dunque unitariamente valutabile ai fini della prestazione richiesta.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidandolo a tre motivi, cui resisteva la S. con controricorso e deposito di memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo l’Inps denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in riferimento agli artt. 414,420 e 437 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); deduce che rispetto alla originaria domanda proposta dalla lavoratrice, diretta al riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro in ragione del passaggio diretto dalla prima società all’altra, successivamente, in sede di gravame, la stessa aveva introdotto un tema nuovo quale la avvenuta cessione di azienda. Il Giudice d’appello aveva poi valutato la prestazione in modo unitario in quanto svolta nei confronti di un gruppo societario. In sostanza è denunciata la non corrispondenza tra la domanda iniziale e la decisione assunta.

Il motivo risulta infondato. Deve premettersi che, come indicato nella impugnata sentenza, la lavoratrice aveva in origine adito il Tribunale di Lecce invocando la condanna dell’Inps al pagamento della indennità di mobilità. Tale richiesta non era mutata successivamente in sede di gravame. Allega l’Inps che, a sostegno di tale richiesta, la lavoratrice avesse dapprima dedotto la unitarietà dei due periodi lavorati presso differenti datori di lavoro, in ragione del passaggio diretto dall’una all’altra società e solo successivamente, in appello, la presenza di una ipotesi di cessione di azienda ex art. 2112 c.c..

Intanto deve escludersi che la introduzione di tale ultima ipotesi possa qualificarsi quale mutamento della domanda poichè la “mutatio libelli” è ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (v. tra numerose altre Cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006).

Nel caso in esame sin dal ricorso iniziale la parte ricorrente ha chiesto una determinata prestazione e non ne ha minimamente modificato il contenuto, mettendo, a fondamento della pretesa, le medesime allegazioni in fatto rappresentate dal passaggio diretto dalla prima società alla seconda. Ha poi richiamato l’ipotesi giuridica del trasferimento d’azienda allorchè ha invocato la sommatoria della anzianità così realizzata (pg. 3 ricorso 1^ grado).

Alcuna modifica si è dunque realizzata. Peraltro, in presenza di circostanze di fatto allegate dalle parti, è compito del Giudice la qualificazione giuridica delle medesime, con ciò risultando corretta ed interna alle regole del processo, ogni valutazione che, ferme le allegazioni date e il bene della vita richiesto, collochi la domanda nella fattispecie giuridica corrispondente.

2)- Con il secondo motivo l’Istituto lamenta, in via subordinata, l’insufficiente valutazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento alla ritenuta sussistenza di un gruppo societario. In particolare è contestata la decisione così assunta in assenza di prove e di argomentazioni conseguenti in sentenza.

Il motivo risulta inammissibile essendo attinente alla valutazione di merito della Corte territoriale che, valutando la assoluta continuità della prestazione resa dalla lavoratrice in favore delle due società in ragione di un passaggio dall’una all’altra, ha ritenuto di riferire tale circostanza alla presenza di un gruppo societario. Ogni ulteriore valutazione non è consentita nella attuale sede di legittimità.

3)- Con il terzo motivo è denunciata, in via ulteriormente gradata, la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), polchè pur ammessa la contestata ipotesi del gruppo societario, risulta essere stata affermata costantemente la autonomia delle singole società del gruppo e dunque la impossibilità di cumulare i rapporti lavorativi facenti capo a ciascuna di esse.

Si tratta anche in questo caso di censura inerente una valutazione di merito svolta dal giudice d’appello sulla base delle allegazioni di fatto presenti nel processo (continuità della prestazione e dipendenza dalla stesso gruppo aziendale), non più suscettibile, in questa sede, di ulteriore esame.

Il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA