Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22176 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5328-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MAZZUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO IMPELLIZZERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO, in persona del Sindaco in carica pro

tempore C.S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

ALBERTO PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato LILIAN CARUSO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI VALVERDE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1344/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Nel 2004, M.M. convenne in giudizio il Comune di Aci Sant’Antonio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso allorchè, alla guida del proprio motoveicolo, ne aveva perso il controllo a causa di grosse buche sulla carreggiata, non segnalate e non visibili, le quali lo avevano fatto cadere.

Si costituì in giudizio il Comune di Aci Sant’Antonio, il quale eccepì il difetto di legittimazione passiva, affermando che il tratto di strada teatro del sinistro era di esclusiva pertinenza del Comune di Valverde. Nel merito, il convenuto chiese il rigetto della domanda, contestando in particolare la condotta di guida spericolata ed imprudente del M.. Autorizzatane la chiamata in giudizio, il M. integrò il contraddittorio nei confronti del comune di Valverde il quale, costituendosi, contestò a sua volta la proprietà del tratto di strada e lamentò nel merito la carenza di prova in ordine alle modalità del sinistro.

Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con sentenza n. 259/2009, ritenuta la legittimazione passiva del Comune di Aci Sant’Antonio, accolse la domanda attorea, affermando la responsabilità ex art. 2043 c.c. del medesimo Comune, pur con il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 10%, e condannandolo al risarcimento dei danni non patrimoniali.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1344/2017, depositata il 10 luglio 2017.

La Corte d’appello, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto non provato che lo stato di dissesto del tratto di strada avesse avuto efficienza causale diretta nel sinistro.

La Corte territoriale ha in primo luogo osservato che gli apprezzamenti in ordine alla dinamica dell’incidente contenuti nel verbale redatto dai carabinieri intervenuti ridosso del sinistro non avevano valore privilegiato, in assenza di una specifica attività di verifica compiuta dagli stessi agenti.

L’unica circostanza che emergeva in maniera certa dal processo verbale di sopralluogo era la perfetta corrispondenza del luogo in cui il motoveicolo condotto dal M. aveva finito la sua corsa e quello in cui si trovavano le buche (o meglio scarnificazioni del manto stradale). Da ciò, secondo la Corte d’appello, emerge l’incongruità della ricostruzione addotta dal M., poichè non è possibile, in base alle leggi della fisica, che un veicolo si fermi nel punto esatto della perdita di controllo dello stesso.

Del resto, che il M. avesse perso il controllo del veicolo prima di imbattersi nelle buche risulta confermato anche dalla testimonianza del terzo trasportato, il quale ha affermato che il veicolo sarebbe sbandato all’altezza di una semicurva (pur riconducendo lo sbandamento alla presenza di buche), che era posta prima del luogo ove i carabinieri avevano rilevato le scarnificazioni dell’asfalto.

Pertanto, secondo la Corte di merito, anche alla luce della natura e della posizione delle scarnificazioni dell’asfalto (limitate e poste a ridosso del margine destro della carreggiata), nonchè dell’assenza di cause di non visibilità della strada, la causazione del sinistro sarebbe da ricondurre unicamente alla condotta di guida imprudente del M..

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria, il signor M.M..

3.1. Resiste con controricorso il Comune di Aci Sant’Antonio.

L’intimato Comune di Valverde non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonchè omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 della “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. sulla compensazione delle spese di lite”.

5. Occorre preliminarmente esaminare la questione della tardività del ricorso per cassazione.

La difesa del M., in data 1.2.2018, ha notificato il ricorso al Comune di Aci Sant’Antonio presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, avv. Fiorella Russo del foro di Catania, nel domicilio eletto nel medesimo giudizio.

Non essendo andata a buon fine la suddetta notifica, ed avendo accertato il trasferimento dello studio professionale del suddetto procuratore, in data 1.3.2018, dopo il decorso del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., il M. ha notificato nuovamente il ricorso al nuovo domicilio del difensore.

Secondo il ricorrente, non essendovi alcuna formale comunicazione da parte del suddetto procuratore del mutamento del domicilio indicato in sede di costituzione nell’ambito del giudizio di appello, si tratterebbe di un errore non imputabile al notificante, che consentirebbe pertanto di ritenere ugualmente rispettato il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva.

Tuttavia” secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il riscontro dell’effettività ed attualità del domicilio del procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, mediante controllo presso il consiglio dell’ordine della circoscrizione di assegnazione, costituisce un onere di diligenza del notificante, non ravvisandosi, invece, a carico del procuratore dell’appellato l’onere di comunicare alla controparte il mutamento del domicilio (Cass. civ. Sez. I, 19-12-2016, n. 26189).

Dalla lettura congiunta e coordinata delle sentenze delle S.U. n. 3818 e 17352 del 2009, emerge con chiarezza che l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio e di comunicarne i successivi mutamenti è previsto dalla legge professionale soltanto nel caso di svolgimento dell’attività difensiva al di fuori della circoscrizione di assegnazione; mentre in ambito locale le annotazioni previste nell’albo professionale sono sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Ciò in quanto sussiste a carico delle parti un onere di diligenza circa l’effettività del domicilio del difensore al quale viene indirizzato l’atto di impugnazione, onere al quale corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo.

In altre parole, l’adempimento dell’onere di diligenza suddetto fa sì che il controllo dell’albo professionale sia sufficiente a garantire la corretta individuazione del domicilio, anche in caso di mutamenti, in relazione ai difensori iscritti all’albo del tribunale davanti al quale si svolge la causa, mentre può non essere sufficiente in caso di parte che è assistita da difensore esterno al circondario di quel tribunale, il quale ha la facoltà di scelta nell’elezione di domicilio e, di conseguenza, l’obbligo di comunicarne i relativi mutamenti che la controparte non potrebbe conoscere tramite l’albo professionale (Cass. civ. Sez. III, 13/02/2014, n. 3356).

Deve, pertanto, ritenersi tardivamente effettuata la notifica del ricorso per cassazione al Comune di Aci Sant’Antonio, unico soggetto ancora legittimato in relazione al merito del giudizio, non essendo stata impugnata dal M. la statuizione d’appello nella parte in cui ha escluso la legittimazione del Comune di Valverde.

6. In relazione alla pronuncia sulle spese, legittimato passivo è invece anche il Comune di Valverde, al quale il ricorso è stato notificato tempestivamente.

Tuttavia, il motivo di ricorso relativo al capo sulle spese appare parimenti inammissibile.

Il ricorrente, infatti, si duole che il giudice del merito non abbia disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle gravi ed eccezionali ragioni sussistenti nel caso di specie, costituite dalla situazione di handicap del M., nonchè dal comportamento leale tenuto dallo stesso attore nel corso del processo.

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/08/2017, n. 19613).

6. La Corte, pertanto, dichiara tardivo il ricorso nei confronti del Comune di Aci Sant’Antonio, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intimato Comune di Valverde nei cui confronti non occorre disporre sulle spese. La Corte in considerazione della particolare complessità del caso ritiene di dover compensare le spese tra il M. e il Comune di Aci Sant’Antonio.

P.Q.M.

La Corte dichiara tardivo il ricorso nei confronti del Comune di Aci Sant’Antonio, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intimato Comune di Valverde. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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