Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22175 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17411-2014 proposto

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza -117/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 117/24/13, depositata il 13 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto da B.L. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione e dell’Invim dovute in relazione alla dichiarazione di successione in morte di S.E.;

– il giudice del gravame ha rilevato che il contribuente, erede del premorto S.B. chiamato all’eredità di S.E., non era tenuto al pagamento di un’imposta che, nei suoi confronti, doveva ritenersi estinta in conseguenza della morte, senza accettazione dell’eredità a lui devoluta, del chiamato S.B.;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– B.L. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – l’Agenzia ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione, e falsa applicazione, del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 7, 28 e 36 e dell’art. 479 c.c., deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al presupposto impositivo costituito dall’apertura della successione con chiamata all’eredità, e senza necessità di accettazione, – per effetto della trasmissione del diritto di accettazione, il chiamato all’eredità del dante causa premorto doveva ritenersi soggetto passivo dell’imposta dovuta (anche) in relazione alla successione apertasi in favore di quello stesso dante causa;

– il motivo di ricorso è fondato e va accolto;

2. – come statuito dalla Corte, con specifico riferimento (anche) a fattispecie omologa a quella in trattazione, dal D.Lgs. n. 346 del 1990 è dato desumere che, ai fini dell’imposta di successione, il presupposto dell’imposizione tributaria è costituito dalla chiamata all’eredità, non già dall’accettazione, così che “allorchè la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c.” (così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n. 5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28 ottobre 1995, n. 11320 nonchè Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per il rilievo che “nell’ambito della legge tributaria delle successioni non sono del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l’acquisto della qualità di erede” atteso che in detto ambito già la sola delazione determina per se stessa l’acquisto dell’eredità”);

3. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;

compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito;

condanna B.L. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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