Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22175 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 08/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18827-2013 proposto da:

ITALIA LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORAVANTE ORLANDO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4752/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2012 R.G.N. 6765/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paolo, che ha concluso per il rigetto del rigetto;

udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato SONIA ALLOCCA per delega Avvocato GIORGIO ALLOCCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.8.2012 la Corte d’Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva respinto la domanda di D.P.G. diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società Italia Lavoro spa, iniziato con un contratto di lavoro a progetto sottoscritto il 10.9.2003 poi prorogato sino alla risoluzione, avvenuta il 30.6.2006, l’illegittimità del licenziamento, con condanna della società alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni maturate da tale data alla reintegra.

La corte di merito, pur avendo accertato la specificità del progetto e la legittimità della proroga del contratto, ha tuttavia ritenuto che per le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in ragione dei controlli e delle direttive esercitate sul lavoro del D.P., doveva riconoscersi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi in un procedimento analogo, conclusosi con la sentenza del 19.10.2010, richiamata dalla corte di merito, e come ricavabile dalla circolare n.5 del luglio 2005, a firma della responsabile del progetto, in cui venivano date specifiche disposizioni in ordine alla comunicazione delle assenze e sul recupero delle stesse, sull’orario di lavoro da rispettare. La corte territoriale ha poi aggiunto che tali modalità organizzative del lavoro con disposizioni impartite dalla responsabile trovavano conferma anche nelle mail trascritte anche nella richiamata sentenza.

La corte ha quindi ritenuto nullo il contratto a progetto, a cui era stato apposto un termine di durata, travolto dalla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, come previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 2 ed ha condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore, nonchè al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal recesso fino alla “ripresa dell’attività lavorativa”, detratto l’aliunde perceptum.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Italia lavoro spa affidato a due motivi, cui ha resistito D.P. con controricorso.

Sono state prodotte memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: avrebbe errato la corte d’appello nel riportarsi a due testimonianze indicate nella sentenza del 19.10.2010, richiamata in motivazione, e nell’aver anche fatto riferimento a documentazione – delle mail contenenti le giornate di assenza e di presenza al lavoro – non acquisita al processo. Secondo la ricorrente la produzione in particolare di tali mail non sarebbe stata autorizzata dal tribunale, in quanto tardiva.

Con il secondo motivo di gravame la società deduce la violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte di merito omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità, contenuta nella memoria difensiva in appello, della produzione tardiva in appello dei documenti utilizzati poi nella sentenza impugnata. Non sussistevano per la ricorrente i presupposti per una produzione tardiva in appello, secondo quanto statuito nella sentenza delle SU n. 11353/2005. Tale eccezione, peraltro reiterata dalla società alla prima udienza di discussione in appello, era stata ignorata dalla corte di merito, con evidente violazione dell’art. 112 c.p.c. L’ammissione di tali documenti costituiva circostanza decisiva, avendo la corte basato la sua motivazione proprio su detta produzione.

Infine a dire della ricorrente detta documentazione non poteva neanche essere acquisita d’ufficio in sede di appello stante la preclusione di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, altra norma invece violata dalla Corte di merito.

I motivi che, in quanto connessi, possono esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La ricorrente in sostanza solleva in realtà essenzialmente degli errores in procedendo della sentenza, in particolare sostenendo che la corte avrebbe giudicato sulla base di prove documentali non prodotte dalla lavoratrice unitamente al ricorso introduttivo di primo grado e quindi non acquisite ritualmente al processo, in presenza di un espresso rigetto del giudice di prime cure in merito all’acquisizione di detti documenti. Inoltre si duole che la corte, omettendo del tutto di motivare in ordine alla sua eccezione di tardività della produzione, sollevata anche in appello nella propria memoria difensiva, abbia fondato anche su tale documentazione, ritenendola decisiva, la sua motivazione.

Preliminarmente deve evidenziarsi la violazione del principio di autosufficienza. E’ stato più volte statuito da questa corte che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un ” error in procedendo”, presuppone comunque, a pena di inammissibilità del motivo di censura, che il ricorrente precisi il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 22880/2017). In tali casi poichè la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cass. 15496/2007, cass. 25259/2017), tali atti devono essere non solo adeguatamente trascritti nella parte essenziale, ma se ne deve indicare anche l’esatta collocazione nel fascicolo di parte. Nel caso in esame la società richiama i verbali del procedimento di primo grado, contenenti l’ordinanza del tribunale di rigetto della richiesta di produzione di prove documentali, ma non li trascrive nè li deposita. Trattandosi di atti processuali contenuti solo nel fascicolo d’ufficio di primo grado, andavano depositati a cura del ricorrente in questo grado, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4.

Egualmente in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha trascritto in ricorso il verbale della prima udienza in appello, in cui parte appellante avrebbe reiterato l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale su cui la corte ha poi basato in parte la sua motivazione, così impedendo il diretto esame delle eccezioni che si deducono essere state tempestivamente sollevate in sede di gravame.

L’ulteriore doglianza di cui al secondo motivo non merita peraltro accoglimento, come precisato in fattispecie analoga da questa corte, che ha visto come parte ricorrente la stessa società(cfr Cass. n. 3131/2015), secondo cui “l’acquisizione di un documento da parte del giudice del lavoro in sede di appello attiene ai poteri discrezionali di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2 di detto giudice e pertanto, l’esercizio di quei poteri si sottrae, per la natura discrezionale dei medesimi, al sindacato di legittimità, anche quando manchi un’espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell’ammissione della produzione del documento la valutazione della sua opportunità ai fini del processo (cfr Cass. n. 13186/2003 e Cass. n. 10127/1994). Applicando questo principio al caso di specie emerge che la Corte del merito nel fare riferimento, nella sentenza impugnata, alla documentazione di cui trattasi e nel valutarla ai fini del decidere ne ha implicitamente ammessa la produzione ritenendola indispensabile”.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della ricorrente, soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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