Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22175 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 03/11/2016), n.22175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22242-2009 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

F.G., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA CERIT SPA, F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2009 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA

depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con due separati ricorsi, notificati il 20 dicembre 2002, F.G. impugnava nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Cerit s.p.a. (già CET s.p.a.), un provvedimento di fermo amministrativo di veicolo, deducendone l’illegittimità per mancata notificazione delle cartelle presupposte.

La CTP di Arezzo (con sentenze n. 84/04/06 e n. 85/04/06, depositate il 17.5.2006), dichiarata la propria incompetenza a decidere sul provvedimento di fermo, rigettava entrambi i ricorsi, ritenendo correttamente notificate le prodromiche cartelle esattoriali.

Il F. proponeva quindi separati appelli contro le indicate sentenze.

La CTR Toscana, con sentenza n. 71/21/09 dep. 27.4.2009, riuniti gli appelli, li ha accolti parzialmente, considerando corretta la notifica delle cartelle esattoriali sotto il profilo della consegna (all’indirizzo del contribuente, al coniuge convivente), ma tardiva, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 confermando nel resto la decisione di primo grado (circa l’incompetenza delle Commissioni tributarie sull’impugnazione del fermo amministrativo di veicoli).

Contro tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Cerit spa.

Si costituisce l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso principale Equitalia Cerit s.p.a. censura la sentenza della CTR per error in procedendo (vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.), avendo la CTR accolto la doglianza sulla asserita tardività della notifica delle cartelle su altri presupposti e per ragioni diverse da quelle dedotte, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum, affrontando questioni non sollevate nè rilevabili d’ufficio.

2. Il motivo è inammissibile.

Tra i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, vi è quello della formulazione dei quesiti, ex art. 366 bis c.p.c., a mente del quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere “con la formulazione di un quesito di diritto”, se la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, come nella fattispecie, ma prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (e cioè del 4 luglio 2009), giusti gli artt. 47 e 50 di detta legge. Nel caso in esame il motivo del ricorso, sebbene attenga a violazione di legge, non è corredato dal prescritto quesito di diritto e, pertanto, è inammissibile (ex multis: Cass. n. 5447 del 5 marzo 2010; n. 30707 del 30 dicembre 2011; n. 1013 del 21 gennaio 2015).

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR esaminato la censura relativa alla tempestiva notificazione delle cartelle, ex art. 43 d.P.R. n. 600/73, dovendo invece tale decadenza essere eccepita con autonomo ricorso, nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e non in occasione della impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo.

4. Il motivo, corredato da idoneo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., è fondato e va accolto.

In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento presupposte, notificate e non opposte nei termini.

Sussiste pertanto la dedotta violazione di legge, poichè l’art. 19, comma 3 cit., consente l’impugnazione dell’atto presupposto, unitamente all’atto successivo, solo per dedurre la mancata o irregolare notifica dell’atto presupposto. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto regolare la notifica alla moglie convivente, all’indirizzo del contribuente, presso il quale peraltro ella aveva in altre occasioni ritirato gli atti indirizzati al F.), ma tardiva in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione). Tale tardività, quale vizio attinente al tempestivo esercizio del potere impositivo, su cui si è pronunciata la CTR, non poteva essere esaminata in sede di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo, una volta riconosciuta la validità della notificazione delle cartelle, che, non essendo state impugnate, si sono rese definitive (cfr. Cass. n. 21082 del 13/10/2011; Cass. civ. 23.12.2005 n 28680; Cass. civ. 24.04.2002 n. 6029).

5. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso principale, va accolto il ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

6. In relazione alla peculiarità della fattispecie vengono compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Equitalia Cerit s.p.a.; accoglie il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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