Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22174 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2297-2018 proposto da:

R.A., N.A.P., domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato SALVATORE BRUNO;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, (già FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA),

in nome e per conto di uno dei suoi procuratori, domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA GREGORIO ELIA;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4058/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 18-1-2011 N.A.P. e R.A. convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lecce C.F. e la Fondiaria SAI Assicurazioni SpA per sentir dichiarare la prima esclusiva responsabile dell’incidente stradale accaduto a Lecce il 12-12-2007 e, per l’effetto, condannare entrambi in solido al risarcimento del danno subito in conseguenza di detto incidente (Euro 790,00 per danni materiali riportati dalla Fiat Punto di proprietà della N. ed Euro 4.356,36 per le lesioni subite dal R., conducente della detta autovettura).

A sostegno della domanda evidenziarono che in data 12-12-2007 C.F., alla guida del proprio veicolo Ford Fiesta, viaggiava su viale (OMISSIS) allorquando, giunta all’incrocio con via (OMISSIS), aveva impegnava l’incrocio con il semaforo proiettante luce rossa, andando a collidere con la Fiat Punto.

Con sentenza 6128/2011 l’adito Giudice di Pace dichiarò il R. esclusivo responsabile del sinistro e rigettò quindi la domanda attorea.

Con sentenza 4058/2017 il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da N.A.P. e R.A. e condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite; in particolare il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova idonea a vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e che quindi dovesse affermarsi la pari responsabilità di R.A. e C.F. nell’incidente in questione; ha quindi evidenziato che la quota del danno da porre a carico della C. e della sua Compagnia assicurativa (50%) era stata già risarcita anteriormente al giudizio, sicchè poteva confermarsi il dispositivo della sentenza impugnata; nello specifico il Tribunale:

1) ha ritenuto nulla, per difetto del necessario contraddittorio con il R., proprietario dei veicolo assicurato, la sentenza n. 1461/09, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria proposta con azione diretta ex art. 149 cod. ass. dalla C. nei confronti della propria Compagnia assicuratrice;

2) ha dato atto che, nel corso del giudizio d’appello, era intervenuta la sentenza 8491 del 30-10-2012 del GIP Lecce che, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a B.N. ed P.E., la pena di anni uno, mesi 11 e gg 20 di reclusione in relazione al reato di falsa testimonianza (con specifico riferimento alle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado, ove il primo aveva dichiarato che, al passaggio della Ford della C., il semaforo era verde, ed il secondo che, al passaggio della Punto condotta dal R., il semaforo era rosso), sicchè tali testimonianze non potevano essere prese in considerazione; nè potevano essere utilizzate le dichiarazioni rese da D.P.G., che sentito a s.i.t. dai c.c. di Lecce nell’ambito del detto giudizio penale, aveva riferito che, al momento del passaggio della vettura del R., il semaforo era verde; il D.P., infatti, non era mai stato escusso nel giudizio civile, e, quale persona informata, era stato tardivamente indicato dagli attori nel marzo del 2015, nonostante la predetta sentenza penale (nella quale era riferita la partecipazione alle indagini della persona offesa) fosse stata disponibile sin dal 18-12-2012;

3) ha rilevato che non era stato allegato nè il rapporto della Polizia Municipale relativo al sinistro nè alcuna documentazione fotografica dei danni riportati dal veicolo, e non era stata fornita la prova del tentativo di acquisizione della scheda di intervento del 118 (solo in casi di esito positivo di detta prova poteva esserne disposta l’acquisizione ex art. 210 c.p.c.);

4) ha quantificato, in base all’espietata CTU, il danno non patrimoniale subito dal R. in Euro 1.230,60, ed il danno patrimoniale spettante alla N. in Euro 1.490,00, ed ha evidenziato che il 50% di dette somme (Euro 615,30 ed Euro 745,00) era superiore a quanto già corrisposto rispettivamente al R. (Euro 700,00) ed alla N. (Euro 800,00) dalla Fondiaria Sai.

Avverso detta sentenza N.A.P. e R.A. propongono ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni SpA.

C.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – errata applicazione dell’art. 345 c.p.c., si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto tardiva la richiesta di ascolto del teste D.P.G., nonostante siffatta istanza, come desumibile dal riportato verbale, fosse stata avanzata già all’udienza del 18-12-2012; in particolare sostengono di essere incorsi in decadenza a loro non imputabile e che la richiesta prova testimoniale sia indispensabile ai fini della decisione.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e/o errata applicazione dell’art. 2054, si dolgono che il Tribunale, pur avendo accertato in motivazione, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, il paritario concorso di responsabilità del R. e della C., abbia poi incoerentemente ed incompatibilmente confermato, in dispositivo, il decisum della sentenza impugnata, in base alla quale il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di R.A.; siffatto giudizio di corresponsabilità era in distonia con l’accertata falsità delle dichiarazioni dei testi B. e P., atteso che, una volta considerata falsa la dichiarazione del teste (secondo cui la C. aveva impegnato l’incrocio con il semaforo verde), non poteva che conseguirne che la stessa C. lo avesse impegnato con il semaforo rosso ed il R. con il semaforo verde, senza quindi alcuna sua responsabilità; di conseguenza, stante la certezza della dinamica, non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ma la norma di cui all’art. 2054, comma 1.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 2, deducono la nullità della sentenza per il su menzionato irrimediabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si dolgono che il Tribunale abbia posto a loro carico le spese del grado di appello nonostante il gravame fosse stato necessitato dalla declaratoria di esclusiva responsabilità del R. e nonostante avessero domandato, in via subordinata, la responsabilità concorsuale del R. e della C. (richiesta poi accolta).

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

Il Tribunale ha illegittimamente considerato tardiva la richiesta di prova testimoniale, ritenendo erroneamente che l’istanza con indicazione del teste G. fosse stata avanzata solo nel marzo 2015, e che quindi i ricorrenti fossero incorsi in decadenza ex art. 345 c.p.c., comma 3; ed invero, come risulta dal verbale dell’udienza 18-12-2012 (riportato in ricorso in ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), siffatta istanza era stata proposta sin dalla detta udienza del 18-12-2012, immediatamente successiva alla pubblicazione della menzionata sentenza penale 8491 del 30-10-2012 del GIP Lecce, nella quale per la prima volta era stata riferita la presenza di detto teste, in precedenza non noto ai ricorrenti; di conseguenza la decadenza non poteva ritenersi imputabile ai ricorrenti medesimi, che ben potevano chiedere l’ammissione del detto teste.

Tanto comporta (come detto) l’assorbimento degli altri motivi, in ordine ai quali va comunque evidenziato: che sia le dichiarazioni del G. (pur se rese a s.i.t. nell’ambito del diverso procedimento penale) sia la menzionata sentenza penale, (e la conseguente falsità delle dichiarazioni dei testi B. e P.) ben potevano essere liberamente apprezzate dal Tribunale al fine di accertare la dedotta esclusiva responsabilità della C. in ordine al sinistro per cui è causa; che il Tribunale, una volta affermata la pari responsabilità ex art. 2054 c.c., non poteva in ogni modo confermare la sentenza del Giudice di Pace anche nel punto in cui la stessa aveva dichiarava il R. esclusivo responsabile del sinistro; che i ricorrenti, valutato l’esito complessivo del giudizio, erano comunque (sia pur parzialmente) vittoriosi, e non potevano essere condannati al pagamento delle spese di lite (Cass. 26918/2018).

In conclusione, pertanto va accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA