Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22173 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18920-2012 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOLANTI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 798/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/03/2012 R.G.N. 6837/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 1 marzo 2012, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione di Eni s.p.a. al precetto intimatole il 9 aprile 2008 da P.A. per il pagamento della somma di Euro 694.258,24 sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 1919/2007, ne dichiarava l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva esso riconosciuto limitatamente all’importo di Euro 406.516,58;

che avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la società datrice con controricorso;

che il nuovo difensore del ricorrente, munito di procura speciale notarile per il presente giudizio ha depositato atto di rinuncia con compensazione delle spese tra le parti, debitamente notificato al difensore della controricorrente;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, regolate tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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