Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22173 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 34398/2018 R.G. proposto da:

Avv. V.A., difensore di se stessa, e da

G.C., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avv. Vipsania Andreicich, elettivamente domiciliate

presso lo studio di quest’ultima in Roma alla via Archimede n. 120;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2600/6/2018 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 20/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2020 dal Dott. Angelo Napolitano;

udito il P.G. Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento del

secondo, del terzo e del quarto;

uditi l’Avv. Vipsania Andreicich per le ricorrenti e l’Avv. Bachetti

Massimo per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificò alle odierne ricorrenti l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con cui modificò il classamento di un immobile sito in (OMISSIS), identificata nel NCEU di Roma al fl. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub 11.

In particolare, fu modificata la classe catastale da 3 a 5, così aumentando la rendita catastale.

Le contribuenti impugnarono l’avviso dinanzi alla CTP di Roma, che rigettò il ricorso.

Le contribuenti appellarono la sentenza dinanzi alla CTR del Lazio, che confermò la sentenza di prime cure.

Contro la sentenza di appello le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, gli ultimi due espressamente subordinati al mancato accoglimento dei primi due. Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, le ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza per non avere esaminato tutte le questioni e le domande proposte con l’atto di appello.

In particolare, con l’atto di appello le odierne ricorrenti avevano impugnato la sentenza di prime cure riproponendo la questione della inadeguatezza dell’apparato motivazionale dell’avviso di accertamento; della nullità di esso per non essere stato il nuovo classamento preceduto dall’attivazione del procedimento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998; nonchè dolendosi della decisione di prime cure nella parte in cui si era discostata dai più recenti arresti di questa Suprema Corte in tema di motivazione delle revisioni parziali degli estimi catastali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111Cost., comma 6 e dell’art. 6CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, le contribuenti si dolgono della carenza motivazionale della sentenza impugnata, che sarebbe priva dell’esposizione dei motivi in diritto della decisione e non conterrebbe alcun riferimento a precedenti giurisprudenziali utili ad inferire il percorso motivazionale seguito dai giudici di appello.

3. In via subordinata, per l’evenienza in cui questa Corte giudicasse infondati i primi due motivi di ricorso, le contribuenti, con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione del procedimento seguito dall’Amministrazione per procedere al preteso adeguamento della classificazione catastale dell’immobile in questione, ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, ex art. 9.

4. Con il quarto motivo di ricorso, le ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

4. Il quarto motivo di ricorso, benchè espressamente subordinato al mancato accoglimento dei primi due, ha carattere assorbente e va esaminato per primo.

Esso è fondato.

Gli stralci dell’atto riprodotti all’interno del ricorso evidenziano che l’Amministrazione, nel riclassare l’immobile delle ricorrenti, non ha adottato un accettabile standard motivazionale.

A fronte di specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado, relative alla motivazione generica e non “individualizzata” dell’avviso di accertamento, composta di espressioni stereotipate e difficilmente verificabili, al procedimento seguito per il riclassamento e al suo disallineamento rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che “il contribuente ripropone le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado, senza apportare nuove motivazioni da esaminare”, come se in appello fossero ammissibili le domande nuove, invece esplicitamente escluse dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.

In sostanza, i giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno giudicato sostanzialmente incensurabile il modo in cui il giudice di primo grado ha deciso sul ricorso di prime cure, e non hanno, dunque, preso alcuna posizione sulle questioni devolute alla CTR attraverso l’appello, che invece era stato formulato in modo sufficientemente specifico.

Discende, poi, dalla struttura dell’appello e dal divieto dei nova che sulle questioni su cui già si era pronunciata la CTP si sarebbe dovuta pronunciare anche la CTR, in base ai motivi di appello formulati dai contribuenti.

Tuttavia, il giudice di secondo grado si è sostanzialmente sottratto all’esame delle questioni a lui devolute, rigettando l’appello con una motivazione apparente e tautologica.

Invero, dall’esame dell’avviso di accertamento, allegato al ricorso, emerge la fondatezza dei motivi di doglianza che le ricorrenti propongono avverso la sentenza impugnata e, indirettamente, avverso l’atto di riclassamento catastale.

Questa Corte, seguendo un orientamento interpretativo che ormai può dirsi consolidato, con riferimento allo standard motivazionale degli atti di riclassamento di immobili già censiti in catasto, adottati ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha chiarito che “qualora il nuovo classamento sia stato adottato nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione” (Cass., sez. VI-5, n. 9770/2019, Rv. 653679-01; sull’obbligo motivazionale in relazione agli elementi di fatto che, interessando la singola microzona, incidono sul classamento della singola unità immobiliare, v. anche Corte Cost. n. 249/2017).

L’adeguatezza della motivazione, dunque, non può prescindere dall’indicazione degli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

Già in precedenza, nell’ambito di un contenzioso analogo avente ad oggetto un atto di riclassamento catastale fondato sulla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, adottato con riferimento ad un immobile sito nel Comune di Lecce, Cass., sez. VI-5, n. 28076/2018, Rv. 651833-01, aveva affermato che esso deve essere motivato ponendo il contribuente in condizione di conoscere le ragioni che hanno giustificato il provvedimento di variazione del classamento. In particolare, nell’arresto da ultimo richiamato, si era posta particolare enfasi sulla circostanza che, negli avvisi di classamento impugnati, mancasse l’esposizione delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati avessero determinato il superamento della soglia (originariamente fissata nel 35%, poi portata al 43%) di “significatività” dello scostamento tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato attribuiti agli immobili oggetto del riclassamento, rispetto al rapporto tra gli stessi valori riscontrabile nell’insieme delle microzone in cui era suddiviso il territorio comunale.

Ne consegue che il provvedimento di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve non solo indicare, in modo non tautologico e senza formule stereotipate, i fattori estrinseci idonei ad incidere, modificandoli, sui parametri del classamento, ma deve anche spiegare le ragioni per le quali quei fattori abbiano concretamente inciso su quei parametri, a tal punto da determinare il riclassamento (in senso conforme, cfr. anche Cass. VI-5, n. 16378/2018, Rv. 649373-01). Precedentemente, e ancora nell’ambito di un contenzioso instaurato dinanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi presupposti rispetto al consequenziale avviso di accertamento per revisione del classamento e della rendita di un immobile sito nel Comune di Lecce, le Sezioni Unite di questa Corte, sebbene nell’ambito di una pronuncia tesa a risolvere una questione di giurisdizione devoluta attraverso il ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato, hanno affermato che “quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (ex multis, Cass., sez. trib., n. 9629 del 2012), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (ex multis, Cass., sez. trib., n. 11370 del 2012). In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G. U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali” (SS.UU. n. 7665/2016). Ne consegue che nell’ambito della motivazione dell’atto di riclassamento, adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Ufficio deve innanzitutto indicare quali siano le circostanze concrete e verificabili che abbiano determinato il diverso ed accresciuto valore medio di mercato dell’immobile oggetto dell’atto di variazione catastale, sito in una determinata microzona; quantificare tale valore; calcolarne lo scostamento percentuale rispetto al valore medio catastale attuale, onde verificarne la “significatività” (la cui soglia è fissata ordinariamente al 35%) rispetto allo scostamento percentuale tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili posti nelle altre microzone.

Dal canto suo, Cass., sez. VI-5, n. 3156/2015, Rv. 634632-01, ha affermato, con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, che, ai fini del soddisfacimento di un sufficiente standard motivazionale da parte dell’atto di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi sufficiente il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano”, nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”, espressioni generiche che non sono idonee a far conoscere al contribuente le concrete ragioni a base della variazione per microzone della rendita catastale.

Ancora, per soddisfare l’esigenza di offrire al contribuente una motivazione congrua dell’atto di riclassamento, che lo metta in condizione di comprenderne pienamente le ragioni e di tutelarsi al meglio in sede giurisdizionale, Cass., sez. 5, n. 697/2015, Rv. 634179-01, ha confermato il giudizio di nullità di un atto di riclassamento che, pur premettendo che la variazione era stata operata sulla base della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non conteneva l’aggiornamento del valore medio di mercato della microzona in cui ricadeva l’immobile con le modalità di cui al successivo comma 339, al fine dell’attribuzione della maggiore rendita, ma si era limitato a modificarne la categoria catastale da A2 ad Al, in forza della L. n. 662 del 1996, senza alcuna indicazione delle caratteristiche dell’immobile diverse rispetto a quelle originariamente considerate (in senso conforme, Cass., VI-5, n. 10489/2013, Rv. 626646-01).

Orbene, la sentenza impugnata non si è conformata all’orientamento consolidato seguito da questa Corte in tema di standard motivazionale dell’atto di revisione del classamento immobiliare, benchè tale questione fosse stata correttamente devoluta dalle ricorrenti al giudice d’appello.

Inoltre, le ricorrenti hanno dedotto, senza che la difesa erariale abbia svolto contestazioni in merito, che il provvedimento di riclassamento è stato adottato sulla scorta di una motivazione affatto generica, consistente nell’affermazione che nella microzona dei (OMISSIS), nella quale insiste l’immobile riclassato, “è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile oltre che ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia, anche ad insediamenti, in zone limitrofe alla microzona, di importanti poli di attrazione sociale e culturale”.

L’impugnata sentenza non si confronta con la genericità di tale apparato motivazionale.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata e la Corte, decidendo nel merito, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, deve annullare l’atto di riclassamento impugnato in prime cure dalla contribuente.

La circostanza che l’orientamento interpretativo della Suprema Corte, qui seguito, in tema di standard motivazionale dell’atto di riclassamento catastale, si è consolidato ed è divenuto costante solo recentemente giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’atto impugnato in prime cure.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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