Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22173 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23438-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del Dott.

S.L. Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

T.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato

ANGELA TARANTINO difensore di sè stessa;

– resistente con memoria di costituzione –

avverso la sentenza n. 1184/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

T.A. promuoveva un’esecuzione presso terzi contro l’I.N.P.S. per il recupero delle spese di lite liquidate e distratte in suo favore con una sentenza del giudice del lavoro in un giudizio per il ricalcolo della disoccupazione agricola;

il giudice dell’esecuzione, ritenendo intervenuto idoneo adempimento, dichiarava improcedibile l’esecuzione disponendo la liberazione delle somme pignorate;

T.A. si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., e il tribunale accoglieva la domanda escludendo un integrale pagamento delle spese, successive alla formazione del titolo, oggetto di precetto;

avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’I.N.P.S. affidandosi a cinque motivi;

ha depositato memoria T.A..

Diritto

RILEVATO

che:

preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria di T.A., che non risulta notificata come imposto per il controricorso dall’art. 370 c.p.c.;

nel merito, il Collegio ritiene superflua la puntuale illustrazione dei motivi di ricorso per avere, tra quelli, priorità logica il secondo, che, per quanto di ragione, risulta manifestamente fondato e assorbente;

deve infatti darsi seguito alla nomofilachia che ha chiarito come il credito azionato “in executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè stabilito in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo a un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente, con la conseguenza che alla connessa opposizione esecutiva non si applicano le norme previste dal processo laburistico (cfr., anche in fattispecie analoghe, Cass., 15/05/2019, n. 12870; Cass., 07/12/2018, n. 31695; Cass., 08/06/2017, n. 14336; Cass., 16/05/2017, n. 12034, Cass., 10/05/2017, n. 11415);

nel caso qui in scrutinio all’esito della fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, assegnato dal giudice a norma dell’art. 618 c.p.c., il processo avrebbe dovuto essere introdotto con citazione notificata entro il tempo stabilito (Cass., 07/11/2012, n. 19264; Cass., 09/04/2015, n. 7117, pagg. 7-8; cfr., poi, in termini, in fattispecie sovrapponibili, tutti gli arresti menzionati sopra);

poichè il termine di cui all’art. 618 c.p.c., è come visto perentorio, e risulta essere stato superato, atteso che la notifica del ricorso è stata successiva al limite temporale in questione (come ricostruito in ricorso, pagg. 11-12), l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;

non essendo necessari ulteriori accertamenti, il processo può essere deciso ex art. 384 c.p.c. con dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione;

poichè l’inammissibilità dell’opposizione dell’odierna controricorrente è manifesta sicchè le difese coltivate dalla stessa in questa sede con memoria, seppure non notificata, sono del tutto pretestuose, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, (cfr., tra le molte, Cass., 14/10/2016, n. 20732; Cass., 15/11/2018, n. 29462) nella misura equitativamente commisurata alle spese liquidate per il giudizio di legittimità;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione promossa dall’intimata T.A., condannando quest’ultima alla rifusione delle spese processuali, liquidate per il giudizio di merito in Euro 630,00, e per il giudizio di legittimità in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento per spese forfettarie e accessori legali. Condanna T.A. al pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata in favore dell’I.N.P.S..

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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