Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22173 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26055/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), società’ con socio unico, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SANTUCCI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA FEDERICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7625/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24/9/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/7/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato TERESINA CESIRA SCANU, delega verbale dell’Avvocato

MARI 1SCA, difensore del ricorrente, che chiede l’estinzione.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per l’accoglimento, in parte qua, del quarto motivo di ricorso ed il rigetto degli altri.

2 – Con sentenza del 15 novembre 2013 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede – che aveva respinto il ricorso di S.F. inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità di un contratto a termine stipulato per il periodo dal (OMISSIS), per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione c/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo” -, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal (OMISSIS) e condannava la società al risarcimento del danno nella misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi. La Corte territoriale, superata la questione della intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, riteneva che dal contenuto del contratto in questione, rientrante nell’ambito della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, non si evincesse, nonostante il richiamo agli accordi collettivi, che il processo di mobilità richiamato avesse interessato la sede ove il lavoratore era stato chiamato ad operare e che, in ogni caso, la società non aveva fornito la prova della riconducibilità dell’assunzione alle esigenze indicate in contratto (e ciò sia per quanto riguardava il processo di mobilità di cui agli accordi richiamati sia per quanto riguardava le assenze per ferie del personale).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a quattro motivi.

S.F. resiste con controricorso.

3 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

4 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

5 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

6 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre

2016

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