Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22172 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22172

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18979-2012 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO GRIGIONI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI N. 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA CAVICCHIOLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 03/07/2012

R.G.N. 686/2011.

Fatto

RILEVATO

che con decreto 2 luglio 2012, il Tribunale di Terni dichiarava prescritto il diritto al riconoscimento della natura subordinata e parasubordinata del rapporto di R.A. con R.R. s.r.l. e, dopo la trasformazione, con (OMISSIS) s.p.a. per il periodo antecedente al 29 settembre 1999 e il diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente al 29 settembre 2004 e rigettava nel resto, per difetto di prova, l’opposizione proposta dal predetto avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. dal quale era stato escluso il suo credito di Euro 940.079,82 per compensi a titolo di attività dirigenziale prestata in favore della società;

che avverso tale sentenza R.A. ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso;

che entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per erronea affermazione della decorrenza della prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro nonostante la ritenuta assenza di stabilità reale dello stesso (primo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo relativo all’omessa prova dei mezzi di prova orale sull’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o eventualmente parasubordinato (secondo motivo);

che ritiene il collegio che il primo motivo sia accoglibile e che il secondo resti assorbito;

che, infatti, il primo motivo è fondato, posto che, in assenza di un regime di stabilità reale, nell’onere probatorio datoriale e comunque accertata dal Tribunale (sub p.to 7, a pg. 3 del decreto: “Il preteso rapporto non poteva quindi ritenersi assistito da stabilità reale”), la decorrenza della prescrizione inizia dalla cessazione del rapporto di lavoro: la regola essendo costituita dalla sua sospensione in corso di rapporto di lavoro e l’eccezione dalla decorrenza immediata (Cass. 16 maggio 2012, n. 7640);

che tale regola vale anche per i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, di cui successivamente sia stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1717) e così, in via generale, pure per i crediti di chi rivesta incarichi di dirigente (Cass. 23 giugno 2003, n. 9968; Cass. 10 marzo 2010, n. 5809);

che la fondatezza del primo motivo assorbe l’esame del secondo, per la necessità di un riesame delle deduzioni probatorie, escluse dal Tribunale sul presupposto della loro irrilevanza per mancanza di deduzione sulle modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in relazione alla carica amministrativa sociale ricoperta dal creditore ricorrente (sub p.to 8 di pg. 3 del decreto), riguardante tuttavia il periodo ritenuto (erroneamente) non prescritto ai fini dell’accertamento;

che il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione del decreto e rinvio per un nuovo accertamento del fatto, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Terni in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Terni in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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