Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22172 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14069/2018 R.G. proposto da:

G.R. ed G.A., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Stefano

Fiorentino, con il seguente indirizzo PEC quale domicilio digitale:

profavvstefanofiorentino.pec.it;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9618/9/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno, depositata

in data 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2020 dal Dott. Angelo Napolitano;

udito il P.G. Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per

l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e per

l’assorbimento del terzo;

udito l’Avv. Massimo Bachetti per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatto

I contribuenti, comproprietari ciascuno per il 50% di 5 unità immobiliari, presentarono in data 31/7/2014 la denuncia di variazione di categoria da C/2 e A/4 a F/2, in quanto unità collabenti.

Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate rettificò la variazione proposta, ripristinando le originarie categorie catastali ordinarie.

Con ricorso di prime cure, i G. impugnarono il detto avviso di accertamento, deducendo il difetto di motivazione e contestando nel merito l’atto in quanto l’Ufficio non avrebbe considerato lo stato di assoluto degrado e fatiscenza degli immobili, comprovato da una perizia prodotta in giudizio.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la CTP accolse il ricorso, accertando la fatiscenza degli immobili in questione e la loro inidoneità a produrre reddito.

Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con i contribuenti, la CTR riformò integralmente la sentenza di primo grado, compensando le spese.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

1.Con il primo motivo, rubricato “Falsa applicazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 3, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, i contribuenti, odierni ricorrenti, hanno censurato la sentenza impugnata per avere essa ritenuto, da un lato, che la categoria F/2, nella quale sono censiti gli immobili collabenti, prevede la presenza di unità che abbiano perso del tutto la loro capacità reddituale, e che la stessa categoria non è ammissibile quando l’unità non sia individuabile e/o perimetrabile; dall’altro lato, che, siccome nel caso di specie, per stessa ammissione dei contribuenti, non vi erano i presupposti per considerare gli immobili non individuabili e non perimetrabili, questi non potevano essere censiti nella categoria F/2, quali unità collabenti.

In sostanza, la corte territoriale avrebbe male interpretato e male applicato la fonte normativa indicata nella rubrica del motivo, oltre che la circolare dell’Agenzia n. 27/E del 13/6/2016.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4”, i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata per insanabile contraddittorietà della motivazione: la contraddittorietà starebbe nell’avere, da un lato, escluso che gli immobili non individuabili e non perimetrabili possano essere classificati nella categoria catastale F/2, tra le unità collabenti; e nell’avere, dall’altro, ritenuto corretta la variazione catastale operata dall’ufficio, e dunque giustificata l’esclusione della classificazione degli immobili come unità collabenti, solo perchè questi ultimi sarebbero pacificamente individuabili e perimetrabili.

3. Con il terzo motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame di fatti controversi e decisivi per l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata per non aver essa esaminato il fatto realmente controverso e decisivo, consistente nella fatiscenza e nella totale inidoneità a produrre reddito degli immobili in questione.

4. I tre motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Così motiva la CTR: “l’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di una unità che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale; ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, quando l’unità non è individuabile e/o perimetrabile…”. Dunque: le unità non individuabili e/o non perimetrabili non possono essere iscritte nella categoria catastale F/2, tra le unità collabenti.

Ne consegue che un immobile, per essere censito catastalmente come unità collabente, deve essere individuabile e/o perimetrabile. Tuttavia, nel prosieguo della parte motiva, il giudice d’appello afferma che “…nella specie, non sussistono, per ammissione diretta del contribuenti, le condizioni per cui gli immobili debbano essere considerati non individuabili e perimetrabili”: in altre parole, sussistono le condizioni per considerare gli immobili in questione individuabili e perimetrabili.

Ciononostante, la CTR, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha rigettato l’originario ricorso dei contribuenti contro l’avviso di accertamento che aveva disatteso la loro proposta di classificare catastalmente gli immobili come unità collabenti per il solo motivo che essi sono individuabili e/o perimetrabili: qualità assunta, però, sempre nel corpo della stessa motivazione, come necessaria ai fini della classificazione degli immobili come collabenti e del loro censimento catastale nella categoria F/2.

La sentenza impugnata, dunque, si rivela insanabilmente contraddittoria e deve essere cassata.

La causa deve essere rinviata ad una diversa sezione della CTR della Campania, che valuterà se, oltre alle caratteristiche dell’individuabilità e della perimetrabilità degli immobili in questione, sussistano o meno anche gli altri requisiti necessari per classificarli catastalmente come collabenti ed iscriverli, così, nella categoria F/2.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la cgusa dinanzi ad una diversa sezione della CTR della Campania, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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