Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22172 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 24/01/2018, dep. 12/09/2018), n.22172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27379-2013 proposto da:

C.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA L. MANTEGAZZA 24, presso MARCO CARDIN, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI RENNA, ROCCO CIARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

NAPPI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1199/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/05/2013 r.g.n. 3275/2011;

La Corte, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore,

pronuncia la seguente ordinanza.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di Lecce con sentenza in data 12 marzo – 13 maggio 2013 rigettava il gravame interposto da C.V. nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.a., come da ricorso del 12 luglio 2011, avverso la pronuncia resa dal locale giudice del lavoro il 21 gennaio 2011, con la quale era stata respinta la sua domanda, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato, stipulato D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis per il periodo primo febbraio – 31 marzo 2007, con conseguenti conversione a tempo indeterminato e risarcimento del danno;

che contro la suddetta decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione il C. con atto del 12 novembre 2013, affidato ad un solo articolato motivo (falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia; errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa: supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita – travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5);

che al suddetto ricorso ha resistito POSTE ITALIANE S.p.a., mediante controricorso in data 20 dicembre 2013 (notificazione a mezzo posta, in seguito perfezionata in 30/31-12-2013, v. gli avvisi di ricevimento, l’ultimo dei quali poi reso alla mittente il tre gennaio 2014); che, nonostante tempestivi e rituali avvisi di rito comunicati per questo procedimento in relazione all’adunanza camerale fissata al 24 gennaio 2018, NON risultano in atti depositate requisitorie del Pubblico Ministero in sede, nè memorie illustrative di parte, di modo che, inoltre, del tutto inconferente si appalesa l’istanza di differimento datata 19 gennaio 2018, con la quale gli avv.ti Rocco Ciardo e Luigi Renna, procuratori e difensori del ricorrente C., hanno chiesto rinvio “perchè venga acquisita al fascicolo di ufficio la requisitoria del Pubblico Ministero mai depositata”, mancandone appunto il presupposto, atteso proprio il difetto di conclusioni da parte dell’Ufficio requirente (come si evince anche dalle annotazioni del sistema informatico in uso presso la Corte, con riferimento al proc. n. r.g. 27379-2013 – storico notifica telematica “conclusioni del PM assenti”).

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso de quo è inammissibile;

che, invero, secondo la Corte distrettuale, la questione della clausola di contingentamento era stata sollevata specificamente per la prima volta in appello (e ritenuta, peraltro, anche infondata dalla stessa Corte di merito alla luce della documentazione prodotta da POSTE ITALIANE, non debitamente contestata ex adverso nella sua valenza probatoria), di guisa che veniva giudicata comunque inammissibile dalla Corte territoriale, siccome ritenuta in violazione del divieto di novità ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2;

che, di conseguenza, le doglianze mosse con il ricorso de quo appaiono inconferenti, avendo parte ricorrente omesso di denunciare, ritualmente, l’error in procedendo astrattamente ipotizzabile nella specie, con riferimento al suddetto art. 437 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della pronuncia impugnata, che andava di conseguenza univocamente dedotta in proposito (cfr. in part. Cass. sez. un. n. 17931 del 24/07/2013: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Conformi: Cass. nn. 14026 del 2012, n. 1370 del 2013, n. 24553 del 31/10/2013);

che l’anzidetta inammissibilità (concernente la violazione di norme di legge volte a disciplinare l’impugnazione, materia di ordine pubblico, come tale sottratta alla disponibilità delle parti, quindi rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo), è assorbente rispetto ad ogni altra censura, erroneamente formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, trattandosi ad ogni modo di autonoma ratio decidendi, che andava quindi ritualmente impugnata con appropriata e pertinente doglianza, laddove peraltro le ulteriori censure risultano in effetti anch’esse inconferenti, siccome dirette a rivedere, ma inammissibilmente in questa sede di legittimità, quanto in punto di fatto accertato ed apprezzato dai giudici di merito (ciò che non integra i vizi, per cui è consentito il ricorso nei soli limiti rigorosamente fissati dal citato art. 360, tanto più che nella specie opera la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, attualmente vigente, trattandosi di pronuncia risalente all’anno 2013, sicchè il difetto di motivazione rileva unicamente ove risulti ridotto sul punto il c.d. minimo costituzionale – cfr. al riguardo in part. Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014. Per altro verso, l’ipotizzato errore di fatto circa la supposta inesistenza ed il connesso travisamento potrebbe al più risultare rilevante come errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, sussistendone all’occorrenza le ulteriori condizioni ivi contemplate, comunque da farsi valere davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata – art. 398 c.p.c., comma 1);

che, stante l’esito negativo dell’impugnazione qui irritualmente proposta, la parte rimasta soccombete è tenuta al rimborso delle relative spese;

che, risultando, tuttavia, il C. ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in via provvisoria ed anticipata, come da Delib. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di LECCE il 18 maggio 2013, non ricorrono al momento (in attesa di definitivo provvedimento al riguardo, in sede di liquidazione degli onorari spettati al procuratore speciale all’uopo nominato da parte della competente Corte di merito) i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 18523 del 02/09/2014: il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. V. per altro verso pure Cass. 1 civ. n. 22616 del 02/12/2004, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, in base al regime di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002, deve ritenersi che la competenza sull’istanza e sul procedimento di liquidazione degli onorari del difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetti al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. 1 civ., sentenza n. 3122 del 16/02/2005 e n. 16986 del 25/07/2006. Cfr. pure Cass. 3 civ., ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, secondo la quale la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del Decreto n. 115 del 2002, art. 83 come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito. Conforme Cass. 1 civ., ordinanza n. 23007 del 12/11/2010).

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente in ragione di complessivi 3500,00 (tremilacinquecento/00) Euro per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto allo stato della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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