Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22172 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7329-2018 proposto da:

POLI SOC. COOP. A R.L. in persona dell’Amministratore Unico e Legale

rappresentante pro tempore M.D.S.L.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 67, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA ROSSITTO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE BERRETTA, MARCELLO MARINA;

– ricorrente –

contro

MERIDIONALE IMPIANTI SPA, in persona del legale rappresentante p.t. e

amministratore unico R.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOEZIO, 14, presso lo studio dell’avvocato LIBERTINI

STUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CARPINATO;

– controricorrente –

e contro

POLISPLEND SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1502/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Poli soc. coop. a r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Meridionale Impianti s.p.a. e ST. Microelectronics s.r.l. chiedendo, previo accertamento dell’esistenza del contratto di appalto fra l’attrice e Meridionale Impianti s.p.a. avente ad oggetto il servizio di pulizia dello stabilimento di Catania di ST. Microelectronics (la quale aveva affidato a Meridionale Impianti la gestione di tutti i servizi di manutenzione degli stabilimenti), declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di Meridionale Impianti, con condanna di quest’ultima al pagamento dei corrispettivi dovuti nonchè al risarcimento del danno, ed in subordine al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Meridionale Impianti s.p.a instaurò separato giudizio nei confronti di Polisplend s.r.l. chiedendo, previo accertamento dell’esistenza di contratto di subappalto fra l’attrice e Polisplend, declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale adito, previa riunione delle cause, rigettò entrambe le domande. Avverso detta sentenza propose appello principale Poli soc. coop. ed incidentale Meridionale Impianti. Con sentenza di data 31 luglio 2017 la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello principale ed accolse parzialmente quello incidentale, dichiarando risolto il contratto stipulato da Meridionale Impianti e Polisplend per inadempimento di quest’ultima.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, con riferimento all’appello principale, che la lettera d’intenti del 16 novembre 2007 avrebbe potuto svolgere la funzione di accordo preparatorio se fosse stata sottoscritta dai paciscenti (ovvero fosse stata raggiunta la prova di un accordo anche verbale sul punto), il che non era stato, sicchè al più poteva trattarsi di minuta o puntuazione non vincolante e che, quanto al dedotto inizio di esecuzione ed all’applicazione dell’art. 1327 c.c., la pronta esecuzione non era stata richiesta nè dalla controparte nè dagli usi o dalla natura dell’affare. Aggiunse che, anche ad ammettere che il servizio fosse stato reso dai dipendenti di Poli (come si ricaverebbe dai badge prodotti), nulla escludeva che ciò fosse avvenuto in forza di accordi fra Poli e Polisplend, soggetto da ritenere il vero subappaltatore, senza dire che proprio l’utilizzo da parte di Polisplend di lavoratori Poli sarebbe stata una delle condotte inadempienti contestate da Meridionale Impianti ai fini della domanda di risoluzione per inadempimento e che decisiva era la lettera del 31 gennaio 2008 inviata da Poli alla controparte con cui si ammetteva, in funzione confessoria, l’inesistenza dell’accordo. Osservò inoltre che la domanda di ingiustificato arricchimento era infondata perchè le prestazioni di cui Meridionale Impianti si era avvantaggiata erano quelle eseguite non da Poli ma, in forza di apposito contratto, da Polisplend. Passando all’appello incidentale, osservò che si poteva evincere l’accettazione di Polisplend alla lettera di incarico del 7 dicembre 2008 di Meridionale Impianti dalla lettera del 10 dicembre 2007 con cui Polisplend comunicava il subentro nella gestione delle pulizie dello stabilimento sulla base dell’incarico ricevuto e la circostanza che la missiva non fosse indirizzata a Meridionale Impianti non escludeva la conclusione del contratto perchè, osservò la corte territoriale, “se è vero che l’accettazione è un atto recettizio, è anche vero che la prova dell’intervenuta stipula del contratto e quindi dell’accettazione, nella specie, della lettera di incarico del 7 dicembre, ben può ricavarsi da una confessione stragiudiziale resa a terzi, quale è certamente quella di cui al documento in esame. Confessione di fatto sfavorevole per il confidente che va valutata come valida prova del raggiunto accordo anche perchè coerente con quanto si legge nei verbali redatti rispettivamente il 13 ed il 18 dicembre 2007 presso la sede degli uffici provinciali del lavoro di Catania (…), laddove il M. nella veste di legale rappresentante di Polisplend dà atto del raggiunto accordo con la Meridionale”.

Ha proposto ricorso per cassazione Poli soc. coop. a r.l. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Meridionale Impianti s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e art. 1327 c.c., aie sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che con la lettera del 30 novembre 2017 era stato costituito un vincolo contrattuale in relazione agli elementi essenziali del rapporto, come si evince sia dal dato letterale che dai comportamenti successivi e l’avvenuta esecuzione e che, quanto alla fattispecie di cui all’art. 1327, non solo vi era la natura dell’affare, considerato che i lavoratori di Poli si trovavano già sulla base del contratto del 2007 nello stabilimento, ma anche e soprattutto la richiesta del proponente, coincisa con la lettera del 30 novembre 2017. Aggiunge che l’impiego dei lavoratori all’interno dello stabilimento doveva far supporre che gli stessi erano impiegati da Poli.

Il motivo è inammissibile. La valutazione se le parti abbiano raggiunto un accordo giuridicamente vincolante o abbiano soltanto steso la bozza di un futuro accordo, come tale non giuridicamente vincolante, è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della denuncia del vizio motivazionale (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2720), nella specie non proposta. Costituisce accertamento di fatto inoltre l’esistenza dei presupposti di fatto dell’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 1327. Il motivo di censura confluisce pertanto nel mero sindacato sul giudizio di fatto svolto dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1327 e 2735 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, quanto alla ritenuta esistenza del rapporto contrattuale fra Polisplend e Meridionale Impianti, che per un verso l’accettazione deve essere necessariamente indirizzata al proponente, per l’altro è stato attribuito valore confessorio ad un atto privo dei requisiti necessari e che l’indagine circa la presenza dei requisiti di cui all’art. 2730 c.c. è stata omessa.

Il motivo è inammissibile. La censura è estranea alla ratio decidendi, e pertanto priva di decisività, perchè il giudice di merito non ha valutato la lettera del 10 dicembre 2007 di Polispelnd quale accettazione della proposta contrattuale, ma come mezzo di prova, ed in particolare come confessione stragiudiziale resa a terzi da valutare unitamente ai verbali redatti il 13 ed il 18 dicembre 2007 presso la sede degli uffici provinciali del lavoro di Catania. Quanto al resto la censura difetta di specificità, non avendo la ricorrente indicato le ragioni per le quali la dichiarazione in questione sarebbe priva dei requisiti di confessione stragiudiziale.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la domanda ai sensi dell’art. 2041 è stata disattesa sulla base dell’errato riconoscimento di un rapporto contrattuale fra Polisplend e Meridionale Impianti, che è invece da escludere, considerato peraltro che i lavoratori registrati attraversi i bedge erano dipendenti di Poli.

Il motivo è inammissibile. La censura ha chiaramente ad oggetto il giudizio di fatto che è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della denuncia di vizio motivazionale, nella specie non proposta.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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