Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22171 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15226-2010 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4841/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Napoli il 17.4.2009 ed in pari data depositata, con la quale era stato accolto parzialmente l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. con riferimento al solo danno esistenziale – avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di D.L.E., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS).

Riteneva il giudice di pace che la responsabilità della convenuta non fosse esclusa dalla mancata fornitura di energia, alla stessa, da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questo un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; e dell’art. 1228 c.c.. Assume la ricorrente che la s.p.a. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; e che l’Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e particolarmente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel Distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); e che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007 n. 13387).

La s.p.a. GRTN non può, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente: da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione, poichè non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista.

A questa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza va cassata e, decidendo nel merito, la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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