Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22171 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13341/2018 R.G. proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avvocati Valentina Dell’Acqua e

Vincenzo Giordano, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via Oslavia n. 30;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7133/2017 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 6/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2020 dal Dott. Angelo Napolitano;

udito il P.G. Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per l’accoglimento

del primo motivo e per l’assorbimento del secondo, del terzo e del

quarto;

uditi per la ricorrente l’Avv. Vincenzo Giordano e per l’Avvocatura

Generale dello Stato l’Avv. Massimo Bachetti.

 

Fatto

P.A. impugnò dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento (OMISSIS), emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336 con il quale l’Agenzia delle Entrate – Territorio provvide ad attribuire una nuova classificazione catastale ad alcuni suoi immobili siti nel Comune di Roma.

La Commissione di primo grado accolse il ricorso per difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Su appello dell’Ufficio, la CTR riformò la sentenza di prime cure.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378.

Diritto

1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336”, la contribuente ha dedotto che “quanto deciso dalla Commissione tributaria di secondo grado, nonostante lo stato dei luoghi, l’andamento del mercato immobiliare nella città di Roma, e quindi la carenza dei requisiti di legge, determina una violazione della disciplina relativa alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari”.

La contribuente, inoltre, si lamenta che, “viste le prove raccolte in atti, e quindi il degrado cittadino, ed il pessimo stato di manutenzione dell’immobile, oltre che l’inesistenza di interventi di riqualificazione urbana della zona in cui si situano gli immobili in questione, diventa difficile ipotizzare…che si sia verificato un miglioramento dell’immobile e/o della zona dove risulta inserito, tale da giustificare una revisione dei valori catastali”: l’ente impositore non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per procedere ad una nuova classificazione catastale degli immobili, il cui valore sarebbe, anzi, in continuo decremento a partire dal 2004; l’abitazione della ricorrente non sarebbe stata oggetto di interventi di riqualificazione che ne abbiano innalzato il pregio, rendendo dunque non più attuale il valore catastale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del regime dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.”, la contribuente ha dedotto che la sentenza di appello avrebbe violato la regola su cui si fonda il riparto dell’onere della prova: l’ente impositore non avrebbe fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell’esistenza dei presupposti della revisione catastale, mentre la contribuente “in primo e in secondo grado” avrebbe provato il degrado cittadino e delle sue microzone, oltre che il pessimo stato in cui verserebbero gli immobili.

3) Con il terzo motivo, rubricato “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, la contribuente ha dedotto che la corte territoriale non avrebbe valutato in modo completo gli atti di causa e non avrebbe fornito una adeguata motivazione rispetto ai fatti di causa. In particolare la contribuente ha dedotto che il giudice di appello si sarebbe limitato ad aderire al contenuto dell’avviso di accertamento, senza prendere in considerazione le contestazioni da lei mosse nè le prove da lei fornite.

4) Con il quarto motivo, rubricato “Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)”, la contribuente ha dedotto che la sentenza di appello non conterrebbe alcun riferimento alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado per accogliere le sue ragioni, riportando stralci di arresti di questa Suprema Corte.

5) I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Essi sono inammissibili, perchè sollecitano questa Corte ad un nuovo giudizio di merito sulla controversia.

5.1 In particolare, con il primo motivo si devolve a questa Corte un giudizio, attraverso la valutazione delle “prove raccolte in atti”, circa l’inesistenza di un aumento di valore degli immobili che possa giustificare la riclassificazione catastale degli stessi.

La contribuente ha dedotto che non vi sarebbero i presupposti di legge per la revisione della classe catastale dei suoi immobili, dimenticando che questo è un giudizio di merito che non spetta alla Suprema Corte.

5.2 Con il secondo motivo, censurandosi la sentenza impugnata per aver violato “il regime dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.”, la contribuente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge per procedere alla revisione catastale, mentre ella di converso avrebbe dimostrato “il degrado cittadino e delle sue microzone, oltre al pessimo stato in cui versa il bene”.

Senonchè, non si fa riferimento ad alcun documento o altro mezzo di prova dal quale emergerebbe il riferito degrado e non si indicano quali siano stati i documenti eventualmente valutati dal giudice di appello: tale degrado del contesto urbano e lo stato pessimo degli immobili della contribuente assurgono quasi al rango di fatto notorio, nella prospettazione della ricorrente.

5.3 Anche nel corpo del terzo motivo di ricorso non si indica e non si allega alcuna prova o documento portato alla cognizione del giudice di appello dal quale emergerebbe la infondatezza della prospettazione dell’Amministrazione e, di converso, la fondatezza delle contestazioni della contribuente.

5.4 Con il quarto ed ultimo motivo, infine, la contribuente si è limitata a trascrivere alcuni stralci di decisioni di questa Suprema Corte, ancora censurando inammissibilmente il giudizio di merito dato dalla commissione territoriale sulla legittimità dell’avviso di accertamento, nemmeno allegato al ricorso, e sulla esistenza dei presupposti di legge della revisione del classamento catastale.

6. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna P.A. al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro tremilacinquecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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