Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22171 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 03/08/2021), n.22171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15210-2015 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI

AMENDOLA, INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e

difende;

contro

PROVINCIA DI TREVISO, persona del Presidente pro tempore,

elettivamente DOMICILIATA in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso

lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIO FELTRIN, CARLO RAPICAVOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1970/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 1382/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.6.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’INPGI volta al pagamento dei contributi asseritamente dovuti in relazione all’attività di lavoro giornalistico compiuta da P.A. quale addetta all’Ufficio stampa della Provincia di (OMISSIS);

che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che la Provincia di Treviso ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il rapporto precorso tra P.A. e la Provincia controricorrente “fosse riferibile allo schema causale del lavoro autonomo” (così la sentenza impugnata, pag. 3, debitamente riportata a pag. 8 del ricorso per cassazione), senza considerare “quanto effettivamente risultante dal verbale ispettivo” (loc. ult. cit.), da dove per contro emergeva che ella “non solo era sottoposta al potere direttivo e organizzativo della datrice di lavoro, ma era stabilmente (ed organicamente) inserita nell’organizzazione della Provincia” (ibid., pag. 15);

che, con il secondo motivo, le stesse doglianze sono ripetute sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la denuncia in sede di legittimità di una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così, tra le più recenti, Cass. nn. 27000 del 2016 e 1229 del 2019);

che altrettanto consolidato è il principio secondo cui una violazione dell’art. 2697 c.c. censurabile per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando la censura concerna la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che invece è sindacabile in sede di legittimità entro i limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. da ult. Cass. n. 13395 del 2018);

che, alla stregua degli anzidetti principi, il primo motivo risulta inammissibile, pretendendo di veicolare sub specie di violazione di legge una critica del giudizio di fatto in virtù del quale i giudici di merito, nell’apprezzare le prove acquisite al processo, hanno concluso per la natura autonoma e non subordinata della collaborazione precorsa tra P.A. e la Provincia odierna controricorrente;

che il secondo motivo è infondato, atteso che il fatto del cui omesso esame si duole l’odierno ricorrente (inteso sia come fatto principale che come insieme dei fatti secondari da cui inferire l’esistenza del fatto principale: vale a dire l’atteggiarsi del rapporto precorso tra P.A. e la Provincia di Treviso) è stato compiutamente esaminato dai giudici di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, né è possibile censurarne l’esito, trattandosi di questione di merito estranea al giudizio di legittimità;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.700,00, di cui Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

 

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