Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22170 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30516-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

SAVERIO SORDA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/12/2010 R.G.N. 601/2009.

LA CORTE:

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De

Gregorio.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 806 in data 10 nov. – 16 dicembre 2010 la Corte di Appello di GENOVA, in parziale della sentenza di primo grado n. 156/09, impugnata da A.M.C., nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.a., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalle medesime parti a tempo determinato, con decorrenza dal 14 maggio 2002 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannando inoltre la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 21 marzo 2007 sino all’effettivo reinserimento della lavoratrice, detratto l’aliunde perceptum, oltre accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese di lite, siccome ivi liquidate;

che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Società, come da atto notificato in data 16-17-22 dicembre 2011, affidato a vari motivi, cui ha resistito, mediante controricorso del 31 gennaio – due febbraio 2012 la A.;

che, successivamente, il 28 agosto 2012, la società ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 10 agosto 2012, con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente l’impugnata sentenza d’appello n. 806/10-11-2010, e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;

visto che sono stati comunicati il 23-02-2017 rituali e tempestivi avvisi della fissata adunanza camerale e che non risultano in atti depositate requisitorie del P.M., nè memorie dalle parti.

Diritto

CONSIDERATO

pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;

che, dunque, anche nella specie va pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza ulteriori provvedimenti in ordine alle spese relative a questo giudizio di legittimità, ovendosi prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita attuizione sul punto in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, e spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”);

che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile nemmeno ratione temporis la successiva normativa, entra in vigore dal 30 gennaio 2013, in tema di raddoppio del contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi dal sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire o ad impugnare);

PQM

 

LA CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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