Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22170 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30043-2017 proposto da:

IMPEX ITALIA SPA SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALERNO 6,

presso lo studio dell’avvocato CARLO LEONE INGLESE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2481/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Con sentenza n. 2481, depositata l’8 maggio 2017, la commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello della srl Impex Italia avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato respinto il ricorso proposto da essa ricorrente contro l’avviso di revisione del classamento di una unità immobiliare posta in Roma, microzona n. 5, emesso dall’Agenzia ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335.

2. La commissione regionale riteneva l’avviso adeguatamente motivato in quanto facente riferimento agli atti prodromici alla procedura di riclassamento e facente altresì riferimento ad unità immobiliari “prese come parametro di raffronto per l’attribuzione del nuovo classamento”.

3. Avverso la menzionata sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

5.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

6 La Procura Generale ha depositato requisitoria.

Diritto

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, la società lamenta “violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e omessa pronuncia sulla prova contraria offerta dalla contribuente e non contestata dall’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”. Sostiene che il “giudice di appello ha formulato la motivazione della sua sentenza in termini di mera adesione alla motivazione della sentenza di primo grado” senza considerare il vizio di fondo dell’avviso impugnato, vizio la cui presenza era stata eccepita con il ricorso originario e di nuovo con l’atto di appello, consistente in ciò che l’avviso, per un verso, non conteneva alcun riferimento alle caratteristiche della specifica unità immobiliare e, per altro verso, non indicava quali concretamente fossero e quali caratteristiche avessero gli immobili, di cui forniva solo le referenze catastali, asseritamente presi a comparazione ed evocati con la formula per cui “l’attribuzione dei nuovi classamenti e delle relative rendite, che tengono conto coerentemente della redditività della unità immobiliare, è stata eseguita ai sensi di quanto previsto, dal D.L. n. 70 del 1988, art. 11 attraverso il raffronto con le unità di riferimento di seguito riprodotte, sulla base dei principi dell’estimo comparativo, richiamati dal R.D.L. n. 652 del 1939 e dal D.P.R. n. 1142 del 1949”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta violazione o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, R.D. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 8 e 9 e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 154 e 155, sostenendo che, in base alle disposizioni di legge evocate, il classamento è sempre da riferire al singolo immobile, laddove invece la commissione ha avallato un classamento “massivo”, relativo all’immobile in questione solo perchè facente parte di una determinata microzona.

3. I motivi di ricorso, strettamente connessi e pertanto suscettivi di esame congiunto, sono fondati. Per l’orientamento della Corte definitivamente consolidato anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operaziore, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo in questo modo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzon3 comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dalla D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9 sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e) il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass. 31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass. 22900/2017). In relazione a ciò che precede, la Corte ha altresì precisato che se il nuovo classamento è stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 l’atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019). Nella specie, dalla lettura della decisione della commissione regionale e del ricorso nella parte in cui quest’ultimo riporta la trascrizione del testo dell’avviso, emerge che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione ha ritenuto motivato l’avviso in questione malgrado che esso sia fondato sul solo richiamo alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e agli atti generali prodromici della procedura di riclassamento, nonchè su un riferimento alle caratteristiche complessive della microzona ed a generici altri immobili presi a raffronto e manchi di invece di qualsiasi menzione dei necessari elementi che in concreto hanno inciso sul riclassamento della unità immobiliare in esame.

4. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolti e la sentenza impugnata va cassata.

5. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso della contribuente e conseguente annullamento dell’avviso impugnato.

7. Si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente e conseguentemente annulla l’avviso impugnato;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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