Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22170 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26400-2015 proposto da:

M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI CARONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, B.M.C.,

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3451/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano B.M.C. e P.G., nonchè M.M.T., al fine di sentir dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. – nei limiti della quota del B., amministratore della società dichiarata fallita condannato per bancarotta – il contratto con il quale B. e P. avevano alienato l’immobile di loro proprietà a M.M.T..

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11974/2009, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l’inefficacia del contratto di compravendita.

In particolare, il giudice di primo grado accertò la sussistenza della scientia damni in capo alla M., ritenendo, sulla base una missiva prodotta in atti dalla stessa acquirente, che quest’ultima fosse consapevole che il B. poteva essere coinvolto nella vicenda del Fallimento (OMISSIS).

Infatti, nella suddetta missiva, la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, contestualmente al rilascio di una quietanza di pagamento relativo al proprio credito e all’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia del medesimo credito, si riservava la rivalsa nei confronti del B. per eventuali revocatorie bancarie esperite dal curatore fallimentare.

Secondo il Tribunale, se la M., come sosteneva, si era sincerata dell’estinzione dei debiti garantiti dalle iscrizione ipotecarie sull’immobile oggetto della compravendita, allora la stessa, prima della stipula del rogito, doveva aver già preso contezza del contenuto della lettera sopra indicata.

Di conseguenza, l’acquirente era a conoscenza del ruolo svolto dal signor B. nella compagine sociale di (OMISSIS), con conseguente possibilità di pretendere rassicurazioni dal venditore anche in ordine all’eventuale esistenza di carichi pendenti in ordine ai reati fallimentari.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3451 del 25 agosto 2015.

La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado (la quale non specificava nel dispositivo che la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita riguardava la sola quota di pertinenza del debitore B.) non fosse viziata da ultrapetizione, poichè nella motivazione si chiariva che l’inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare rispetto alla massa fallimentare doveva essere dichiarata limitatamente alla quota trasferita dal B..

Secondo la Corte d’appello, non ricorreva neppure un caso di nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poichè il contenuto della statuizione giudiziale – ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto limitatamente alla quota del B. – risultava chiaramente dalla sentenza considerata nel suo complesso.

Si era in presenza, quindi, di un errore materiale, emendabile con l’integrazione, nel dispositivo, della precisazione che l’inefficacia riguardava la sola quota del debitore B..

La Corte ha poi rilevato che, sebbene il credito per la cui tutela il Fallimento aveva agito consisteva in un credito in natura risarcitoria spettante ad un soggetto danneggiato dal reato, dagli atti di causa risultava evidente che l’azione proposta era stata quella ex art. 2901 c.c. e non la c.d. revocatoria penale ex art. 193 c.p., la quale costituisce uno strumento ulteriore e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici conservativi di cui agli artt. 2900 e ss..

Di conseguenza, il requisito soggettivo in capo al terzo contraente doveva essere individuato nella scientia damni e non nella mala fede di cui all’art. 193 c.p., comma 2.

La Corte di appello ha poi ritenuto, come il giudice di primo grado, che la missiva inviata dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna avesse valore decisivo in ordine alla sussistenza del suddetto requisito soggettivo.

Al riguardo, la Corte ha osservato che la prova che la M. fosse in possesso del documento prima della stipulazione del rogito emergeva dal fatto che nel medesimo rogito si dava atto dell’estinzione del debito verso la predetta banca.

Si poteva quindi presumere che l’acquirente, una volta letta tale lettera, avesse accertato se le prospettazioni della banca si erano o meno concretizzate.

In ogni caso, la stessa acquirente era sicuramente a conoscenza dell’esistenza di una situazione che poteva comportare ulteriori ragioni di credito nei confronti del venditore e quindi del fatto che l’atto di disposizione avrebbe inciso sulla garanzia patrimoniale del debitore.

Ciò era sufficiente ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, non occorrendo invece la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l’azione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione M.M.T., sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

3.1. Gli intimati Fallimento (OMISSIS) S.r.l., B.M.C., in proprio e quale erede di P.G., nonchè B.A., in qualità di erede della stessa P., non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dal tenore della lettera della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna non potrebbe emergere la prova della consapevolezza dell’acquirente, non contenendo tale missiva alcun riferimento a debiti del B. che non fossero stati estinti.

Inoltre, le locuzioni con cui la banca si riservava il diritto alla rivalsa nei confronti del B. costituivano mere espressione di stile, sempre contenute nelle quietanze delle banche per crediti verso clienti falliti o coinvolti a vario titolo in un fallimento.

Il motivo è inammissibile, poichè è teso a confutare il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza del requisito della scientia damni in capo alla M. riproponendo una propria diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Peraltro, la sentenza impugnata appare correttamente motivata, evidenziandosi che sulla base delle circostanze emergenti dalla suddetta missiva (apertura del fallimento della (OMISSIS) e carica ricoperta dal B. nella società fallita) l’acquirente doveva essere a conoscenza della potenziale esistenza di ulteriori ragioni di credito nei confronti del venditore e quindi, del fatto che l’atto di disposizione avrebbe potuto incidere sulla garanzia patrimoniale del debitore.

In ogni caso il motivo è fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 80538054/2014.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, per aver la Corte di appello attribuito valore di presunzione a risultanze prive dei requisiti di cui a detta norma”.

La Corte d’appello avrebbe considerato provato l’elemento soggettivo fondante la revocatoria sulla base di un unico elemento, consistente nella lettera proveniente dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, ed omettendo di considerare la contraddittorietà dello stesso sia intrinsecamente sia rispetto ad un’altra serie di elementi contrastanti ed univoci.

Infatti, da un punto di vista intrinseco, il documento non rivestirebbe il significato che la Corte gli ha attribuito. Al contrario da esso si potrebbe solo desumere che nel 1999 ogni debito verso la banca era stato estinto.

Da un punto di vista estrinseco, vi erano altre numerose, concordanti e documentali circostanze che avrebbero portato ad escludere la sussistenza della scientia damni: le modalità della trattativa finalizzata all’acquisto dell’immobile, condotta tramite agenzia immobiliare; la determinazione delle modalità di pagamento del prezzo, stabilite all’esito di trattative avviate diversi mesi prima della stipulazione dell’atto; il fatto che tutti i gravami sugli immobili esistenti erano frutto di debiti risalenti ed estinti, o sarebbero stati cancellati per l’estinzione dei relativi debiti grazie alla vendita; impossibilità per l’acquirente, ratione temporis, oltre che per l’inaccessibilità delle relative informazioni, di conoscere l’esistenza dell’unico altro debito del B. per il risarcimento del danno da reato.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione della missiva della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Per il resto, il motivo è infondato.

Va ricordato, al riguardo, che il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. III, 28/06/2006, n. 14972).

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la M. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 91 c.p.c.”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente condannato la M. all’integrale pagamento anche delle spese del secondo grado del giudizio, nonostante l’accoglimento delle sue censure relative all’errore insito nel dispositivo della sentenza del Tribunale, le quali dovevano necessariamente essere proposte mediante appello.

Infatti, per una quota pari alla metà del valore della causa, sarebbe stato soccombente il Fallimento, che aveva richiesto il rigetto in toto dell’appello, e non la M., non potendo quest’ultima essere condannata come se fosse stata integralmente soccombente.

Il motivo è infondato.

Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 17-10-2017, n. 24502; Cass. 19/6/2013 n. 15317; Cass., 5/4/2003 n. 5386; Cass., 3/7/2000 n. 8889; Cass., 25/9/1979 n. 4944).

5. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati. svolto attività difensiva.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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