Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22170 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23149/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MAZZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA LINA GALANTE, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO
FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Clavelli Rossana, delega verbale dell’Avvocato
Galante, difensore del ricorrente che chiede l’estinzione.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016