Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22170 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 03/08/2021), n.22170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17148-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato MARINA PETROLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO MINNECI;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/03/2015 R.G.N. 352/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 83 del 2015, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da B.G. per la restituzione delle somme illegittimamente decurtate dall’INPGI sulla pensione di anzianità in godimento sul presupposto, sostenuto dall’INPGI, dell’inapplicabilità delle regole sul cumulo della pensione con i redditi da lavoro valide per le forme previdenziali pubbliche;

2. tali trattenute erano state operate in applicazione dell’art. 15 del regolamento INPGI che prevede, in caso di reddito lavorativo superiore ad Euro 20.000, la riduzione della pensione di anzianità del 50 per cento;

3. la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la disciplina richiamata dall’Istituto, a fondamento delle trattenute, per essere il Fondo sostitutivo regolato dalla L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 1 (che accomuna la disciplina del Fondo sostitutivo alla disciplina generale) e non invece dal comma 7 (concernente solo gli enti previdenziali privatizzati diversi che gestiscono forme di previdenza sostitutive) e, alla stregua di tali argomentazioni, ha disapplicato l’art. 15 del regolamento INPGI;

4. avverso tale sentenza propone ricorso l’INPGI, con due motivi, illustrati da memoria, avverso il quale B.G. ha solo conferito delega con procura notarile e depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con il primo motivo di ricorso l’INPGI deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 44 del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, art. 3, comma 4 della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e illegittima disapplicazione dell’art. 15 del regolamento INPGI approvato con D.M. 24 luglio 1995, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che a seguito della trasformazione dell’INPGI in persona giuridica privata, in forza del D.Lgs. n. 509 del 1994, l’Istituto beneficiava, alla stregua degli artt. 2 e 3, del potere regolamentare che consentiva di disciplinare, in maniera speciale, la materia del cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente, con il riconoscimento del potere dell’INPGI di escludere, dalla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni, l’applicabilità della disciplina legale in materia anticumulo, applicabile soltanto nei confronti delle forme sostitutive pensionistiche non privatizzate;

6. con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 388 del 2003, art. 76 per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che il coordinamento della previdenza INPGI con la disciplina statuale debba essere attuato con la procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 4, essendo precluso al giudice di estendere l’operatività di una disposizione dettata per gli enti non privatizzati ad un ente privatizzato, ancorché esercitante una forma di tutela sostitutiva del regime obbligatorio per lavoratori dipendenti; assume che, in ogni caso, il dovere di tendenziale avvicinamento con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi della forme di previdenza sociale obbligatoria, generali e sostitutive, è stato posto dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, a carico dell’INPGI, con un onere, e non un obbligo, di conformazione della disciplina INPGI alla normativa generale;

7. il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i motivi per la loro connessione;

8. in continuità con l’orientamento più recente di questa Corte (Cass. n. 21470 del 2020 e n. 19573 del 2019) va riaffermato che la norma regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2, poi esteso dalla L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2 (legge finanziaria 2003), la cui formulazione letterale (“A decorrere dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerati ve della medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, della è esteso ai casi di anzianità contributiva padri o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento”) è tale da legittimare l’interpretazione della stessa nel senso che il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dalla stessa introdotta operi identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa anche ove gestite da enti privatizzati cosicché la stessa previsione possa rappresentare quella “norma espressa” che lo stesso INPGI sostiene essere necessaria perché la disciplina dettata per i trattamenti pensionistici gestiti dall’AGO sia applicabile all’Istituto medesimo;

9. tale esito interpretativo, come già ritenuto da Cass. n. 19573 del 2019 cit., non appare contrastare con la pronunzia resa dalle Sezioni unite della Corte (sentenza n. 17589 del 2015), riferita alla lettura da darsi alla disciplina sul contenimento della spesa pensionistica di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, lettura per la quale la sancita non estensibilità, del riferimento alle forme esclusive e sostitutive dell’AGO di cui all’art. 24, comma 4 a quelle gestite dagli enti privatizzati, lungi dal valere come criterio interpretativo generale, per cui quella formula non comprenderebbe, in ogni caso, le forme previdenziali gestite dagli enti privatizzati (sicché in quei termini non potrebbe leggersi neppure la L. n. 289 del 2002, l’art. 44, comma 2) si giustifica con specifico riferimento a quella normativa, recante il regime degli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza regolato in apposita sede, data dal medesimo art. 24, comma 24;

10. ancora Cass. n. 19573 del 2019 cit. ha peraltro riaffermato, nel solco di Cass. n. 1098 del 2012, che l’autonomia finanziaria dell’INPGI non va enfatizzata giacché non è integrale, soccorrendo in alcuni casi nei confronti dei suoi iscritti la fiscalità generale (arg. L. n. 416 del 1981, ex art. 37, comma 1-bis, quanto all’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di pensione anticipata e l’accesso al trattamento della pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei predetti trattamenti al compimento dell’età prescritta);

11. conformemente a tale orientamento la sentenza impugnata ha disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico difformemente da quanto previsto nel regime relativo all’AGO;

12. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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