Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2217 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2217 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Argenziano Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via Civitavecchia 7,
presso l’avv. Pierpaolo Bagnasco, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Ciaramella giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro
t
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimati —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 29, n. 181/29/05, del 22 giugno 2005, depositata il 22 settembre 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa ad un avviso di accertamento IRPEF per maggior reddito di partecipazione nella società “Ceramiche In s.n.c.” per l’anno 1996;
Preso atto che l’amministrazione non si è costituita;

Oggetto:
IRPEF. Società di
persone. Reddito di
partecipazione.
Condono. Cessata
materia del contendere.

Data pubblicazione: 31/01/2014

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delitlicembre 2013.

Letta l’istanza depositata per l’odierna udienza con la quale la parte ricorrente chiede sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuta definizione della lite fiscale
sulla base delle seguenti considerazioni:
a) mentre pendeva gravame avverso la sentenza di prime cure la contribuente presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 16, L. n. 289
del 2002;
b) l’Ufficio denegava il condono con provvedimento che la contribuente
impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, la
quale, con sentenza n. 181/29/05, rigettava l’opposizione;
c) la predetta sentenza era impugnata per cassazione e la Corte con sentenza
n. 19620/09 accoglieva il ricorso, rinviando la causa ad altra sezione della
stessa Commissione Tributaria Regionale;
d) in conseguenza di tale sentenza la causa era riassunta innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, la quale, con sentenza n. 122/01/11
del 21 febbraio 2011, riconosceva pienamente valido il condono richiesto
dalla contribuente;
e) tale sentenza è passata in giudicato non essendo stata appellata dall’Ufficio.
Pertanto, in relazione al presente giudizio, che era stato sospeso fino alla definizione della procedura di condono, dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto che in ragione della definizione agevolata della lite sia giustificata
la compensazione delle spese.

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