Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2217 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 06/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENCIO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AICO UNI PERSONALE S.r.l. (già AICO S.r.l.), elettivamente dom.ta in

Roma, Via Casetta Mattei, n. 2 b nello studio dell’Avv. Sergio

Tropea; rappresentato e difesa dall’Avv. Taranto Vincenzo, giusta

procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione distaccata di Catania, n. 212/34/04, depositata in

data 17.1.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.10.2010 dal cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito l’Avv. Vincenzo Tarante, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

Udito l’Avv. Gen. dello Stato, Letizia Guida, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. SEPE Ennio Attilio,

il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e, in subordine,

per la cessazione della materia del contendere.

Fatto

1. La S.r.l. Aico impugnava il provvedimento emesso in data 28 dicembre 2000 con il quale veniva rigettata l’istanza presentata il 22 febbraio 1990 ai fini del riconoscimento dell’esenzione decennale delle imposte IRPEG ed ILOR, fondato sulla omessa produzione, ancorchè richiesta, della documentazione necessaria; per la verifica della ricorrenza dei presupposti necessari per detta esenzione. Si sosteneva che nessuna richiesta di documentazione risultava pervenuta, ribadendosi, nel merito, la sussistenza del diritto all’esenzione decennale.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con la decisione indicata in epigrafe, previa acquisizione di una perizie, effettuata dall’Agenzia del Territorio (per altro posta alla base di un successivo provvedimento di diniego), in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava il ricorso introduttivo, rilevando che, pur essendosi la società costituita nei l’anno 1987, era del tutto carente il requisito della novità, poichè veniva proseguita, con le medesime attrezzature e con lo stesso personale, l’attività già esercitata in uno stabilimento in cui aveva operato la S.n.c. Nuova AICO, facente capo, fra gli altri, a C.G., divenuto legale rappresentante della S.r.l. AICO. 1.3 Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso la società, deducendo quattro motivi, illustrati con memoria, nella quale, fra l’altro, si è eccepito che medio-tempore si sarebbe formato il giudicato sulla medesima questione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

2.1 Assume carattere pregiudiziale e assorbente la questione del giudicato esterno dedotta dalla società ricorrente, la quale ha prodotto copia autentica della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 10/17/09, depositata in data 15 gennaio 2009, in ordine alla quale, come attestato dalla segreteria in data 3 agosto 2010, non essendo stata impugnata, si è formato il giudicato.

2.2. – In primo luogo deve rilevarsi l’ammissibilità della deduzione del giudicato, in quanto formatosi in un momento successivo alla proposizione del ricorso (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2010, n. 21493;

Cass., Sez. Un, 16 giugno 2006, n. 13916). Si tratta, infatti, di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinalo a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso. La stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi, in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili aia categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nei caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione.

2.3 – Tanto premesso, deve constatarsi che la pronuncia sopra indicata, passata in giudicato, attiene alla medesima questione che costituisce l’oggetto del presente giudizio, vale a dire il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente per godere dell’esenzione decennale ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26. E’ stato affermato, infatti, che “si tratta di società di nuova costituzione, che l’iniziativa produttiva ha il requisito della novità in relazione all’oggetto della società, al tipo di attività, al suo sviluppo in termini economici ed occupazionali”.

In realtà, la pronuncia in questione scaturisce dal secondo provvedimento di diniego relativo all’originaria istanza della società di godere del citato beneficio, del quale si è detto in narrativa, emesso all’esito de la produzione documentale richiesta, e, come sopra evidenziato, parimenti impugnato, ragion per cui viene La considerazione un precedente che costituisce un antecedente logico giuridico della vicenda in esame (Cass., 28 maggio 2008, n. 13897), trattandosi, in sostanza, pur in presenza della duplicazione dei provvedimenti di diniego, della medesima questione.

2.4 – Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e, considerato che la fondatezza dell’eccezione di giudicato comporta l’improcedibilità del giudizio, la sentenza impugnata va cassata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, senza rinvio. La sopravvenienza in limine del giudicato consiglia la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate le spese degl’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile Tributaria, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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