Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2217 del 30/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2217 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14029/07) proposto da:
SCHENA Cosimo Giuliano (C.F.: SCH CMG 47B12 B180L), rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe A. Attolini ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Melucco, in Roma, viale
– ricorrente –

Angelico, n. 32;
contro

PRIORE Rita (C.F.: PRR RTI 48551 B180H), rappresentata e difesa, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Vincenzo Romano e Angelo Bracciodieta
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Nunziante Magrone, in Roma, piazza di
Pietra, n. 26;

controricorrente —

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 743/2006, depositata il 2 novembre
2006 (e notificata il 13 marzo 2007);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2012 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
1

Data pubblicazione: 30/01/2013

udito l’Avv. Angelo Bracciodieta per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, la signora Priore Rita, esponendo: – che, con
scrittura privata stipulata il 27 giugno 1989, la suddetta signora Priore gli aveva promesso
in vendita un suolo della superficie di mq. 3.126 circa, ubicato in Brindisi, rione Casale, e
che egli, a sua volta, si era impegnato a progettare e a realizzarvi un complesso edilizio,
con correlato obbligo di trasferimento alla Priore, quale corrispettivo della cessione del
suolo, di alcuni appartamenti ad uso abitativo con relativi parcheggi e parti comuni della
consistenza in mc. pari al 25% del totale del volume realizzabile fuori terra, concordando
che la stipula del rogito notarile di permuta sarebbe dovuta avvenire entro il termine di
trenta giorni dall’approvazione del progetto edilizio; – che esso Schena aveva, inoltre,
assunto l’impegno di far costituire, immediatamente prima del trasferimento della proprietà
del terreno, una fideiussione bancaria, in favore della Priore, per l’importo di 700.000.000;
– che, dopo alcune vicende giudiziarie, il progetto era stato approvato dai competenti organi
amministrativi e che esso Schena aveva rifiutato la proposta della Priore intesa a pervenire
alla risoluzione consensuale del contratto, intendendo rispettare gli impegni che si era
assunto; – che la Priore, a seguito di tale manifestazione di volontà, aveva notificato allo
stesso Schena diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., che, tuttavia, lo Schena contestava e

il

disconosceva, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti; tanto premesso,

medesimo Schena chiedeva all’adito Tribunale di Brindisi di disporre, previo accertamento
dell’inadempimento della Priore, il trasferimento in suo favore dell’immobile oggetto del
predetto contratto, dandosi atto della sua disponibilità al mantenimento degli obblighi
2

Con atto di citazione del 3 novembre 1998 il sig. Schena Cosimo Giuliano conveniva in

assunti, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Si costituiva il giudizio la
convenuta, la quale, oltre ad invocare il rigetto della domanda attorea, instava, in via
riconvenzionale, per la declaratoria di risoluzione del contratto dedotto in controversia per
esclusivo inadempimento del prornissario acquirente, con la conseguente condanna
dell’attore al pagamento della penale pattuita nella misura di 150.000.000, nonché al

dell’esperita istruzione (nel corso della quale veniva emessa, nei riguardi dell’attore, anche
ordinanza di prestazione in favore della convenuta della fideiussione bancaria stabilita in
contratto, poi revocata), il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1243 del 2003, rigettava la
domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del
contratto in questione per inadempimento dello Schena, che veniva, altresì, condannato al
pagamento della penale concordata, con compensazione delle spese giudiziali.
Interposto appello da parte dello Schena e nella costituzione dell’appellata (che formulava,
a sua volta, appello incidentale in punto spese), la Corte di appello di Lecce, con sentenza
n. 743 del 2006, depositata il 2 novembre 2006, accoglieva, per quanto di ragione, il
gravarne principale, riducendo la condanna dello Schena, a titolo di penale, al pagamento
della minor somma di euro 51.645, 69, nonché, integralmente, l’appello incidentale della
Priore, con la conseguente condanna dello Schena alla rifusione dei due terzi delle spese
del giudizio di primo grado (compensandole per il residuo terzo), confermando nel resto
l’impugnata sentenza e ponendo a carico dello Schena anche i due terzi delle spese del
grado di appello, con compensazione per il restante terzo.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale ravvisava, innanzitutto, la
correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto l’inadempimento
dello Schena (che, peraltro, non aveva prestato nemmeno la pattuita fideiussione
bancaria), da qualificarsi come grave in relazione al contrapposto interesse della
controparte; inoltre, considerava fondata la doglianza dell’appellante principale attinente
3

risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese giudiziali. All’esito

all’elevata misura della penale al cui pagamento lo Schena era stato condannato con la
decisione di prima istanza, evidenziando, altresì, la fondatezza dell’appello incidentale sulla
disciplina delle spese giudiziali, non emergendo le condizioni per la loro integrale
compensazione.
Avverso la menzionata sentenza di secondo grado (notificata il 13 marzo 2007) ha

riguardi del quale si è costituita in questa sede, con controricorso, l’intimata Priore Rita.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c., nonché dell’ad. 1461 c.c., in
relazione all’ad. 2932 c.c., sul presupposto che la Corte territoriale aveva errato nel

proposto ricorso per cassazione lo Schena Cosimo Giuliano, riferito a sei motivi, nei

Li

ritenere la sussistenza del suo inadempimento e non quello della Priore in ordine alle
obbligazioni assunte con il contratto preliminare, dovendosi escludere, nella fattispecie,
l’applicazione del citato ad. 1461 c.c. . A corredo di tale motivo risulta formulato (ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella specie, risultando la sentenza
impugnata pubblicata il 2 novembre 2006) il seguente quesito di diritto: “può ritenersi
corretto, sotto il profilo giuridico e sotto il profilo della interpretazione del contratto del 27
giugno 1989, la assimilazione, operata dalla Corte salentina, tra <

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