Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22169 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 22169 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MANGIONE

Giuseppe, DEL GIZZI Nelio, FERRARO Nicola,

DRAGONE Luigi, DE GAETANO Raffaele, SABINO Michele,
PELLEGRINO

Antonio N.,

SACCHETTO

Ivana, PAPA Raffaele e

PAPA Fanny, le ultime tre quali eredi di PAPA Nicola,
BALSAMO Domenico, CORREDIG Davide, FUSCO Nicola,
PORCELLATO Denni, ALLEGRO Elia, ASSERO Francesco, COMELLI
Graziano, CATALDO Pietro, TEDESCHI Antonio, TOLA Dario,
TERRAGNO Tommaso, STASI Luciano, RIZZO Serafino, PAPAGNI
Massimo, MONTINI Roberto, BOVOLATO Fernando,

ZAONER

Giovanni, RUGGIERI Lino, SIMIONI Lucio, PESTRIN
Alessandro, PELLEGRINO Angelo, BRUNELLO Alessandro, ZUCCON
Valter, BRUNELLO Leonardo, ANGOTZI Giovanni Giuseppe,

Data pubblicazione: 29/10/2015

ATZORI Tigellio, CAO Carmelo, AUDI Michele, RUGGERI
Ruggero, FINA Bernardino, GIACCHETTI Renato, OLIVE Donato,
ROSETTI Alessandro, ANNICIELLO Luigi, TASSI Gianluca,
TASSI Angelo, SALZANO Salvatore, VITALE Gerardo, VICENZIN

BOTTEGA Angelo, TRISCHITTA Orazio, RUOCCHIO Michele,
PERSICO Francesco, PANTANO Raffaele, CAVALLINI Bruno,
VANGI Vincenzo, FRATI Armando, ONOFRI Marcello, PETTI
Salvatore, PULCINELLA Pantaleone, FARINA Giulio, FIGUCCIO
Stefano, PALMUCCI Nazareno, IODICE Pasquale, MARZIO
Angelo, FABRIZI Ermenegildo, URAS Salvatore, CIBIEN
Giovanni, BRUNELLI Alberto, AGNOLETTO Remo, DE PASCALE
Giovanni, VESCE David, VIOLA Luigi, SCROCCA Agostino, PLOS
Pieralberto, DE ANGELIS Ivano, BUONASORTE Fulvio,
MONTANARI Bruno, CIARELLA Pasquale, ALTIERI Antonio,
SIMEONI Giancarlo, SPICCIARIELLO Ernesto, RAVANELLO Loris,
RAGUSA Vito, PEZZELLA Giuseppe, POZZOBON Luciano, PAGANO
Bernardino, LOMBARDO Bartolomeo, PEROTTO Giuseppe, SANTI
Giovanni, AGNELLO Angelo, ANDRETTI Giuliano, BABUDER
Fulvio, BONUTTI Luigi, DE MARCHI Siro, IOVINO Giuseppe,
QUAGLIOTTO Ilario, SILVESTRI Oddone, PENTA Marco,
SILVESTRINI Stefano, RICCHI Gian Paolo, BERNACCHIA
Corrado, ATTIVISSIMO Michele, ARMAGNO Rocco, PERIN Paolo,
SORGI Luciano, BORGNA Paolo, POZZOBON Giuseppe, MONOPOLI
Massimo, SANTARELLI Michele, ATZENI Pierangelo, SPAMPINATO

-2-

Luciano, RUNDEDDU Vittorio, PINTO Amelio, BARONE Salpino,

Francesco, PUGLIESE Vito, AGOSTINETTO Luigi, NASTASI
Santo, BENASSI Attilio, FERLICCHIA Giovanni, ASCIONE
Domenico, BELLI° Ettore, BOLDORI Giovanni, BONALDO
Alessandro, CASADEI Antonio, LEO Giacomo, SERRA Livio,

TRIVILLIN Venceslao, ZANESCO Tiziano, SARTOR Silvano,
ROMANO Albano, BORSELLINO Quintino, BRACCO Sergio,
CARRUBBA Paolo, CHERUBIN Gaudenzio, CONTI Rosario, tutti
rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al
ricorso, dagli Avvocati Salvatore Coronas e Umberto
Coronas, presso lo studio dei quali in Roma, via Giuseppe
Ferrari n. 4, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia,
depositato in data 18 dicembre 2013, n. 2318 del 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 luglio 2015 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti;

-3-

FLORIANI Antonio, STEFANATO Renato, TREROTOLA Pasquale,

sentito,

per i ricorrenti, l’Avvocato Andrea Sgueglia

con delega.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Perugia il 16 luglio 2010, in riassunzione

la Corte d’appello di Roma poi dichiaratasi incompetente,
SABINO Michele, PELLEGRINO Antonio, PAPA Nicola, BALSAMO
Domenico, CORREDIG Davide, FUSCO Nicola, PORCELLATO Denni,
ALLEGRO Elia, ASSERO Francesco, COMELLI Graziano, CATALDO
Pietro, TEDESCHI Antonio, TOLA Dario, TERRAGNO Tommaso,
STASI Luciano, RIZZO Serafino, PAPAGNI Massimo, MONTINI
Roberto, BOVOifTO Fernando, ZAONER Giovanni, RUGGIERI Lino,
SIMONI LUCIO, PESTRIN Alessandro, PELLEGRINO Angelo,
BRUNELLO Alessandro, ZUCCON Valter, BRUNELLO Leonardo,
ANGOTZI Giovanni Giuseppe, ATZORI Tigellio, CAO Carmelo,
AUDI Michele, RUGGERI Ruggero, FINA Bernardino, GIACCHETTI
Renato, OLIVE Donato, ROSETTI Alessandro, ANNICIELLO
Luigi, TASSI Gianluca, TASSI Angelo, SALZANO Salvatore,
VITALE Gerardo, VINCENZIN Luciano, RUNDEDDU Vittorio,
PINTO Amelio, BARONE Sabino, BOTTEGA Angelo, TRISCRITTA
Orazio, RUOCCHIO Michele, PERSICO Francesco, PANTANO
Raffaele, CAVALLINI Bruno, VANGI Vincenzo, FRATI Armando,
ONOFRI Marcello, PETTI Salvatore, PULCINELLA Pantaleone,
FARINA Giulio, FIGUCCIO Stefano, PALMUCCI Nazzareno,
IODICE Pasquale, MARZIO Angelo, FABRIZI Ermenegildo

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del precedente ricorso depositato il l ° giugno 2008 presso

chiedevano la condanna del Ministero al pagamento del
danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata
di un processo amministrativo (R.G. 13329/1994) da essi
stessi promosso davanti al T.A.R. Lazio (insieme ad altri

riconoscimento del diritto alla percezione delle
differenze retributive arretrate dovute ai sensi dell’art.
l della legge n. 23 del 1993 e la conseguente condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle stesse, oltre
rivalutazione ed interessi legali; giudizio che si era,
infine, concluso con la sentenza di rigetto n. 3466/10 in
data 8 marzo 2010;
che con successivo ricorso depositato 31 ottobre 2011,

in riassunzione del ricorso depositato in data 8 ottobre
2009 presso la Corte d’appello di Roma, dichiaratasi
incompetente, URAS Salvatore svolgeva identica domanda;
che con ricorso depositato il 2 dicembre 2011, CIBIEN

Giovanni, BRUNELLI Alberto, Agnoletto Remo, DE PASCALE
Giovanni, VESCE David, VIOLA Luigi, SCROCCA Agostino, PLOS
Pier Alberto, DE ANGELIS Ivano, BUONASORTE Fulvio,
MONTANARI Bruno, CIARELLA Pasquale, ALTIERI Antonio,
SIMEONI Giancarlo, SPICCIARELLO Ernesto, RAVANELLO Loris,
RAGUSA Vito, PEZZELLA Giuseppe, POZZOBON Luciano, PAGANO
Bernardino, LOMBARDO Bartolomeo, PEROTTO Giuseppe
proponevano identica domanda di equa riparazione;

-5-

sottufficiali delle Forze Armate), avente ad oggetto il

che con ricorso

depositato

in pari data (2 diceMbre

2011) BALSAMO Domenico, CORREDIG Davide, FUSCO Nicola,
PORCELLATO Denni, ALLEGRO Elia, ASSERO Francesco, COMELLI
Graziano, CATALDO Pietro, TEDESCHI

Antonio, TOLA

Dario,

Massimo, MONTINI Roberto, BOVOLATO Fernando, ZAONER
Giovanni, RUGGIERI Lino, PESTRIN Alessandro, PELLEGRINO
Angelo, BRUNELLO Alessandro, ZUCCON Valter, BRUNELLO
Leonardo, ANGOTZI Giovanni Giuseppe, AUDI Michele, FINA
Bernardino, GIACCHETTI Renato, OLIVE Donato, ROSETTI
Alessandro, ANNICIELLO Luigi, TASSI Gianluca, TASSI
Angelo, SALZANO Salvatore, VITALE Gerardo, VINCENZIN
Luciano, RUNDEDDU Vittorio, PINTO Ameno, BARONE Sabino,
BOTTEGA Angelo, TRISCRITTA Orazio, RUOCCHIO

Michele,

PERSICO Francesco, PANTANO Raffaele, CAVALLINI Bruno,
VANGI Vincenzo, FRATI Armando, ONOFRI Marcello, PETTI
Salvatore, FIGUCCIO Stefano, IODICE Pasquale, MARZIO
Angelo, FABRIZI Ermenegildo proponevano domanda di equa
riparazione in relazione al medesimo giudizio presupposto;
con ricorso depositato il 2 dicembre 2011 SANTI
Giovanni, AGNELLO Angelo, ANDRETTI Giuliano, BABUDER
Fulvio, BONUTTI Luigi, DE MARCHI Siro, IOVINO Giuseppe,
QUAGLIOTTO Ilario, PENTA Marco, SILVESTRINI Stefano,
RICCHI Gian Paolo, BERNACCHIA Corrado, ATTIVISSIMO
Michele, ARMAGNO Rocco, SORGI Luciano, BORGNA Paolo,

-6-

TERRAGNO Tommaso, STASI Luciano, RIZZO Serafino, PAPAGNI

POZZOBON Giuseppe, MONOPOLI Massimo proponevano domanda di
equa riparazione lamentando la irragionevole durata del
medesimo giudizio amministrativo;
che con ricorso depositato il 16 dicembre 2011, SANTI

Fulvio, BONUTTI Luigi, DE MARCHI Siro, IOVINO Giuseppe,
QUAGLIOTTO Ilario, SIVESTRI Oddone, PENTA Marco,
SILVESTRINI Stefano, RICCHI Gian Paolo, BERNACCHIA
Corrado, ATTIVISSIMO Michele, ARMAGNO Rocco, PENTA Paolo,
SORGI Luciano, BORGNA Paolo, POZZOBON Giuseppe, MONOPOLI
Massimo, SANTARELLI Michele, ATZENI Pierangelo proponevano
domanda di equa riparazione in relazione al medesimo
giudizio amministrativo;
che con ricorso depositato il 15 ottobre 2012, in
riassunzione di un precedente ricorso proposto dinnanzi
alla Corte d’appello di Roma dichiaratasi incompetente,
SPAMPINATO Francesco chiedeva la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo
per la irragionevole durata del medesimo giudizio
presupposto;
che con ricorso depositato il 26 ottobre 2012, in
riassunzione del ricorso proposto dinnanzi alla Corte
d’appello di Roma, PUGLIESE Vito e AGOSTINETTO Luigi
proponevano la medesima domanda;

-7-

Giovanni, AGNELLO Angelo, ANDRETTI Giuliano, BABUDER

che analoghe domande erano proposte con ricorsi
depositati il 15 dicembre 2012, in riassunzione del
ricorso proposto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma
dichiaratasi incompetente, da NASTASI Santo, BENASSI

Ettore, BOLDORI Giovanni, BONALDO Alessandro, CASADEI
Antonio, LEO Giacomo, SERRA Livio, FLORIANI Antonio, e, da
STEVANATO Renato, TREROTOLA Pasquale, TRIVILLIN Venceslao,
ZANESCO Tiziano, SARTOR Silvano, ROMANO Albano, BORSELLINO
Quintino, BRACCO Sergio, CARRUBBA Paolo, CHERUBIN
Gaudenzio, CONTI Rosario;
che, riuniti i ricorsi, la Corte d’appello di Perugia,
rilevato che alcuni ricorrenti avessero proposto due volte
la medesima domanda, rigettava comunque la domanda in
quanto, pur essendovi stato un ritardo nella definizione
del giudizio presupposto di dodici anni e sei mesi, la
domanda in tale giudizio proposta era collettiva e aveva
ad oggetto una materia – differenze retributive delle
Forze Armate per equiparazione con gli ispettori della
Polizia di Stato anteriori alla decorrenza stabilite dalla
legge n. 23 del 1993 – sulla quale vi erano stati numerosi
pronunciamenti sfavorevoli dei giudici amministrativi,
oltre ad una pronuncia della Corte costituzionale del
1990, sicché doveva desumersi una prognosi di infondatezza
della domanda; prognosi confortata del resto

-8-

Attilio, FERLICCHIA Giovanni, ARCIONE Domenico, BELLIO

dall’atteggiamento neghittoso dei ricorrenti, i quali solo
a distanza di quindici anni dalla instaurazione del
giudizio avevano presentato l’istanza di prelievo;
che avverso tale decreto i ricorrenti, così come in

quattro motivi, sostanzialmente riconducibili a tre,
integrando il quarto più una mera richiesta indirizzata
alla Suprema Corte di decidere la controversia nel merito
che una concreta censura rivolta al decreto impugnato;
che l’intimato Ministero ha resistito con
controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo i ricorrenti deducono
violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3, commi 4
e 5 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della CEDU,
dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia negato
l’indennizzo in ragione del carattere collettivo della
controversia, il quale, incidendo positivamente sui costi
del processo, avrebbe attenuato il patema d’animo di
ciascuno dei ricorrenti;
che i ricorrenti si dolgono altresì che l’adita Corte
d’appello abbia negato loro l’indennizzo sulla base della
considerazione che l’esito negativo della domanda proposta

-9-

epigrafe indicati, hanno proposto ricorso, affidato a

era da considerarsi ampiamente prevedibile in ragione
della pregressa giurisprudenza, sia amministrativa che
costituzionale, sicché alcun reale stato di ansia e
preoccupazione potevano aver subito in conseguenza del

che, con il medesimo motivo di ricorso, ma sotto altro
profilo, i ricorrenti lamentano che l’adita Corte
d’appello abbia errato nel negare loro l’indennizzo
presumendo dal fatto che l’istanza di prelievo eraa stata
presentata solo nel 2009, uno scarso interesse alla
decisione di merito, nonché l’intenzione di mantenere
pendente il giudizio al solo fine di percepire tale
indennizzo;
che con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti
deducono il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per
il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le
parti e, segnatamente, di circostanze che, se prese
debitamente in considerazione, avrebbero condotto l’organo
giudicante a conclusioni difformi rispetto a quella cui é
giunto;
che,

in particolare,

i ricorrenti contestano

l’affermazione della Corte d’appello circa la loro
consapevolezza della infondatezza della domanda, atteso
che ancora nel 2000 la Corte costituzionale era stata
costretta a occuparsi di una questione di legittimità

protrarsi del giudizio presupposto;

costituzionale sollevata anche nel ricorso introduttivo
dinnanzi al giudice amministrativo; nonché si dolgono del
mancato esame delle ripetute istanze di fissazione di
udienza dagli stessi presentate, certamente significative

che con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti
lamentano violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod.
proc. civ., 156, coma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att.
cod. proc. civ. e 111 Cost; violazione che, consistendo
nella mancanza di uno dei requisiti che l’art. 132 cod.
proc. civ. prescrive ai fini della validità del
provvedimento a contenuto decisorio (e segnatamente,
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione), avrebbe da ultimo integrato il
vizio della motivazione apparente, con conseguente
invalidità del provvedimento che ne è affetto;
che, più in particolare, i ricorrenti lamentano che il
la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato per
quale ragione la presentazione dell’istanza di prelievo,
avvenuta solo nel 2009, debba essere presuntivamente
assunta quale manifestazione di scarso interesse per la
decisione di merito;
che 11 primo motivo di ricorso è fondato;
che, invero, non influisce sulla configurabilità di un
danno non patrimoniale il fatto che la controversia

di un atteggiamento non neghittoso;

irragionevolmente protrattasi sia una causa collettiva
(Cass. n. 21907 del 2012);
che, infatti, l’essere stata la lite promossa
collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione

priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della
esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti
dall’eccessivo protrarsi del processo (Cass. n. 9337 del
2008; Cass. n. 8179 del 2010);
che quanto alla affermazione secondo cui sarebbe stata

evidente la infondatezza della pretesa, la decisione
impugnata confligge con l’orientamento di questa Corte per
cui la configurabilità del danno risarcibile ex lege n. 89
del 2001, non può essere esclusa sulla base dell’esito
sfavorevole del giudizio, a meno che dagli atti
processuali non risulti la prova per cui la parte, che
richiede il risarcimento del danno, abbia proposto una
lite temeraria al solo fine di conseguire la irragionevole
durata del giudizio, mentre la mera consapevolezza della
scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria
è irrilevante al fine di escludere il diritto al
risarcimento del danno, potendo semmai rilevare ai fini
della quantificazione del danno;
che, nel caso di specie, non è stata affatto fornita
la prova, gravante sull’Amministrazione, della volontà

– 12 –

di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sé

~RIP 111.1. .1••

delle parti private di precostituire, con la loro
iniziativa giudiziaria, il presupposto per un’azione ex
legge n. 89 del 2001;
che, invero, nello scrutinare analoghi ricorsi, aventi

concernenti domande di equa riparazione proposte con
riferimento a giudizi amministrativi nei quali si poneva
la questione della estensione ai militari del trattamento
economico previsto – per il periodo 1986-1991 – per i
Carabinieri e altri corpi di polizia, si è ritenuta (Cass.
n. 19478 del 2014) immune dalle proposte censure la
decisione della Corte d’appello secondo cui la
consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda
di adeguamento, la quale postulava la proposizione di una
questione di legittimità costituzionale, fosse
manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale,
di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo
oltre il limite della ragionevole durata, poteva
considerarsi maturata solo nell’anno 1999, per effetto
della pronuncia della Corte costituzionale n. 331;
che, d’altra parte, non può non rilevarsi che la
pronuncia della Corte costituzionale n. 191 del 1990,
citata nel decreto impugnato, non poteva costituire
precedente idoneo a fondare la consapevolezza, in capo ai
ricorrenti, della manifesta infondatezza domanda da loro

-13-

ad oggetto decreti della Corte d’appello di Perugia

proposta, anche perché tale domanda aveva ad oggetto la
legge n. 23 del 1993;
che la identità della questione sottoposta a scrutinio
in questa sede e quella oggetto di esame nella sentenza n.

già avvenuto con la sentenza n. 27567 del 2014) alla
cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa
alla Corte d’appello di Perugia perché, in diversa
composizione, proceda a nuovo esame della domanda di equa
riparazione, segnatamente con riferimento alla
individuazione del momento in cui la dichiarazione di
manifesta infondatezza della specifica questione di
legittimità costituzionale, prospettata dal ricorso
introduttivo al fine di ottenere il riconoscimento del
miglior trattamento retributivo anche per il passato,
doveva ritenersi inequivocabilmente affermata dalla Corte
costituzionale, e quindi del momento in cui, per effetto
di tale orientamento del giudice delle leggi, i ricorrenti
non potevano più nutrire una qualsivoglia aspettativa
circa il buon esito della domanda proposta dinnanzi al
TAR;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

– 14 –

19478 del 2014, impone di procedere (così come del resto

La Corte

accoglie

il primo motivo di ricorso,

assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e
la causa alla Corte di Appello di Perugia,

rinvia

anche per la

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

Così deciso in Rama, nella camera di consiglio della

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