Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22169 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29940-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9402/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2010 R.G.N. 2461/2007.

LA CORTE:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De

Gregorio.

Fatto

RILEVATO

che POSTE ITALIANE S.p.a. con ricorso del 9 – 12 dicembre 2011 ha impugnato la sentenza n. 9402 in data 19 nov. – 13 dicembre 2010, con la quale la Corte d’Appello di ROMA, in riforma della impugnata pronuncia 15-03-2006, accogliendo il gravame interposto da M.G., dichiarava l’inefficacia del termine finale apposto al contratto a tempo determinato stipulato da POSTE ITALIANE s.p.a. con M.G. D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 dal 9 ottobre 2003 al 15 gennaio 2004, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna altresì di parte convenuta alla connessa azionata pretesa risarcitoria, commisurata alle retribuzioni spettanti, dalla messa in mora del 5 luglio 2004 sino alla data del 15 gennaio 2007, previa detrazione delle retribuzioni da terzi percepite, dall’agosto 2005 sino al febbraio 2006, spese di lite compensate per entrambi i gradi del giudizio;

che il contratto in questione risulta stipulato per esigenze di carattere sostitutivo correlate alla necessità di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE;

che il ricorso per cassazione di POSTE ITALIANE è affidato a quattro motivi, variamente articolati:

1. violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè degli artt. 1362 c.c. e ss., e contraddittorietà ed omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5). In particolare, si sostiene che nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, non era più necessario che già nel contratto fossero indicati i riscontri concreti, i dati specifici che sostanziavano la ragione giustificatrice e tanto meno le fonti di prova della stessa: elementi questi che avrebbero potuto essere oggetto di allegazione e di indagine nel corso del giudizio. Nella specie risultavano debitamente indicati l’ufficio di destinazione, la ragione sostitutiva identificata nell’assenza del personale e le mansioni di recapito del personale da sostituire, all’uopo richiamando alcuni precedenti di questa Corte, in part. le sentenze nn. 1576 e 1577 del 26-01-2010, osservando altresì come nessun rilievo potesse avere l’omessa indicazione nominativa del personale da sostituire, mentre il ricorso ad elementi identificativi diversi dall’indicazione nominativa era pressochè inevitabile stante la complessa realtà aziendale di Poste Italiane, la cui peculiarità era stata pure riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214/2009;

2. erronea ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero in ordine alla specificità dei capitoli di prova articolati da parte resistente in primo grado, però non ammessi dai giudici di appello, che avrebbe potuto disporre opportune integrazioni con i suoi poteri di ufficio, ai sensi degli artt. 253,420 e 421 c.p.c.;

3. insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), unitamente a violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. gen., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 (art. 360 c.p.c., n. 3), in via subordinata, attesa l’erroneità delle pretese conseguenze della illegittimità del termine con riferimento alla disposta conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

4. violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., in relazione alle pretese risarcitorie, che si assumevano comunque indebitamente riconosciute, in ogni caso con richiesta di applicazione dello jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

RILEVATO che il ricorso risulta notificato come da relata del 12/12/2011, in cancelleria alla M. e per essa al suo procuratore avv. Claudio Lalli, elett.te dom.to presso la cancelleria della Corte capitolina, sezione lavoro, in Roma;

che il predetto, tuttavia, risulta rimasto intimato;

che risulta comunicato rituale avviso in data 23-02-2017 della fissazione in sede di adunanza camerale al 28-04-2017 ex art. 380-bis c.p.c., comma 1;

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che parte ricorrente ha depositato memorie, nonostante il tempestivo avviso loro dato.

Diritto

CONSIDERATO

che la Corte capitolina con la sentenza impugnata, oltre a ritenere la mancanza di specificità, con conseguente nullità della sola clausola appositiva del termine finale, a prescindere dalle considerazioni in merito a tale nullità, ha rilevato altresì che la società non aveva offerto, adempiendo all’onere che le incombeva, di provare l’effettiva sussistenza della generica esigenza sostituiva dedotta nel contratto e confermata nella memoria di costituzione con riferimento al (OMISSIS);

che infatti POSTE ITALIANE nulla aveva allegato e quindi offerto di provare, su eventuali assenze di lavoratori a tempo indeterminato in tale ufficio durante l’arco temporale considerato, nè sulle mansioni in concreto espletate dall’appellante, il quale aveva contestato, però, la sussistenza delle ragioni sostitutive, allegando in particolare di aver operato nell’ordinaria attività di addetto allo smistamento per coprire posti vacanti o comunque carenze croniche o strutturali;

che appare fondato il primo motivo di ricorso, laddove si censura l’applicazione dell’ANZIDETTA NORMATIVA in ordine alla individuazione della causale consentita per la stipulazione di contratti a tempo determinato, almeno per quanto concerne il servizio postale (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 1246 del 25/01/2016, secondo cui l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.

V. altresì Cass. lav. n. 8647 del 30/05/2012, secondo cui il requisito della specificità delle ragioni di carattere sostitutivo – di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 – non deve essere riferito, in una situazione aziendale complessa, all’indicazione delle generalità del singolo lavoratore da sostituire, ma può ritenersi soddisfatto, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. In senso analogo pure Cass. civ. Sez. 6 – L, ordinanza n. 23119 del 16/11/2010, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. Conformi: Cass. nn. 1576 e N. 1577 del 26/01/2010);

che, in particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-52012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-52011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868);

che a tale indirizzo va data continuità, non essendo vincolante l’interpretazione della norma del D.Lgs. n. 268 del 2001, art. 1, comma 2 offerta dalla Corte Costituzionale nella pronunzia di rigetto nr. 214/2009, recepita dalla sentenza impugnata, nel senso della necessità dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, giusta le menzionate sentenze del 26 gennaio 2010, confermate dalla successiva giurisprudenza successiva, riguardo ad una diversa interpretazione dell’obbligo di specificità previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 in relazione alla causale sostitutiva;

che tale interpretazione non suscita dubbi di costituzionalità sotto il profilo della violazione della clausola di non regresso, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2010 (SORGE c/o POSTE ITALIANE), nella quale il giudice europeo ha fornito chiare indicazioni circa i limiti della clausola di non regresso e le condizioni della sua applicazione;

che la Corte territoriale in contrasto con l’anzidetto principio di diritto ha ritenuto necessaria l’indicazione nel contratto di ulteriori elementi, che non attengono al piano della specificazione della causale, ma piuttosto al diverso piano della prova della sua effettività;

che parimenti appaiono fondate le doglianze mosse con il secondo motivo di ricorso, circa la mancata ammissione della pur richiesta prova testimoniale ed in ordine al mancato specifico esame della documentazione all’uopo prodotta, visto quanto allegato al riguardo sia con la memoria difensiva di primo grado sia con quella di appello da parte di Poste Italiane (cfr. in part. le quattro circostanze capitolate in punto di fatto dalla società resistente appellata, riguardo al (OMISSIS) all’epoca dell’assunzione de qua, al numero del personale in pianta stabile ivi in servizio, al numero degli assunti a tempo determinato nonchè al numero delle assenze dei dipendenti a tempo indeterminato, all’inquadramento assegnato alla M., alla qualifica ed alle mansioni a costei assegnate e alle conseguenti finalità sostitutive, laddove d’altro canto l’attrice non avrebbe neanche specificamente rappresentato una esecuzione del rapporto difforme dalle previsione contemplate dal contratto individuale in parola);

che, per quanto sopra considerato, i primi due motivi devono essere accolti, assorbito l’esame degli altri, con conseguente cassazione della sentenza in relazione ai suddetti due motivi e rinvio alla stessa Corte capitolina, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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