Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22169 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13609-2018 proposto da::

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato PERROTTA – CASAGRANDE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI, LUCIANO

BOCCARUSSO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

che:

M.R., con ricorso depositato il 3 ottobre 2017, chiedeva al Tribunale civile di Napoli che venisse accertato il grave pregiudizio subito a seguito della violazione dell’art. 3 C.E.D.U. nei periodi in cui era stato ristretto presso la Casa circondariale di Napoli, Potenza e Bellizzi Irpino, con condanna del Ministero della giustizia al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, correlati allo descritto stato di inumana detenzione;

deduceva, in particolare, di essere stato detenuto dal 21 marzo 2009 al 25 maggio 2017, e di essere in stato di semilibertà dal 25 maggio 2017;

il tribunale, davanti al quale resisteva l’amministrazione, rigettava la domanda osservando che la L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, non considerava espressamente l’ipotesi del condannato ammesso alla misura alternativa alla detenzione inframuraria ma, tenuto conto della “ratio” legislativa, doveva ritenersi privilegiato il risarcimento in forma specifica rispetto a quello per equivalente, sicchè, non essendo richiesta la sussistenza un pregiudizio attuale, in specie per l’accoglimento della suddetta e preferenziale forma di riparazione, e trovandosi il ricorrente ancora in stato di detenzione, residuava solo il diritto alla riduzione della pena, scrutinabile dal giudice di sorveglianza, e non quello alla riparazione pecuniaria;

avverso questa decisione ricorre M.R. formulando un motivo;

resiste con controricorso il Ministero della giustizia;

parte ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione della L. n. 354 del 1973, art. 35 ter poichè il tribunale avrebbe erroneamente escluso la tutela per equivalente richiesta e accordabile dal giudice civile, posto che quella in forma specifica presupponeva, necessariamente, il compiuto stato di detenzione carceraria;

Rilevato che:

1. preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, formulata dalla difesa erariale, poichè la scarna vicenda processuale è riassunta, per quanto di utilità, alle pagg. 1 e 2 del gravame, anche con richiamo alla riportata sentenza del tribunale;

2. nel merito, la censura è infondata;

va premesso che in memoria (pag. 1) parte ricorrente, per definire il perimetro della sua censura, afferma il proprio stato di affidamento al servizio sociale, mentre in ricorso (pagg. 1 e 3) è stato sul punto indicato lo stato di semilibertà, relativamente al quale sarà dunque operato lo scrutinio, fermo restando quanto si dirà sub 2.2;

2.1. la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza penale di questa Corte in un primo precedente specifico (Cass. pen., 17/11/2016, n. 7421) che ha accolto il ricorso proposto avverso un provvedimento con cui un magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile davanti a sè la domanda di riduzione della pena detentiva formulata, dai richiedente in stato di semilibertà, ai sensi dell’art. 35 ter o.p., quale introdotto dalla D.L. n. 92 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 117 del 2014;

il giudice penale di prime cure aveva motivato il diniego rimarcando che l’istante non era più un detenuto carcere al momento della richiesta, e il pregiudizio lamentato non poteva più considerarsi attuale (oltre che grave), come necessario per innescare il proprio scrutinio;

l’arresto nomofilattico ha osservato in contrario che:

in primo luogo, in diverse pronunce (Cass. pen., 11/06/2015, n. 43722; Cass. pen., 16/07/2015, n. 47480; Cass. pen., 16/07/2015, n. 46966; Cass. pen., 16/07/2015 n. 876) è stato affermato che l'”attualità” del pregiudizio (inteso come trattamento degradante) non risulta condizione necessaria per l’ammissibilità della domanda avanzata qualora perduri lo stato di detenzione, posto che la pretesa davanti al giudice di sorveglianza ben può estendersi a periodi detentivi antecedenti: la contraria opzione interpretativa non risulterebbe coerente con le finalità perseguite dal legislatore con le riforme dell’o.p. degli anni 2013-2014, volte a far cessare condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la C.E.D.U., e altresì a ristorare i pregiudizi derivati da tali condizioni, introducendo un sistema di tutela dei diritti dei detenuti, improntato a effettività;

in secondo luogo, l’individuazione nell’attualità del pregiudizio lamentato al momento della presentazione della domanda e della decisione, quale criterio di selezione della competenza del magistrato di sorveglianza rispetto all’ambito di cognizione del giudice civile e della forma di tutela riconoscibile al soggetto danneggiato – con possibilità di conseguire nel primo caso, ricorrendone i presupposti, il rimedio nella forma specifica della riduzione delle pena, e nel secondo soltanto quello pecuniario per equivalente – non è giustificato dalla considerazione della formulazione letterale della norma, come confermato dal fatto che dell’art. 35 ter, il comma 3 richiama il pregiudizio in parola per l’ipotesi di domanda scrutinabile davanti al giudice civile, in cui la suddetta condizione non può che essere cessata per finita restrizione;

se la competenza del magistrato di sorveglianza presupponesse un perdurante trattamento degradante, l’individuazione del giudice cui rivolgersi rischierebbe di versare nell’incertezza afferente all’accertamento di merito, con lesione all’effettività della tutela;

la possibilità di cumulo, da parte del giudice di sorveglianza, del rimedio latamente inibitorio (riduzione della pena) e di quello risarcitorio (nella misura legale) prevista dal comma 2 della norma, conferma, per differenza con il complementare istituto del reclamo ex art. 69, comma 6, o.p., che solo in quet’ultimo caso la persistenza della lesione pregiudizievole è necessariamente sottesa alla speculare richiesta della sua cessazione;

la Consulta (Corte Cost., 21/7/2016, n. 204), nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter o.p. proposta in riferimento all’inapplicabilità ai soggetti condannati all’ergastolo, ha sottolineato come il riparto di competenza a provvedere fra magistratura di sorveglianza e giudice civile è affidato al solo criterio dello stato detentivo del richiedente, non già dell’attualità del pregiudizio al momento della formulazione della domanda;

l’applicazione della misura alternativa della semilibertà comporta che il rapporto esecutivo trovi attuazione mediante la perdurante restrizione del condannato con permanenza all’interno dell’istituto penitenziario, ancorchè soltanto parziale, se commisurata all’intero arco temporale giornaliero, per la possibilità accorciata di trascorrere buona parte del giorno all’esterno per lo svolgimento di attività lavorativa, ricreativa ed educativa, con rientro in orario serale: pertanto, non soltanto il semilibero è ancora sottoposto formalmente a esecuzione penale in base a un titolo giudiziale di condanna, ma anche in concreto subisce l’espiazione della pena con modalità che prevedono la privazione della sua libertà personale mediante l’alloggiamento per una porzione della giornata nelle camere detentive e quindi una condizione di restrizione effettiva, il che, anche ai fini della legittimazione attiva, seppure con effetti concreti meno afflittivi, induce a parificarlo nell’esperienza segregativa in atto al detenuto non ammesso al beneficio penitenziario;

l’arresto, su tali premesse, ha concluso che ai fini del riconoscimento della legittimazione e dell’interesse a ottenere i rimedi compensativi, consentiti dall’art. 35-ter o.p., chi sia condannato a espiare pena detentiva e sia ammesso alla semilibertà deve considerarsi detenuto perchè soggetto alla permanenza obbligatoria all’interno degli istituti penitenziari per una porzione dell’arco giornaliero;

dal che deriva la riserva di cognizione in favore del magistrato di sorveglianza;

questo orientamento ha complessivamente superato la precedente nomofilachia penale secondo cui, in ragione di una lettura più strettamente letterale, qualora il condannato abbia terminato di espiare la pena detentiva per essere ammesso alla misura alternativa (nella specie, della detenzione domiciliare), competente a provvedere sulla domanda risarcitoria, riferita a un pregresso periodo di carcerazione, è il tribunale civile non il magistrato di sorveglianza (Cass. pen., 21/06/2016, n. 44175; in senso analogo, per l’affidato, Cass. pen., 01/07/2015, n. 6735);

conclusione, quest’ultima, peraltro già abbandonata, con riguardo alla medesima misura alternativa della detenzione nel domicilio, da una successiva pronuncia (Cass. pen., 11/04/2017, n. 983) a mente della quale i rimedi risarcitori in esegesi possono essere accordati dal magistrato di sorveglianza a condizione che la domanda riguardi pregressi periodi di carcerazione afferenti alla pena in corso di espiazione, specificandosi che, diversamente, chi è sottoposto a detenzione domiciliare per periodi di carcerazione estranei alla pena in corso di espiazione, versando in una situazione assimilabile a quella di un soggetto libero, gode soltanto della tutela civilistica;

2.2. il più recente orientamento è stato poi sviluppato (e, secondo quanto si sta per osservare, non contraddetto come sostiene in memoria parte ricorrente) anche con riferimento alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (Cass. pen., 12/10/2017, n. 47052), sottolineando ancora che le misure alternative non costituiscono istituti giuridici distinti dalla esecuzione della pena nelle forme della detenzione intramuraria, ma forme attraverso le quali la pena detentiva può essere eseguita, sicchè è necessario leggere congiuntamente dell’art. 35 ter, i commi 1 e 3, ritenendo che la nozione di pena detentiva in carcere comprenda le misure alternative, e, in tale ultima ipotesi, che il giudice competente a delibare l’istanza del detenuto è il magistrato di sorveglianza, il quale potrà provvedere riconoscendo la riparazione in forma specifica “con riferimento alla porzione di pena scontata in carcere riferibile al medesimo titolo esecutivo” (pag. 6) ovvero disponendo il ristoro pecuniario ove “medio tempore” il ricorrente abbia interamente espiato detta pena;

del resto lo stesso comma 3 in parola, quando indica il “dies ad quem” per l’utile proposizione della istanza riparatoria nelle ipotesi ivi previste, utilizza l’espressione “che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere”, la quale non può riferirsi alla condizione in discussione, perchè la misura alternativa in ogni momento può essere revocata e sostituita con la detenzione in carcere, per sopravvenuta inidoneità del soggetto (l’arresto da ultimo citato fa riferimento all’affidamento in prova ma la conclusione è del tutto sovrapponibile per la semilibertà ex art. 51, comma 1, o.p.);

come anticipato, nella memoria parte ricorrente afferma che tale ultimo orientamento, relativo all’affidamento in prova, sarebbe in contraddizione con il precedente, relativo alla semilibertà;

l’argomentazione riprende la motivazione (a pag. 3, 2 cpv.) di Cass. pen. 47052 del 2017, citata, però fraintendendola: in quella sede si è fatto riferimento (per poi escluderla) a una possibile diversa opzione ricostruttiva, fatta propria dalle citate Cass. pen. 44175 del 2016 e Cass. pen. 6735 del 2015, che, come visto, hanno escluso la competenza del giudice di sorveglianza, affermando quella esclusiva del giudice civile, per il detenuto domiciliare e l’affidato in prova, ferma restando l’equiparazione a tali fini del detenuto al semilibero, affermata, successivamente a queste due pronunce, da Cass. pen. 7421 del 2016;

quest’ultimo arresto, però, come emerge dalla parte motiva, non ha affermato che “solo” il semilibero sia da equiparare al detenuto per stabilire la competenza in questione: questo limite, nella motivazione di Cass. pen. 47052 del 2017, è infatti imputato, a ben vedere, alla sopra detta ipotesi ermeneutica diversa, poi esclusa, e non alla sentenza del 2016 che si era limitata a statuire, per la domanda del detenuto in semilibertà, la competenza del giudice di sorveglianza;

la nomofilachia penale più recente risulta da ultimo riaffermata e consolidata (Cass. pen., 08/02/2019, n. 6310, in una fattispecie di detenzione domiciliare: v. in specie a pag. 3);

2.3. se questo è l’orientamento delle sezioni penali, questa Corte, in un precedente riferito d’altra parte alla detenzione domiciliare, ha in passato escluso potesse configurarsi la competenza del giudice di sorveglianza per difetto del presupposto della detenzione domiciliare (Cass., 06/12/2018, n. 31552);

il Collegio constata il sopravvenuto consolidarsi della nomofilachia penale appena descritto, oltre che l’esistenza, in quell’ambito, di uno specifico precedente in tema di semilibertà che tanto più deve qui condividersi, poichè il semilibero, come detto, trascorre una porzione giornaliera del tempo nell’istituto detentivo, sicchè, relativamente a tale periodo, seppur contenuto, potrà anche valutarsi l’eventuale persistenza del pregiudizio consistente nel trattamento degradante;

ne deriva che, con queste precisazioni e integrazioni motivazionali, la decisione qui oggetto di gravame dev’essere confermata (cfr., in generale, sul rigetto della domanda perchè avrebbe dovuto spiegarsi davanti al giudice penale, Cass., 09/10/2013, n. 20313, pag. 5);

le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese; poichè dagli atti il processo risulta esente, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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