Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22168 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 04/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5875-2012 proposto da:

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO POY, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1330/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/12/2011, R. G. N. 278/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino ed accoglieva la domanda proposta da P.G. nei confronti di Punto Service Soc. coop. a r.l., avente ad oggetto la condanna della Società datrice al pagamento degli importi corrispondenti all’adeguamento tabellare sulla retribuzione oraria a decorrere dall’1.11.2004 ai sensi del CCNL per le cooperative sociali sottoscritto dalla Confcooperative nonchè dell’importo forfettario dallo stesso CCNL previsto per il biennio economico 2002/2004.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non provata l’adesione della Società al CCNL sottoscritto dalla Centrale Cooperativa UNCI in epoca anteriore all’assunzione della lavoratrice ricorrente con contratto recante l’espresso richiamo al CCNL Confcooperative, relativamente alla paga oraria, all’inquadramento nel 1^ livello e alle mansioni di operatore addetto all’igiene ambientale, entrambi non corrispondenti a quelli previsti dal CCNL UNCI all’epoca vigente, richiamo di per sè attestante l’applicazione del predetto CCNL Confcooperative.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale il mancato o inadeguato apprezzamento della documentazione prodotta, a suo dire, idonea ad attestare l’adesione alla diversa organizzazione datoriale e l’applicazione della disciplina collettiva dalla stessa posta.

Nel secondo motivo, il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 142 del 2001, artt. 3 e 6 è volto a censurare la pronunzia della Corte territoriale sotto il profilo della disconosciuta libertà sindacale della Società in difetto di prova dell’obbligo di applicazione del CCNL invocato dalla lavoratrice.

I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati atteso che, nel contesto fattuale delineato dall’impugnata sentenza, nel quale, al di là del richiamo a risultanze documentali asseritamente dichiarate travisate dalla Società ricorrente, si finisce per ammettere il riconoscimento alla lavoratrice da parte della Società stessa di trattamenti difformi e più favorevoli rispetto a quelli del CCNL UNCI tratti dal CCNL Confcooperative, risulta congrua, sul piano logico e giuridico, la conclusione cui perviene la Corte territoriale circa la desumibilità da quel dato dell’applicazione nel momento genetico del rapporto del CCNL invocato dalla lavoratrice.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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