Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22168 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1730/2018 proposto da:

B.A., B.L., RICORRENTI CHE NON HA DEPOSITATO

IL RICORSO ENTRO I TERMINI DI LEGGE;;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) – Ufficio Territorio di Napoli,

in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3568/39/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Presidente relatore Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da B.A. e B.L. notificato il 14/11/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 17/1/2018.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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