Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22168 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1730/2018 proposto da:
B.A., B.L., RICORRENTI CHE NON HA DEPOSITATO
IL RICORSO ENTRO I TERMINI DI LEGGE;;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) – Ufficio Territorio di Napoli,
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3568/39/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Presidente relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da B.A. e B.L. notificato il 14/11/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 17/1/2018.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018