Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22167 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 04/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22167

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4116/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI, 134, presso lo studio dellavvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G.U. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE

MARCHIS GOMEZ, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7359/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2011, R.G.N. 1909/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale LUIGI

FIORILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.G.U., dipendente di Poste Italiane s.p.a. inquadrato al livello B del c.c.n.l. ed addetto al laboratorio di multimediale facente parte della Direzione formazione della struttura risorse umane, impugnò il trasferimento alla Filiale di (OMISSIS) – Ufficio postale di (OMISSIS) dove si svolgeva solo il servizio di recapito e sportelleria – assumendo di essere stato demansionato e chiedendo di essere assegnato a mansioni compatibili con il suo specifico profilo professionale e la condanna della società al risarcimento del danno professionalità subito a decorrere dal maggio 2005 che quantificava in Euro 27.363,96. Nella resistenza di Poste Italiane s.p.a. il Tribunale di Roma accolse in parte la domanda condannando la società convenuta a adibire il ricorrente a mansioni di specialista tecnico di impianti ovvero a mansioni equivalenti rigettando le altre domande.

2. La Corte di appello di Roma, investita della richiesta di riforma della sentenza relativamente alla mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla illegittimità del trasferimento e sul diniego delle pretese risarcitorie, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettata la prima censura sul rilievo che la domanda era funzionale all’accertamento della dequalificazione ed alla richiesta, accolta, di restituzione a mansioni compatibili con la qualifica rivestita, ha poi condannato la società a risarcire il danno al lavoratore che ha quantificato, in via equitativa, in misura pari al 50% della retribuzione globale di fatto percepita per il periodo del dedotto demansionamento.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a. con due motivi cui resiste M.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, con riguardo alla accertata spettanza del risarcimento del danno, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e l’insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Sostiene la società ricorrente che la Corte territoriale avrebbe accolto la richiesta risarcitoria nonostante la totale carenza di allegazione e prova in punto di danno concretamente subito, neppure desumibile in via presuntiva atteso che il ragionamento presuntivo sarebbe stato effettuato in assenza di allegazioni anche minime di fatti noti da cui far derivare la sussistenza del danno alla libera esplicazione della personalità con frustrazione dell’accrescimento professionale. Sottolinea inoltre che l’omesso esame da parte del giudice di appello delle deduzioni effettivamente svolte risulterebbe confermato dall’errata affermazione contenuta nella sentenza relativamente al contenuto della domanda risarcitoria che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non riguardava nè il danno biologico nè il danno esistenziale.

5. Con il secondo motivo è denunciata l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che in assenza di allegazione e prova sull’entità del danno subito, ed a fronte delle contestazioni, mosse dalla società, il giudice di appello ha liquidato il danno senza che fosse stato in alcun modo specificato in cosa era consistito l’impoverimento professionale denunciato.

6. Le censure, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

7. La Corte territoriale ha doverosamente preso atto del fatto che il capo della sentenza del Tribunale che aveva accertato il demansionamento del ricorrente, non era stato impugnato e perciò era coperto dal giudicato. Nessun altro accertamento doveva perciò essere compiuto dalla Corte di appello al riguardo che ha quindi correttamente limitato la sua indagine alla richiesta di risarcimento del danno reiterata in appello ed ha in concreto verificato, con accertamento di merito non censurabile davanti alla Corte di legittimità, che il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva diffusamente allegato elementi dai quali era possibile dedurre, seppur in via presuntiva, l’esistenza di un danno alla professionalità che era stata compromessa dalla sottrazione delle mansioni specializzate svolte per oltre dodici anni presso il laboratorio multimediale. Seppur sinteticamente e con rinvio per relationem al contenuto degli atti di parte la Corte ha dato conto degli elementi dai quali ha desunto il danno da ravvisarsi nella obsolescenza delle conoscenze – che non presentavano alcun collegamento con quelle successivamente assegnate ed in relazione alle quali il Tribunale aveva accertato il demansionamento – stante la necessità di un continuo aggiornamento sia con riguardo alle tecniche di ripresa audiovisiva che con riferimento ai materiali da utilizzare (cfr. la trascrizione delle deduzioni del ricorrente in primo grado riportata nel ricorso per cassazione).

8. Provato in via presuntiva il danno non patrimoniale azionato (di cui il denunciato danno alla professionalità costituisce un aspetto), correttamente la Corte ha poi proceduto ad una liquidazione equitativa prendendo a parametro la retribuzione mensile nella misura percentuale del 50%. Si tratta di criterio di valutazione del danno avallato dalla giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha affermato che “in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 19/09/2014 n. 19778).

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate in dispositivo vanno poste a carico della società soccombente e devono essere distratte in favore dell’avvocato Carlo de Marchis Gomez che se ne è dichiarato anticipatario.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’avvocato che le ha anticipate, che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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