Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22167 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14252-2017 proposto da:

PONTIFICIO ISTITUTO TEUTONICO DI SANTA MARIA DELL’ANIMA, in persona

del rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7546/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e l’assorbimento dei restanti due;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. con sentenza n. 7546, depositata il 29 novembre 2016, la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto dal Pontificio Istituto Teutonico di S. Maria dell’Anima contro l’avviso di revisione del classamento di quattordici unità immobiliari, e dell’accatastamento in categoria superiore e in nuova classe rispetto alla precedenti di altra unità, poste in Roma, nella microzona (OMISSIS)-centro storico, emesso dall’Agenzia ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335.

2. La commissione regionale riteneva, in particolare, che, al contrario di quanto dedotto dalla Istituto, l’avviso fosse adeguatamente motivato con la sola indicazione degli atti prodromici alla procedura di accatastamento, senza necessità di alcun riferimento agli specifici immobili.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza, l’Istituto ha proposto ricorso basato su tre motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

5. La Procura Generale ha depositato requisitoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3. Il motivo è fondato. La Corte si è più volte pronunciata in merito al contenuto necessario della motivazione di atti di classamento emessi dall’Agenzia, identici a quello di cui qui si tratta (v., tra molte, di recente, ord. n. 1691/2020; n. 1560/2020; n. 34679/2019). E’ stato osservato che per orientamento consolidatosi definitivamente in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo, in questo modo, la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9 sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e) il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017; in precedenza, conformi, Cass. 4712/2015 e 3156/2015). In relazione a ciò che precede, la Corte ha altresì precisato che se il nuovo classamento è stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 l’atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019). Nelle specie, dalla lettura della decisione impugnata si evince che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione regionale ha ritenuto che il riclassamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 sia da ritenere motivato perchè fondato sul richiamo “alla L. n. 311 e agli adempimenti connessi e conseguenti, (ed) anche alla determinazione contenuta nel provvedimento 16/2/2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 40 del 18/2/2005, con cui la Conferenza Stato-Regioni ha provveduto a stabilire le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato nonchè ad individuare la soglia minima di significatività dello scostamento fra il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali stabilendo il limite del 35% al di sopra del quale le unità immobiliari devono essere riclassificate con provvedimento impugnabile dal contribuente se il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento per microzona di appartenenza, caratteristiche rispetto alle quali non si pongano le esigenze perequative che hanno motivato l’accertamento in coerenza con il disegno del legislatore. Pertanto, gli avvisi di accertamento massivi emessi ai sensi di quanto sopra specificato sono legittimi”.

2. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e, restando assorbiti i due restanti motivi (con i quali l’Istituto ha lamentato che la commissione abbia omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 60 e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 e che abbia altresì omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), la sentenza impugnata va cassata.

3. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso originario e conseguente annullamento dell’avviso impugnato;

5. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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