Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22167 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21650/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
Che B.A. adiva il Tribunale di Bologna in sede di ATP, ex art. 445 bis c.p.c., ai fini dell’accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto all’assegno di invalidità;
che il CTU, espletata l’indagine, ha accertato che il ricorrente non si trovava nella condizione di aver diritto alla prestazione e, tuttavia, il giudice omologava l’accertamento, condannando l’INPS al pagamento delle spese di CTU;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;
che la controparte è rimasta intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
Che con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Osserva che la parte privata, ove soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese di giudizio solo se nel ricorso introduttivo abbia formulato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 152 c.p.c. e che, nella specie, il B. non aveva assolto al suddetto onere autocertificativo;
che il motivo, corredato delle adeguate allegazioni, è fondato. In primo luogo va rilevato che il ricorso dell’I.N.P.S., limitato alla statuizione sulle spese di consulenza emessa nella decisione del Tribunale di Bologna, è ammissibile (Cass. n. 6085 del 17/03/2014).
La condanna alle spese, infatti, incide sul corrispondente diritto patrimoniale con possibilità di acquisire la forza del giudicato, sicchè, ove sia prevista, come nella specie, l’inappellabilità della pronuncia, deve riconoscersi l’impugnabilità della stessa mediante ricorso per cassazione;
che il ricorso è, altresì, fondato nei termini in cui risulta prospettato il motivo di impugnazione. Come già rilevato, infatti, il Giudice adito, nella sentenza che chiude il procedimento contenzioso, ha provveduto alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, compensando le prime e ponendo le seconde a carico dell’I.N.P.S., pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto al ricorrente il requisito sanitario da lui invocato. Vi è, dunque, una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis cod. proc. civ., onde l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese di c.t.u. (cfr. Cass. 13/6/2016 n. 12137);
che, pertanto, s’impone l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese di c.t.u., con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado e, decidendo nel merito, pone a carico del ricorrente B.A. le spese della CTU. Nulla sulle spese con riferimento al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018