Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22167 del 03/08/2021
Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 03/08/2021), n.22167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9652-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
R.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1378/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 13/12/2013 R.G.N. 2542/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con sentenza del 13.12.13 il tribunale di Firenze ha dichiarato il sig. Rossignoli non iscrivibile alla gestione commercianti quale socio accomandatario della società Artemide SAS ed ha annullato gli avvisi di addebito contributivi inviatigli dall’INPS.
Con sentenza del 29.01.15 la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., rilevando che l’obbligo di iscrizione è limitato a coloro che partecipano personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza -ciò che nel caso non avveniva – e ritenendo che l’obbligo non poteva riguardare la società che era mera locatrice di mobili propri e si limitava alla riscossione del canone relativo.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il Rossignoli con controricorso, illustrato da memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione della L. n. 613 del 1966, art. 63, L. n. 1397 del 1960, art. 1 e 2 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, artt. 2313,2318 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l’oggetto sociale della attività era commerciale e che il Rossignoli era unico accomandatario.
Il ricorso è inammissibilie in quanto tardivo.
Infatti, l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’appello è stata pronunciata con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale in data 29 gennaio 2015, mentre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è stato proposto solo in data mercoledì 1 aprile 2015, oltre il termine c.d. breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (che decorre dall’udienza, come precisato da Cass. Sez. U. n. 25043/16, e Sez. L, ordinanza n. 28018/17 ed altre).
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’av. Maria Teresa Grimaldi, in virtù della dichiarata anticipazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quatersi dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Inps al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Mariateresa Grimaldi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021