Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22166 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2017, (ud. 04/04/2017, dep.22/09/2017), n. 22166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3727/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
EUROPA 190, presso la sede della Società, rappresentata e difesa
sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati FORTUNATA
CIRINO e LORETO SEVERINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
P.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 57/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 09/02/2011, R.G.N. 246/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
udito l’Avvocato ANNAMARIA URSINO per delega verbale FORTUNATA
CIRINO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Poste Italiane s.p.a. con tre motivi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha rigettato il gravame proposto dalla stessa società ed ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta inflitta alla dipendente P.R. in relazione alla contestata assenza alla visita medica domiciliare di controllo in data 24 agosto 2008 – condannando la società a restituire l’indennità per malattia trattenuta dallo stipendio. P.R. è rimasta intimata. In data 2 marzo 2017 la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
2. Tanto premesso osserva il Collegio che a seguito della instaurazione del presente giudizio la società ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso nel quale ha riferito di non avere più interesse alla definizione del giudizio atteso che la signora P. non è più sua dipendente. Tale atto non è stato notificato alla P. che peraltro nel presente giudizio è rimasta intimata. La dichiarazione di rinuncia – quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio – non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio quando non sia accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto). Essa tuttavia vale a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa e determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 21/06/2016 n. 12743 e 14/07/2006n. 15980). In definitiva in tale, pur irrituale, dichiarazione di rinuncia è dato ravvisare il venir meno del concreto interesse da parte di Poste Italiane s.p.a. ad ottenere una pronuncia del giudice e, quindi, anche l’interesse al ricorso, che ne condiziona l’ammissibilità. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio in quanto la P. è rimasta intimata.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017