Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22165 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27216-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/2018 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

Con sentenza nr 123/2018 la CTR della Basilicata accoglieva l’appello da M.M.E. proposto avverso la sentenza della CTP di Matera con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente relativo all’avviso della revisione catastale notificato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di (OMISSIS) – Territorio ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58.

Il giudice di appello, individuato il fondamento normativo dell’accertamento nel L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, rilevava, alla luce degli indirizzi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2324/2014 ed altre, che il provvedimento non fosse sorretto da una adeguata motivazione, evidenziando che gli atti di accertamento “non possono riportare ai fini del classamento i soli dati catastali dell’immobile, proprio per consentire al contribuente prima e al giudicante poi, di individuare agevolmente il presupposto dell’opera di riclassificazione, così da poter porre il contribuente nelle condizioni di approntare le conseguenziali difese ed al giudice, in sede contenziosa, di poter verificare l’assolvimento del dovere motivazionale”.

Osservava che il provvedimento di classamento, per non incorrere in una ipotesi di omessa motivazione, avrebbe dovuto specificare se il mutamento fosse dovuto a risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è collocata l’unità immobiliare a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano.

Operazione, questa, che non si rinveniva nell’atto in questione, dal quale peraltro non emergeva neppure la tipologia e le caratteristiche dei fabbricati similari. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.

La parte intimata non si è costituita.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la L. n. 311 del 2004, e non la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, posta invece a fondamento dell’avviso di revisione.

Evidenzia che i presupposti applicativi di tale ultima normativa e quelli relativi alla L. n. 311 del 2004, non sono sovrapponibili.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla presunta carenza di motivazione dell’accertamento.

Sostiene che nell’avviso sarebbero stati indicati i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni giuridiche che avevano portato alla rideterminazione del classamento, conformemente agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte.

I motivi, che possono esse esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

La C.T.R. ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 311 del 2004, (art. 1, comma 335), applicando i relativi principi in ordine alla revisione parziale del classamento degli immobili siti in microzone comunali, legge non posta a base dell’accertamento, regolato dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, che consente ai Comuni di dare impulso al procedimento di riclassificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria – e i cui presupposti applicativi non sono sovrapponibili. Ciò in quanto i presupposti dei poteri d’impulso attribuiti ai Comuni dalle due suddette disposizioni – entrambe vigenti – sono completamente diversi perchè, mentre nella L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, si prevede una comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra rendite catastali) di singoli immobili e non si opera nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare (nè con riferimento all’immobile oggetto della richiesta di riclassificazione, nè con riferimento agli immobili assunti come parametro del giudizio comparativo di palese non congruità del classamento del primo), nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, assume invece rilievo proprio il valore medio di mercato (non il classamento) degli immobili sulla base della ripartizione del territorio comunale in microzone (Cass. n. 19820/2012; sottolinea i diversi presupposti delle due discipline anche Cass. n. 697/2015; Cass. 2019 n. 10036). La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Basilicata, che provvederà a correttamente sussumere la fattispecie nella pertinente disciplina normativa, ad esaminare i motivi di opposizione dedotti dalla contribuente e rimasti assorbiti, nonchè a decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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